Venerdì 24 Febbraio 2023 08:32 |
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Finalmente spetta anche ai giudici
disciplinare dettagliatamente i percorsi
di affido etero – familiare!
Avv. Francesco Valentini *
Con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la legge ordina espressamente ai giudici di disciplinare i percorsi delegati ai servizi incaricati, anche in caso di affidi etero – familiari, ed a sanzionarli in caso di loro negligenze!Per quanto riguarda il processo civile, in generale, cambiano i tempi in cui vanno depositati gli atti, l’udienza per la comparizione delle parti sarà celebrata dopo il deposito delle richieste di ammissione delle prove, con la possibilità, quindi, che il processo veda anche la celebrazione di un’unica udienza.
La separazione, il divorzio ed i procedimenti per l’affido e/o mantenimento di figli di genitori non sposati nonché quelli per la sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale avranno lo stesso iter.
Il giudice istruttore, alla prima udienza, emetterà i provvedimenti provvisori ed immediati, con la possibilità di disporre misure cautelari.
Le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal giudice, gli ausiliari, le parti ed i rispettivi difensori potranno essere celebrate mediante collegamento da remoto o mediante la trattazione scritta, con un’ulteriore spinta alla digitalizzazione sia nel tribunale per i minorenni che il Giudice di Pace.
Il prossimo primo marzo entrerà in vigore un’altra parte della riforma del processo civile, che, tra i vari aspetti, per quello che oggi qui ci interessa, riguarda il diritto minorile e, soprattutto, la disciplina dei percorsi delegati ai servizi incaricati in caso di affidi etero – familiari.
Cambiano anche i percorsi delegati (gestiti dai servizi incaricati), la disciplina delle case famiglia, ed i doveri del giudice che quando una parte riferirà di essere rifiutata dal figli, sarà costretto ad assumere informazioni sul dichiarato rifiuto, a svolgere accertamenti e pendere i conseguenti provvedimenti.
Finalmente, il legislatore ha capito che il giudice, quando dispone i citati percorsi, deve anche disciplinare i tempi, i modi, i luoghi e gli obiettivi degli stessi.
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Giovedì 16 Febbraio 2023 16:36 |
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Finalmente spetta anche ai giudici
disciplinare l’attività dei servizi sociali!
Avv. Francesco Valentini *
Clamoroso, ma vero! Ora, con l’entrata in vigore della nuova procedura civile per affidi, separazioni e divorzi, saranno anche i giudici a poter disciplinare direttamente i percorsi delegati ai servizi incaricati ed a sanzionare questi ultimi in caso di loro negligenze!
Come è oramai noto, anche al di fuori dell’ambito degli addetti ai lavori, il 01.03.2023 entrerà in vigore, in esecuzione del P.n.r.r., un’altra parte della riforma del processo civile, che, tra i vari aspetti, per quello che oggi qui ci interessa, riguarda il diritto minorile e, soprattutto, in particolare, i percorsi delegati dal giudice ai servizi incaricati (sociali, psicologia e/o psichiatria).
Per quanto riguarda il processo civile, in generale, cambiano i tempi in cui vanno depositati gli atti, l’udienza per la comparizione delle parti (fissata per poterne tentare la conciliazione) sarà celebrata dopo che le stesse parti (cioè, i genitori e, eventualmente, i figli maggiorenni) avranno visto reciprocamente le avverse istanze istruttorie (cioè, le richieste di ammissione delle prove), con la possibilità, quindi, che la vecchia prima udienza diventi, in realtà, l’unica.
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Venerdì 10 Febbraio 2023 17:14 |
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Nelle separazioni e negli affidi dei figli
Robotizzate anche le spese straordinarie
Il superiore interesse del minore si tutela, secondo il tribunale e l’ordine degli avvocati locali, con la formale applicazione di un Protocollo d’intesa sottoscritto tra giudici del locale tribunale e l’ordine degli avvocati locali per identificare le spese straordinarie e la loro applicazione “standardizzata” nell’affido dei minori. L’iniziativa dovrebbe agevolare la distinzione tra le spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento versato solo dal genitore non collocatario, e quelle straordinarie da ripartire pro quota tra ambedue i genitori cioè quelle spese eccezionali ed imprevedibili che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione civ. ordinanza n.40281 del 15.12.2021).
La determinazione delle spese straordinarie è stata da sempre fonte di contrasti e conflittualità tra i genitori poiché a quello obbligato a versare l’assegno di mantenimento viene richiesto, da parte del collocatario dei figli, anche consistenti ed incontrollate spese non concordate e molte delle quali rientrano tra le spese ordinarie coperte dal mantenimento.
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Giovedì 02 Febbraio 2023 16:10 |
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Assegno di mantenimento per i figli
Obbligatorietà ed equità per ambedue i genitori
Nell'affido dei figli un tema che richiede particolare attenzione è quello della determinazione e della durata del loro assegno di mantenimento, quasi sempre causa di comprensibile conflittualità tra i genitori. La mancata applicazione effettiva dell'affido paritario, come previsto dal 2006, con l'introduzione dell'affido congiunto o condiviso, autorizza i giudici a continuare sulla frequente discriminazione del genitore non collocatario dei figli (94% dei padri), l'unico dei due genitori obbligato a versare un assegno di mantenimento, per lui, sovente, impossibile e senza alcun diritto a conoscerne l'utilizzo fatto dal genitore beneficiario.
È dovere del giudice, come legge prevede, verificare i costi medi dei figli nel contesto sociale in cui vivono, verificare - soprattutto se ci sono segnalazioni da parte dell'obbligato - l'entità reale delle risorse economiche di ambedue i genitori, poiché è notorio che esiste una rilevante evasione con il lavoro a nero, soprattutto nel mondo femminile, e una abituale predisposizione del genitore a tenere nascosti i redditi e le somme investite. Nemmeno può essere sottovalutato il fatto che esistono tante convivenze negate per non perdere un mantenimento più consistente per i figli e che molti genitori collocatari percepiscono contributi pubblici e privati, proprio perché conviventi con figli minori, spesso tenuti nascosti al genitore obbligato al mantenimento. Queste somme, come avviene con l'assegno unico universale, devono essere ripartite, sempre, al 50% tra i due genitori, perché il non collocatario è obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento e, se ritarda nel versare all'altro genitore quanto dovuto, i giudici, quasi sempre, applicano, con sollecitudine (anche per un solo mese), le previste sanzioni penali e/o civili (eventualmente, anche con azioni esecutive).
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Giovedì 02 Febbraio 2023 16:07 |
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Rimborso IMU prima casa
attenzione alla prescrizione
La Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022) ha rivoluzionato le regole per l’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale che “si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. L’esenzione IMU è legata, dunque, all’abitazione dove un soggetto ha il domicilio e la residenza, ma non è più vincolante il domicilio e la residenza degli altri componenti il nucleo familiare.
La Cassazione (Civ. ord. n. 1828 del 22 gennaio 2023), a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha riformulato la nuova definizione di abitazione principale, ha puntualizzato che il diritto all’esenzione IMU spetta ad entrambi i conviventi (anche in presenza di una separazione di fatto, ma comprovata) aventi diritto, indipendentemente se coppie di fatto o coniugati o uniti civilmente e se vivono anche in comuni diversi. Da oggi in poi il beneficio fiscale va chiesto al comune, che non può negarlo agli aventi diritto, anche se non più conviventi.
Il rimborso – da chiedersi, distintamente, per ogni singolo anno indebitamente versato - per le somme non dovute in base alla sentenza della Corte Costituzionale, ma già versate negli ultimi cinque anni, a partire dalla data della ordinanza della Cassazione, il 13.10.2022, va chiesto da subito, pena la decurtazione della prescrizione del diritto al rimborso, e, di conseguenza, prima si fa la richiesta di restituzione delle somme IMU al comune, minori sono le somme non restituibili.
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Giovedì 26 Gennaio 2023 11:42 |
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Per non penalizzare sempre il padre
Ubaldo Valentini*
I tribunali, durante l’affido dei minori e nei ricorsi per la modifica del provvedimento di affido, troppo spesso (quasi sempre), penalizzano i diritti genitoriali del padre per ancestrali pregiudizi culturali nei suoi confronti e per non dispiacere alle forti lobby di genere oppure – ipotesi da non sottovalutare - per “velocizzare” il procedimento e non leggere, così, troppe carte. Lobby sostenute acriticamente da troppe forze politiche, che difficilmente riescono a distinguere i reati di genere dalle ideologie fondate su quest’ultimi per ottenere tutto e il contrario di tutto.
Occorre chiarezza sia da parte del tribunale sia dalle forze politiche che dai legali, i quali, troppo spesso, sono di supporto alla logica istituzionale discriminatoria del padre. Sul palese e frequente oltraggio alla paternità non interviene nemmeno l’ordine locale degli avvocati e nemmeno si organizzano convegni e dibattiti per far emergere la distorta applicazione del diritto minorile e del diritto di famiglia nel locale tribunale. Questo silenzio non aiuta i genitori, emarginati dai figli e lasciati soli da tutti, ad aprire un pubblico dibattito sull’operato delle istituzioni a cui compete la tutela dei minori (leggasi tribunali e servizi sociali) per riportare equità di trattamento tra i due genitori, senza preferenze e nel rispetto dei minori che hanno il diritto della reale bigenitorialità.
La discriminazione del padre si interrompe (o meglio si riduce) solo quando i genitori non più conviventi avranno il coraggio di pretendere – sia dai loro avvocati che dai giudici - il rispetto dei diritti genitoriali, chiedendo un affido equo e paritetico.
I legali, invece di pretendere le pari opportunità genitoriali del/la proprio/a assistito/a, troppo spesso cercano di scoraggiare il genitore assistito a pretendere le sue giuste richieste, perché, a suo dire, il tribunale non concede quello che il padre ha diritto di ottenere dell’affido. Insistere, dice il “premuroso” legale al cliente, indispone il giudice. Cioè, non conta il diritto civile e la giurisprudenza, ma l’umore del giudice! Per fortuna non tutti i giudici si comportano così. Non mancano anche informazioni del legale inesatte, forse volutamente, ma, talvolta, anche per “ignoranza” del diritto e della vasta dottrina e giurisprudenza.
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Giovedì 19 Gennaio 2023 19:37 |
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Valle d’Aosta
Ora facciamo chiarezza su nomine e compensi di
mediatori familiari ed amministratori di sostegno
La mediazione familiare è un istituto che, se ben gestito, ha un ruolo importante nell’affido dei minori per ridurre la conflittualità tra i genitori, alimentata, purtroppo, da provvedimenti ingiusti e discriminatori dei tribunali nei confronti del genitore non collocatario e per la scarsa propensione dei giudici nel concedere l’affido condiviso paritario, che porterebbe al mantenimento diretto dei figli, eliminando le ingiustizie economiche.
L’utilizzo che ne viene fatto, però, spesso aggrava la situazione dei minori, quando finisce la convivenza dei genitori, poiché la nomina è politica e non tiene conto della reale (cioè, nei fatti) professionalità che dovrebbe avere chi aspira a ricoprire tale ruolo. Anzi, spesso, durante le sedute di mediazione – e senza alcun ritegno – si fa propaganda politica personale per ottenere un posto alla regione e/o all’ente locale.
Gli accordi raggiunti sono, quasi sempre, discriminatori verso il genitore perdente, leggasi il padre, obbligato sempre solo a pagare e, di fatto, senza la certezza del rispetto del suo diritto alla cogenitorialità e del diritto alla bigenitorialità per i figli. Gli accordi sono quasi sempre identici e in linea con la prassi giudiziale del tribunale.
Accade, soprattutto in passato, che, se un padre rivendicava i propri diritti genitoriali, veniva subito frenato dal mediatore familiare, spaventandolo per il fatto che se non avesse accettato le “sue” indicazioni, che sono quelle volute dai giudici, andrebbe incontro a pesanti conseguenze. Siamo in presenza di una condotta illecita (sia sul piano amministrativo che disciplinare che penale) e di possibili intimidazioni.
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Giovedì 12 Gennaio 2023 18:49 |
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Aosta
Una legge regionale sui minori, sulle case
famiglia e sulle comunità protette
La regione Piemonte, con l’approvazione della legge Allontanamento zero, ha deliberato il sostegno alla genitorialità in difficoltà e ribadito il primario interesse dei bambini a crescere nella propria famiglia, bloccando la collocazione - meglio sarebbe dire, sottrazione ai genitori naturali - dei minori con famiglia in difficoltà per collocarli in case famiglia e comunità gestite da cooperative sociali e/o privati. La rivoluzionaria decisione dei consiglieri regionali piemontesi non è stata, ancora, imitata da altre regioni. Nemmeno dalla Valle d’Aosta.
La stampa e le tv, con prevalenza di quelle locali, in queste settimane dedicano particolare attenzione alla lobbystica prassi dei servizi sociali, con l’acritico avvallo di molti giudici, di togliere i figli ai genitori con problematiche familiari per collocarli in strutture, quali case famiglia e comunità che gravitano attorno ai servizi sociali e al variegato mondo politico. A queste vanno aggiunte le strutture protettive che “ospitano” i minori e (quasi sempre) la madre per “sottrarli”, a loro dire, ai maltrattamenti familiari, dietro la semplice querela della madre e su disposizione delle autorità competenti (comprese le forse dell’ordine), che, ovviamente, non dispongono immediati accertamenti sulla attendibilità della denuncia materna. La stessa cosa non avviene se la querela viene fatta dal padre.
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