Giovedì 21 Settembre 2023 08:39 |
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Pretendiamo, sempre, l’affido paritario dei figli
La legge 54/2006, prevede, come avviene in molti paesi europei, che i figli, quando termina la convivenza dei genitori, vengano affidati ad entrambi i genitori e sancisce il c.d. principio della bigenitorialità e della cogenitorialità. Principi che, purtroppo, non trovano applicazione in molti tribunali per la subdola opposizione di molti magistrati, non propensi a considerare il padre capace di crescere ed educare i figli, che temono sia i movimenti di genere che la fine di una cultura arcaica ed obsoleta, che considera, ancora, la madre come l’angelo del focolare.
La legge, però, in linea di massima, non viene applicata, perché i genitori non hanno il coraggio di chiedere (pretendere) al giudice, tramite il proprio avvocato, quando non esistono reali problemi ostativi, l’affido paritario dei loro figli figli, cioè che i minori trascorrano metà tempo con ciascun genitore. Ciò comporta il mantenimento diretto, la non imposizione dell’assegno per i figli in capo al genitore non collocatario e, non essendoci l’affido prevalente ad un genitore, la non assegnazione della casa coniugale o familiare, che resta nella disponibilità dei legittimi proprietari.
Indubbiamente, l’affido paritario presuppone che i figli vengano prima delle esigenze personali di ciascun genitore, che, di conseguenza, deve garantire ai figli gli stessi spazi amicali, la scuola e l’attività sportiva, permettendo loro di muoversi liberamente tra la casa del padre e quella della madre.
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Giovedì 14 Settembre 2023 17:36 |
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I protocolli per le spese straordinarie:
un abuso istituzionale per penalizzare i padri
L’intento dei protocolli tra tribunale e l’ordine locale degli avvocati non è quello di garantire una equità nella gestione delle spese straordinarie, come si vorrebbe far credere, che il legislatore ha volutamente non determinato in concreto lasciando al giudice, caso per caso, la discrezione di specificarle in base alle condizioni economiche dei genitori. Queste spese devono avere specifici presupposti: imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza e devono essere preventivamente concordate tra i due genitori, poiché i costi variano da fornitore a fornitore e il genitore non collocatario (al 94% il padre) ha il diritto – dovere di decidere su ciò che deve pagare.
In realtà, l’origine vera di questi protocolli va ricercata, come per l’invenzione del genitore con collocazione prevalente (sempre la madre, di fatto), non previsto dalla legge, nella economia nell’impegno del giudice e dell’avvocato: il primo si richiama a protocolli non legittimati, che variano da tribunale a tribunale, e si risparmia l’onere di decidere, caso per caso, esaminando tutta la documentazione di ambedue i genitori, soprattutto di quello che verrà estromesso dalla vita dei figli, mentre i secondi, con tabelle che non sono atti ufficiali, riducono l’impegno del contraddittorio, ma non l’entità della loro parcella, non sempre fiscalmente dichiarata (solo in parte?).
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Giovedì 07 Settembre 2023 15:00 |
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I trasporti scolastici: li paga il genitore collocatario
Ancora una volta dobbiamo constatare le ingiustizie o i favoritismi (prevalentemente per le madri) contenuti in tantissimi protocolli stipulati tra tribunali e locale ordine degli avvocati, senza aver minimamente consultato i genitori, che, ordinariamente, sono – è bene non dimenticarlo - gli unici autorizzati a parlare e decidere per i loro figli. I giudici, tutti, devono applicare e far rispettare la legge, ma non stipulare scorciatoie per lavorare di meno, mentre i legali sono pagati per tutelare il genitore dinnanzi alla legge, che è vincolante per tutti, magistrati ed avvocati.
Nella gestione ordinaria dei figli spetta ai loro genitori decidere sul loro futuro e il giudice deve intervenire per l’applicazione oggettiva del diritto e i legali sono pagati per farlo rispettare. Ambedue non sono delegati a stipulare protocolli sostitutivi della legge emanata dal parlamento. Quando lo fanno abusivamente e propongono provvedimenti contra legem, esercitano un potere non previsto dal diritto e disconoscono ciò che il diritto italiano e le convenzioni internazionali sui minori, al contrario, impongono nell’affido dei minori e nella regolazione economica dei loro diritti per garantire l’inalienabile bigenitorialità e cogenitorialità.
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Giovedì 31 Agosto 2023 08:59 |
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I ticket sanitari non sono spese straordinarie
I ticket che si pagano per le prestazioni sanitarie, comprese le medicine, rientrano tra le spese ordinarie e solo quelli relativi a spese sanitarie straordinarie, di cui occorre il consenso preventivo dell’altro genitore (eccetto in caso di pericolo di vita e lo stesso non è raggiungibile), vengono ripartiti al 50% tra i genitori.
Le medicine che abitualmente si utilizzano per le evenienze sanitarie – eccetto le patologie imprevedibili – rientrano nelle spese ordinarie e sono coperte dall’assegno di mantenimento. Solo nel caso di affido paritario dei figli – che è ben diverso dall’affido condiviso o congiunto – queste spese gravitano su ambedue i genitori, restando vincolante, però, la concertazione preventiva. Infatti, in presenza di mantenimento diretto dei figli, certe spese non possono gravare su un solo genitore, mentre quando esiste l’assegno di mantenimento dette spese, non avendo il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità, rientrano tra le spese ordinarie e quotidiane coperte dall’assegno di mantenimento. Altrimenti, il genitore collocatario dei figli verrebbe pagato per tale incarico del tribunale e non risponderebbe al dovere-diritto di mantenere i figli, anche quando è collocatario degli stessi.
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Giovedì 24 Agosto 2023 08:32 |
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Nemmeno la retta per la mensa
è una spesa straordinaria!
Con la riapertura dell’anno scolastico, immancabilmente arriva la richiesta del 50% di una spesa straordinaria che tale non è, parliamo della retta per la mensa. Siamo in presenza del solito abuso istituzionale, furbescamente perpetrato anche da quei inammissibili, dannosi e offensivi protocolli sulle spese straordinarie per i figli, che, contra legem (e pensare che tutti i magistrati e gli avvocati dovrebbero conoscere bene la legge sul mantenimento dei figli e dovrebbero tutelarne la corretta applicazione per non giustificare una giustizia ingiusta!), considerano la retta della mensa dei figli come una spesa straordinaria, dimenticandosi che non è una spesa eccezionale e imprevedibile e che il mantenimento, cioè la mensa (ossia gli alimenti) è già inclusa nell’assegno di mantenimento versato al genitore collocatario/affidatario dall’obbligato, cioè dal 94% dei padri.
Non ci sono giustificativi per imporre il pagamento della c.d. mensa dei figli come spesa straordinaria al genitore che già versa il mantenimento e l’assurda istanza al tribunale per richiedere la condanna a pagarla al 50% al genitore non collocatario/affidatario, in caso di un suo motivato e giusto rifiuto, resta, comunque, una carta vincente.
La vittoria del ricorso al tribunale è una certezza di vittoria per chi la presenta e per chi la patrocina, considerato che i protocolli locali tra tribunale e avvocati, tutti marginalmente diversi l’uno dall’altro, non vengono mai messi in discussione, poiché molti magistrati e quasi tutti gli avvocati non possono sconfessare sé stessi. E’ notorio, inoltre, che tanti legali non amano andare contro i giudici presso i quali quasi quotidianamente devono trattate cause più impegnative, se non altro economicamente. Non si può sottovalutare, inoltre e purtroppo, il pregiudiziale schieramento di molti giudici con la donna, le cui rivendicazioni non vengono quasi mai messe in discussione, anche per non incorrere nelle contestazioni delle numerose associazioni femministe dei centri o pseudo-centri antiviolenza, attorno ai quali girano in modo incontrollato fiumi di soldi pubblici.
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Mercoledì 23 Agosto 2023 08:15 |
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Le spese scolastiche sono spese ordinarie,
cioè coperte dall’assegno di mantenimento
Riaprono le scuole e si ripresenta, come ogni anno, la questione se le spese scolastiche siano da considerarsi spese straordinarie e debbano essere ripartite al 50% tra i due genitori, almeno per quanto concerne le spese di inizio anno, i testi scolastici, le tasse scolastiche e le eventuali ripetizioni. Molti giudici considerano spese straordinarie scolastiche solo le tasse di iscrizione, i libri di testo e le iniziative deliberate dal consiglio di classe o d’istituto, mentre per altri magistrati queste spese sono prevedibili e, di conseguenza, sono coperte dall’assegno di mantenimento, come ogni spesa ordinaria.
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Mercoledì 23 Agosto 2023 08:12 |
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“I figli in balia dei burocrati impreparati”
“Il Giornale” ha pubblicato un interessante articolo dal titolo “Divorzio, quel vuoto della legge che lascia i figli in balia di burocrati impreparati”, a firma del giornalista e avvocato Massimiliano Fiorin (4 luglio), che affronta la situazione divenuta drammatica (a nostro parere dopo 26 anni di esperienza in tutta Italia) dell’affido dei figli, quando i genitori non convivono più o non sono mai convissuti. Questi operatori, coinvolti dai tribunali nell’affido dei figli, in base alle decisioni degli psicologi (Ctu) e degli assistenti sociali divenuti, con l’introduzione della legge sul divorzio, solo burocrati che nascondono la loro incompetenza, inventando e imponendo situazioni che quasi mai esistono, “determinano” la vita di indifesi minori, sostituendosi ai genitori, soprattutto al padre. L’articolo ci suggerisce alcune considerazioni.
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La presunzione di alcune figure professionali, collegate alla tutela dei minori, che operano senza alcun controllo per conto del tribunale, come gli assistenti sociali, gli psicologi, i mediatori familiari, gli educatori ed altre figure – tra loro collegati – che, a vario titolo, dovrebbero provvedere alle famiglie conflittuali (quasi tutte quelle che ricorrono alla decisione del giudice), unita all’arroganza e al ritorno economico, impongono al tribunale soluzioni, che, come ci ricorda la Corte europea, spettano esclusivamente ai giudici, invece di affidarsi in modo acritico a queste figure, burocrati impreparati, che finiscono per decidere il destino dei nostri figli e della nostra genitorialità.
Infatti, i giudici, troppo spesso li delegano, in loro vece, a gestire la situazione di conflittualità genitoriale – molto spesso riconducibile ad un solo genitore, cioè a quello che, di fatto, gestisce i minori - e riportano alla lettera le decisioni di questi burocrati impreparati – è bene ricordarlo - nelle loro ordinanze, decreti e sentenze.
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Venerdì 04 Agosto 2023 11:19 |
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Patrocinio gratuito: troppe furbette
Mancano i dovuti controlli. Perché?
La Cassazione specifica (Civile, ordinanza n. 18134 del 26.06.2023) che i redditi da tener presenti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono costituiti dalla somma dei redditi di ogni componente dello Stato di famiglia del richiedente relativi all’anno precedente o agli anni in cui è si è celebrato il procedimento. I redditi del convivente more uxorio devono essere dichiarati dal richiedente il beneficio.
La Suprema Corte, in questa ordinanza, formula importanti precisazioni in merito al termine “rapporti familiari” e alle convivenze di fatto.
Il legislatore – si legge nell’ordinanza - ha voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio; e ciò in quanto non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio.
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