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Giovedì 16 Marzo 2023 11:32

Continua la festa al papà!


Ubaldo Valentini*

Il 19 marzo, puntualmente, con molta enfasi celebriamo la festa del papà e c’è da augurarsi che continui questa “farsa”, poiché c’è vento di soppressione, non solo della festa, ma anche del papà, ritenuto superfluo sia nella procreazione che nell’educazione dei figli. La ricorrenza in sé ha la sua importanza non solo per chi può condividerla con i figli, ma anche per chi si sente privato della propria paternità dal comportamento di istituzioni poco autonome. Rispettiamo la celebrazione annuale della festa del papà e ci sentiamo vicino a chi riconosce al padre un ruolo insostituibile nella propria vita e vuole manifestarglielo con una festa tutta sua.

Non si possono accettare, però, quei messaggi non autentici che esaltano il padre, quando, poi, nella realtà quotidiana, di fatto, annullano la sua dignità e la sua presenza nella vita dei figli. Il consumismo contribuisce a sponsorizzare una festa farsa e, così, avalla l’idea secondo cui il padre va festeggiato, sempre, ma si ignorano, volutamente, le ingiustizie che subisce quotidianamente e il muro che parte della società ha eretto per evitargli di comunicare il suo malessere per le ingiustizie che sistematicamente subisce.

La festa, in Italia, cade nel giorno in cui sarebbe morto San Giuseppe. La Chiesa si preoccupa della liturgia del padre più importante al mondo, ma, nonostante le sollecitazioni provenienti da tante associazioni, non dice mai una parola di condanna degli abusi sui figli sottratti al padre con iniqui provvedimenti di affido dei minori. Una parola di condanna potrebbe aiutare l’affermazione del diritto alla bigenitorialità e alla cogenitorialità. Forse, i minori ed il padre a cui sono stati sottratti non hanno la priorità di emergenze che il papa ci ricorda con insistenza. Vorremmo ricordare che i minori di oggi, violentati nei loro diritti fondamentali, saranno i futuri cittadini conduttori della futura società. Il silenzio su queste problematiche non aiuta nessuno, nemmeno chi le ignora e, forse, lo fa per non disturbare certe lobby giudiziarie e politiche.

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Giovedì 02 Marzo 2023 17:15

La riforma della procedura di affido:

tante parole senza risolutive risposte!


L’entrata in vigore, parziale, della riforma della procedura civile per l’affido dei minori e per le separazioni e divorzi ha evidenziato l’importanza che avrebbe potuto avere ma anche la strategica scarsa chiarezza dei legislatori che, ovviamente, non vogliono prendere posizioni inequivocabili sugli abusi legati agli affidi dei figli quando i genitori non sono più conviventi.

Sarebbe stato fondamentale, prima di rivedere il codice di procedura civile, riformare il codice civile per renderlo rispondente al nuovo contesto sociale e culturale e, nei tribunali, porre fine a quelle discrezionalità che, fino ad oggi e in troppi casi, si sono rivelate, purtroppo, discriminatorie, prima dei minori poiché, di fatto, negano loro la vera bigenitorialità e non li mettono al centro dei procedimenti di affido e, poi, costituiscono un abuso istituzionale poiché non garantiscono le pari opportunità negando il diritto alla cogenitorialità al genitore non collocatario.

I vari protocolli, soprattutto quello sulle spese straordinarie, che i tribunali si sono dati in sintonia o combutta con il locale ordine degli avvocati per modificare a loro discrezione, in concreto, quanto prevede il codice sull’affido e mantenimento dei figli minori o economicamente non autosufficienti, potrebbero rasentano un vero e proprio abuso d’ufficio.

I giudici non sono legislatori e amministrano la giustizia in base al codice civile disposto dal Parlamento, i legali non possono sostituire i genitori (sono incaricati, a pagamento, solo per curare la loro difesa legale) su provvedimenti impropri – perché le decisioni devono essere prese caso per caso e non in modo meccanico. I genitori, volutamente e strategicamente, sono stati esclusi da giudici e avvocati – sono gli unici deputati a decidere per i propri figli.

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Giovedì 02 Marzo 2023 17:07

Cambiata la procedura civile

di affido minori e di separazione


avv. Francesco Valentini*

Con mesi di anticipo è operativa (ancora solo parzialmente) la riforma della procedura civile per quanto riguarda i minori, il loro affido, le separazioni e i divorzi. Tante novità ma non così strutturali da cambiare una prassi che troppo spesso operava in pericolosa autonomia dal codice civile. Si è iniziato dalla procedura civile mentre sarebbe stato più opportuno prima mettere mano al codice civile e fare chiarezza su cosa si intenda per “discrezionalità” del giudice, sull’affido condiviso paritario, sull’equo calcolo, in ottemperanza dell’art. 30 della Costituzione, dell’assegno di mantenimento anche per il genitore collocatario/affidatario, sulle modalità di utilizzo dei servizi sociali da parte del Tribunale per le indagini sui minori e sulla loro famiglia e sull’accesso immediato al fascicolo che riguarda i minori da parte dei genitori, anche tramite i loro legali, contenente i verbali dettagliati e le videoregistrazioni delle singole sedute e dei colloqui facenti parte delle indagini sui minori e sui genitori.

Ma su queste fondamentali tematiche torneremo con specifici interventi. Ora ci soffermiamo su ciò che è cambiato con la riforma Cartabia.

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Venerdì 24 Febbraio 2023 08:32

Finalmente spetta anche ai giudici

disciplinare dettagliatamente i percorsi

di affido etero – familiare
!


Avv. Francesco Valentini *

Con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la legge ordina espressamente ai giudici di disciplinare i percorsi delegati ai servizi incaricati, anche in caso di affidi etero – familiari, ed a sanzionarli in caso di loro negligenze!Per quanto riguarda il processo civile, in generale, cambiano i tempi in cui vanno depositati gli atti, l’udienza per la comparizione delle parti sarà celebrata dopo il deposito delle richieste di ammissione delle prove, con la possibilità, quindi, che il processo veda anche la celebrazione di un’unica udienza.

La separazione, il divorzio ed i procedimenti per l’affido e/o mantenimento di figli di genitori non sposati nonché quelli per la sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale avranno lo stesso iter.

Il giudice istruttore, alla prima udienza, emetterà i provvedimenti provvisori ed immediati, con la possibilità di disporre misure cautelari.

Le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal giudice, gli ausiliari, le parti ed i rispettivi difensori potranno essere celebrate mediante collegamento da remoto o mediante la trattazione scritta, con un’ulteriore spinta alla digitalizzazione sia nel tribunale per i minorenni che il Giudice di Pace.

Il prossimo primo marzo entrerà in vigore un’altra parte della riforma del processo civile, che, tra i vari aspetti, per quello che oggi qui ci interessa, riguarda il diritto minorile e, soprattutto, la disciplina dei percorsi delegati ai servizi incaricati in caso di affidi etero – familiari.

Cambiano anche i percorsi delegati (gestiti dai servizi incaricati), la disciplina delle case famiglia, ed i doveri del giudice che quando una parte riferirà di essere rifiutata dal figli, sarà costretto ad assumere informazioni sul dichiarato rifiuto, a svolgere accertamenti e pendere i conseguenti provvedimenti.

Finalmente, il legislatore ha capito che il giudice, quando dispone i citati percorsi, deve anche disciplinare i tempi, i modi, i luoghi e gli obiettivi degli stessi.

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Giovedì 16 Febbraio 2023 16:36

Finalmente spetta anche ai giudici

disciplinare l’attività dei servizi sociali!


Avv. Francesco Valentini *

Clamoroso, ma vero! Ora, con l’entrata in vigore della nuova procedura civile per affidi, separazioni e divorzi, saranno anche i giudici a poter disciplinare direttamente i percorsi delegati ai servizi incaricati ed a sanzionare questi ultimi in caso di loro negligenze!

Come è oramai noto, anche al di fuori dell’ambito degli addetti ai lavori, il 01.03.2023 entrerà in vigore, in esecuzione del P.n.r.r., un’altra parte della riforma del processo civile, che, tra i vari aspetti, per quello che oggi qui ci interessa, riguarda il diritto minorile e, soprattutto, in particolare, i percorsi delegati dal giudice ai servizi incaricati (sociali, psicologia e/o psichiatria).

Per quanto riguarda il processo civile, in generale, cambiano i tempi in cui vanno depositati gli atti, l’udienza per la comparizione delle parti (fissata per poterne tentare la conciliazione) sarà celebrata dopo che le stesse parti (cioè, i genitori e, eventualmente, i figli maggiorenni) avranno visto reciprocamente le avverse istanze istruttorie (cioè, le richieste di ammissione delle prove), con la possibilità, quindi, che la vecchia prima udienza diventi, in realtà, l’unica.

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Venerdì 10 Febbraio 2023 17:14

Nelle separazioni e negli affidi dei figli

Robotizzate anche le spese straordinarie


Il superiore interesse del minore si tutela, secondo il tribunale e l’ordine degli avvocati locali, con la formale applicazione di un Protocollo d’intesa sottoscritto tra giudici del locale tribunale e l’ordine degli avvocati locali per identificare le spese straordinarie e la loro applicazione “standardizzata” nell’affido dei minori. L’iniziativa dovrebbe agevolare la distinzione tra le spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento versato solo dal genitore non collocatario, e quelle straordinarie da ripartire pro quota tra ambedue i genitori cioè quelle spese eccezionali ed imprevedibili che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione civ. ordinanza n.40281 del 15.12.2021).

La determinazione delle spese straordinarie è stata da sempre fonte di contrasti e conflittualità tra i genitori poiché a quello obbligato a versare l’assegno di mantenimento viene richiesto, da parte del collocatario dei figli, anche consistenti ed incontrollate spese non concordate e molte delle quali rientrano tra le spese ordinarie coperte dal mantenimento.

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Giovedì 02 Febbraio 2023 16:10

Assegno di mantenimento per i figli


Obbligatorietà ed equità per ambedue i genitori


Nell'affido dei figli un tema che richiede particolare attenzione è quello della determinazione e della durata del loro assegno di mantenimento, quasi sempre causa di comprensibile conflittualità tra i genitori. La mancata applicazione effettiva dell'affido paritario, come previsto dal 2006, con l'introduzione dell'affido congiunto o condiviso, autorizza i giudici a continuare sulla frequente discriminazione del genitore non collocatario dei figli (94% dei padri), l'unico dei due genitori obbligato a versare un assegno di mantenimento, per lui, sovente, impossibile e senza alcun diritto a conoscerne l'utilizzo fatto dal genitore beneficiario.

È dovere del giudice, come legge prevede, verificare i costi medi dei figli nel contesto sociale in cui vivono, verificare - soprattutto se ci sono segnalazioni da parte dell'obbligato - l'entità reale delle risorse economiche di ambedue i genitori, poiché è notorio che esiste una rilevante evasione con il lavoro a nero, soprattutto nel mondo femminile, e una abituale predisposizione del genitore a tenere nascosti i redditi e le somme investite. Nemmeno può essere sottovalutato il fatto che esistono tante convivenze negate per non perdere un mantenimento più consistente per i figli e che molti genitori collocatari percepiscono contributi pubblici e privati, proprio perché conviventi con figli minori, spesso tenuti nascosti al genitore obbligato al mantenimento. Queste somme, come avviene con l'assegno unico universale, devono essere ripartite, sempre, al 50% tra i due genitori, perché il non collocatario è obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento e, se ritarda nel versare all'altro genitore quanto dovuto, i giudici, quasi sempre, applicano, con sollecitudine (anche per un solo mese), le previste sanzioni penali e/o civili (eventualmente, anche con azioni esecutive).

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Giovedì 02 Febbraio 2023 16:07

Rimborso IMU prima casa

attenzione alla prescrizione


La Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022) ha rivoluzionato le regole per l’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale che “si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. L’esenzione IMU è legata, dunque, all’abitazione dove un soggetto ha il domicilio e la residenza, ma non è più vincolante il domicilio e la residenza degli altri componenti il nucleo familiare.

La Cassazione (Civ. ord. n. 1828 del 22 gennaio 2023), a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha riformulato la nuova definizione di abitazione principale, ha puntualizzato che il diritto all’esenzione IMU spetta ad entrambi i conviventi (anche in presenza di una separazione di fatto, ma comprovata) aventi diritto, indipendentemente se coppie di fatto o coniugati o uniti civilmente e se vivono anche in comuni diversi. Da oggi in poi il beneficio fiscale va chiesto al comune, che non può negarlo agli aventi diritto, anche se non più conviventi.

Il rimborso – da chiedersi, distintamente, per ogni singolo anno indebitamente versato - per le somme non dovute in base alla sentenza della Corte Costituzionale, ma già versate negli ultimi cinque anni, a partire dalla data della ordinanza della Cassazione, il 13.10.2022, va chiesto da subito, pena la decurtazione della prescrizione del diritto al rimborso, e, di conseguenza, prima si fa la richiesta di restituzione delle somme IMU al comune, minori sono le somme non restituibili.

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