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Giovedì 10 Novembre 2022 16:44

Attuativo il bonus per i genitori separati. Forse.


Il genitore separato o divorziato che, per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2022, non è riuscito a versare il mantenimento per i figli minori (o maggiorenni portatori di handicap grave) conviventi, potrà richiedere il bonus statale.

All’importo mensile, pari all’importo dell’assegno di mantenimento non corrisposto dal genitore obbligato, con un massimo di 800 euro per 12 mensilità, vi può accedere chi, a causa della pandemia Covid 19, a partire dall’8 marzo 2020, è restato senza lavoro per 90 giorni o ha avuto, rispetto al 2019, una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento. La somma stanziata ammonta a dieci milioni di euro all’anno.

 

 

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Venerdì 04 Novembre 2022 10:05

Per garantire il diritto di difesa di tanti genitori separati


Un patrocinio gratuito a spese della Regione


Il patrocinio a spese dello Stato, cioè pagato con i soldi pubblici, nell’ambito delle separazioni, favorisce il proliferare di denunce fasulle contro il genitore estromesso dai figli ed obbligato a pagare per loro, anche in modo sproporzionato, l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie, quasi mai determinate caso per caso, come la legge vuole, ma vengono imposte al malcapitato genitore in base ad un arbitrario “protocollo d’intesa”, rigorosamente non vincolante, sottoscritto dai giudici e dagli avvocati locali.

Le denunce, quasi sistematicamente, vengono archiviate, eccetto quelle relative alle questioni economiche, dovute alle momentanee difficoltà occupazionali dell’obbligato, che, in alcuni tribunali, stranamente, non hanno alcuna rilevanza, nemmeno quando il genitore affidatario, circa il 94% dei casi, lavora a nero e percepisce contributi mensili pubblici e privati (leggasi Caritas e altro) per sé e per i figli. Purtroppo, il genitore collocatario ha quasi sempre una occupazione dichiarata e, pertanto, spetta a lui mantenere i figli dopo la fine della convivenza.

Il padre (cioè quel 94% dei genitori non collocatari) vive in uno stato di difficoltà economica – e, talvolta, di vera miseria – e non ha nemmeno la possibilità di difendersi dalle false accuse per mancanza di danaro. Non può accedere al patrocinio a spese dello Stato perché supera i limiti previsti dalla legge, a differenza della madre, che, invece, risulta disoccupata, nullatenente e senza un becco di quattrino anche quando, oltre agli assegni di mantenimento per i figli, può contare su un reddito mensile non dichiarato e finanziamenti che ammontano ad alcune migliaia di euro al mese. Nonostante tutto ciò e l’ostentato tenore di vita, che mal si addice a chi è senza soldi, la madre può contare su un c.d. gratuito patrocinio statale che le copre tutte le spese legali, anche per i procedimenti su querele per fatti mai avvenuti o per il ritardo nel versamento dell’assegno di mantenimento, a causa della momentanea disoccupazione.

La legge sul patrocinio a spese dello Stato è generica e, forse, volutamente vaga in merito alla certificazione dei redditi del richiedente, compresi quelli non dichiarati, proprio perché non si vuole dispiacere al legale che assiste la denunciante e perché non si vuole scoprire un mondo di illegalità a danno dell’erario pubblico, né, tantomeno e soprattutto, ha mai voluto prevedere meccanismi di controllo approfonditi, estremamente rapidi e preventivi sui redditi, prevedendo, magari, che l’ordine degli avvocati possa avere la riposta da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o dalle altre istituzioni competenti nell’arco di qualche giorno soltanto da quando è stata interrogata. L’ordine degli avvocati ha il diritto di concedere l’ammissione a questo diritto alla difesa gratuita basandosi, senza alcun riscontro, sulle dichiarazioni del richiedente, avallate dal legale che lo assiste. Anche le false denunce, dunque, vengono protette e il malcapitato genitore che non riesce a vedere i figli, a versare per intero l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie, che onestamente dichiara i propri redditi, viene escluso da questo beneficio.

 

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Venerdì 28 Ottobre 2022 09:30

Basta alla assurda sottrazione dei figli

per affidarli a comunità e case famiglia


La regione Piemonte ha approvato una propria legge, cd. Allontanamento Zero, che pone fine all’affido etero-familiare dei minori che vivono in una famiglia con difficoltà esistenziali ed economiche e stanzia una cifra annuale - di gran lunga inferiore a quella pagata attualmente – per assistere queste famiglie e i loro figli. La situazione minorile in Umbria è ancora peggiore, ma i politici e gli amministratori degli enti da cui dipendono questi “chiacchierati” servizi sociali, collettori di voti, non osano opporsi alle lobby che gestiscono il business dei minori in difficoltà e degli affidi nelle separazioni.

Occorre dire basta a questo abuso istituzionale poiché, invece di aiutare i genitori in difficoltà, garantire serenità ai minori e giustizia al genitore separato più debole, le istituzioni umbre preposte alla tutela dei minori rischiano di operare, di fatto, al di fuori della legge. La situazione sta peggiorando con la crescita del potere politico e “culturale” delle associazioni di genere e dei centri antiviolenza, con la conseguenza che sempre più diminuiscono i controlli – dovuti, per legge, da parte da parte degli enti locali, delle forze dell’ordine, della magistratura e delle Asl - sull’operato delle comunità e delle case famiglie, in cui vengono collocati i minori sottratti alla famiglia d’origine e sulla professionalità degli educatori. I sindaci, i dirigenti e tutti coloro a cui compete il controllo, infrangono la legge e nessuno li chiama, anche penalmente e disciplinarmente (quando previsto), alle loro responsabilità istituzionali.

Occorre una radicale trasformazione dell’ovattato e inquietante mondo minorile, gestito da servizi sociali, spesso incompetenti, arroganti, presuntuosi e perfino ostativi dei diritti costituzionali dei minori e dei loro genitori. Questi servizi sono pagati con soldi pubblici, ma non rispettano la legge che regola la pubblica amministrazione e, spesso, gestiscono i minori (anche nelle separazioni), arrogandosi competenze che appartengono solo alla magistratura italiana, come più volte ha sottolineato la Corte Europea per i Diritti Umani nel condannare, con pesanti sanzioni, il funzionamento della giustizia italiana.

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Giovedì 27 Ottobre 2022 11:11

Regione Piemonte


No alla sottrazione dei minori ai genitori


di Ubaldo Valentini

Finalmente, dopo tre anni, alle famiglie piemontesi in difficoltà non verranno più sottratti i bambini per collocarli in strutture che non li aiutano affatto a crescere serenamente e che, chi di dovere, quasi mai controllano, nemmeno a seguito di allarmanti segnalazioni.

In venticinque anni di attività, la nostra associazione ha assistito impotente all’allontanamento di tantissimi bambini dalla famiglia di origine, effettuato con le raccapriccianti modalità, descritte ai consiglieri regionali dall’assessore Chiara Caucino nel suo intervento conclusivo prima del voto della legge Allontanamento Zero: “bambini che urlano e piangono perché spesso con l'inganno vengono portati via da scuola e dai loro genitori” e con condivisibile soddisfazione l’assessore sottolinea: “mai più decreti di allontanamento perché il bambino è arrivato a scuola con un livido, a casa non c'è la televisione, vive a contatto con troppi animali e in una cascina, mai più (collocati) in posti con lucchetti alle porte e sbarre alle finestre o ragazzini che non possono mandare una e-mail alla propria mamma”.

Siamo in presenza di lager, altro che luoghi di tutela dei minori.

“In questi anni - continua l’assessore - visitando le comunità e le case famiglia mi sono sentita chiedere dai bambini ai quali parlavo e stringevo le mani di poter tornare dalla mamma e dal papà, dalla zia o dal nonno e ho assicurato loro che avrei fatto di tutto perché questo si potesse realizzare”.

In tutti questi anni di attività a tutela dei minori e dei loro genitori, soprattutto quello più debole, posso confermare sia l’attualità e veridicità di questa affermazioni sia che entrambi, minori e genitori, sono: ostaggi degli abusi istituzionali, a causa di una magistratura troppo spesso scarsamente sensibile alle reali problematiche dei minori e alle loro esigenze psico-fisiche; vittime di un servizio sociale saccente, presuntuoso, incurante dei propri limiti e del rispetto della legge sulla pubblica amministrazione; dimenticati dai politici; ignorati dagli amministratori locali, da cui dipendono i servizi sociali (sindaci, dirigenti e responsabili delle varie competenze comunali, provinciali e regionali, ecc.), che non controllano in modo sistematico e con personale competente ed indipendente l’attività dei servizi sociali, incaricati di occuparsi dei minori e delle famiglie; inascoltati dalle forze dell’ordine, che, troppo spesso, sottovalutano le loro denunce o li scoraggiano a presentarle, perfino quando siamo in palese presenza del mancato rispetto dei diritti dei minori e dei genitori.

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Venerdì 21 Ottobre 2022 10:14

La situazione dei genitori separati in Umbria


La tutela dei figli e del genitore più debole


Ubaldo Valentini

La giustizia umbra, al di là dei proclami di circostanza, non è particolarmente attenta alle problematiche dei genitori separati, che, inevitabilmente, ricadono sui figli minori. Non mancano esempi di giudici (pochi), aperti alle tematiche dell’affido condiviso paritario a tutela dei figli e di ambedue i genitori, che, in concreto, pone fine alla odiosa diatriba sull’assegno di mantenimento, sull’assegnazione della casa coniugale/familiare e sul diritto di visita del genitore estromesso dalla vita dei figli, abitualmente violato dal genitore collocatario, nell’indifferenza della magistratura e delle forze dell’ordine, che, molto spesso, non sempre, sono autonome dalle lobby di genere e non riescono a garantire il rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità e il diritto dei genitori alla cogenitorialità.

Su queste tematiche è indispensabile un pubblico confronto tra magistratura, genitori separati, servizi sociali che collaborano con i tribunali, ordine degli psicologi, forze politiche e sociali e ordine degli avvocati per determinare in modo inequivocabile i rispettivi ruoli nella “tutela del superiore interesse dei minori”. La nostra associazione propone un confronto franco e i genitori separati, soprattutto quelli più deboli, potrebbero riacquistare fiducia nelle istituzioni, che, troppo spesso, li hanno discriminati rispetto al genitore collocatario (la madre per il 94% dei casi).

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Venerdì 21 Ottobre 2022 10:12

I nonni devono mantenere i nipoti?


La Cassazione ritorna nuovamente sul mantenimento dei nipoti da parte dei nonni quando ambedue i genitori non riescono a farlo in modo adeguato. Non più un invito ma un vero e proprio obbligo a supplire i genitori fornendo loro un concreto aiuto economico per mantenere i figli. “«Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti – scrivono gli ermellini nell’ordinanza - gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».

L’aiuto diviene obbligo solo quando ambedue i genitori, e non solo uno, sono del tutto  privi dei mezzi economici per mantenere i figli, soprattutto se l’altro può mantenerli da solo. “L’obbligo degli ascendenti - dispone una recente Cassazione - di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è comunque in grado di mantenerli”.

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Venerdì 21 Ottobre 2022 10:11

Mutuo e assegno di mantenimento

 


avv. Francesco Valentini*

Riduzione dell’assegno di mantenimento se il padre paga il mutuo sulla casa assegnata alla madre collocataria.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28237 del 28.09.2022, contribuisce a fare chiarezza su una problematica legata al pagamento del mutuo sulla casa assegnata ai figli e, contemporaneamente, al pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli stessi. L’argomento della riduzione dell’assegno di mantenimento - talvolta sproporzionato ed imposto al genitore non collocatario, il padre nella quasi totalità dei casi - quando lo stesso paga il 50% (e talvolta addirittura per intero) della rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale/familiare è dibattuto da anni. Il clima genitoriale, soprattutto quando il genitore obbligato si trova in difficoltà economica, viene alterato da “imposizioni economiche” del giudice, che non tiene conto dei gravami che il genitore non collocatario deve affrontare per pagare il mutuo su una casa che viene assegnata, in nome dei figli, quasi sempre alla madre, che la utilizza per sé e per i suoi partner, senza che il tribunale vincoli l’assegnazione e l’utilizzo dell’abitazione ai figli e vieti l’intromissione di estranei, che con i figli nulla hanno a che vedere.

La Suprema Corte afferma che, analizzate le situazioni economiche di ciascun genitore e gli obblighi economici che gravano sul genitore non collocatario (che ha le obbligazioni economiche nei confronti dell’altro), la riduzione (in proporzione al rateo del muto) dell’assegno che il genitore obbligato versa all’altro per il mantenimento dei figli è legittimo.

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Giovedì 13 Ottobre 2022 10:21

Come cambia l’affido dei figli


La prassi di affido dei minori con genitori non più conviventi sta cambiando lentamente per pregiudizi che condizionano la piena attuazione della legge sul condiviso (lg. 54/2006), che, da sedici anni attende, la piena applicazione del principio della bigenitorialità e della cogenitorialità, cioè il pieno rispetto del diritto dei minori a convivere con ambedue i genitori e il rispetto del diritto dei genitori ad essere genitori a pieno titolo, ma non per essere solo genitori bancomat, come troppo spesso, invece, accade.

Il retaggio culturale che il genitore generalmente collocatario (prevalentemente la madre) sia l’angelo del focolare non è stato ancora scalfito e un celato matriarcato continua a dominare l’operato delle istituzioni, che dovrebbero tutelare il superiore interesse dei minori.

La legge sul condiviso ha cambiato l’affido dei figli quando la coppia scoppia, ma la sua reale applicazione è stata rinviata in nome di una prassi procedurale che parte dall’arcaica convinzione che solo un genitore sia “capace” di crescere ed educare i figli, mentre l’altro deve provvedere solo al loro mantenimento. Non si comprende che proprio quel genitore, considerato marginale nella crescita dei figli da parte dalle istituzioni e dalla cultura popolare, offre ai minori maggiori opportunità educative e competenze genitoriali, grazie anche alla trasformazione dei tempi di lavoro di entrambi i genitori.

Lo scossone è arrivato dal tribunale di Brindisi, che ha sancito l’affido condiviso paritario o alternato, con il quale prevede il mantenimento diretto dei figli e il superamento dell’assegnazione della casa al genitore collocatario prevalente dei figli. Con l’entrata in vigore della legge 54/2006, i tribunali, per tutelare i consolidati privilegi materni, hanno “inventato”, extra legem, la collocazione prevalente dei minori e l’assurdo protocollo sulle spese straordinarie, ideato dai magistrati e dagli avvocati locali, con la incomprensibile esclusione dei genitori, gli unici tutelati a parlare e trattare per i loro figli.

Lentamente, però, qualcosa si sta muovendo e cresce il numero dei giudici che incominciano a parlare di affido paritario, con il quale i figli trascorrono lo stesso tempo con ambedue i genitori, il loro mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, quando i figli sono con lui, e viene spazzato via l’odioso assegno di mantenimento, quasi sempre a carico (nel 94% dei casi di collocamento prevalente dei figli presso la madre) dei padri. Cade anche il diritto di assegnazione della casa coniugale o familiare al genitore con collocazione prevalente dei figli (in alcuni casi di due o tre ore in più nell’arco di due settimane!).

Cadono, in definitiva, due importanti fattori che sono sempre all’origine dell’aspra conflittualità tra i genitori per le discriminazioni prodotte sia dall’assegno di mantenimento (sempre a carico del solo genitore non collocatario) che dall’assegnazione della casa coniugale/familiare, spesso di esclusiva proprietà o in comproprietà con il genitore non assegnatario, che ha pagato e continua a pagare per un bene che, in concreto, è una regalia alla madre, che vi convive con i propri figli e, sovente, con il suo compagno ed i di lui figli. Il proprietario o comproprietario della casa, invece, deve vivere in un angusto monolocale (dove non può ospitare i figli quando sono con lui) o essere ospitato da congiunti, amici o vivere in macchina.

Tratto da: lentepubblica.it

La intransigente pressione dei genitori sui tribunali per un diritto negato è l’unica via da seguire per porre fine ad una discriminazione che danneggia i figli, in primo luogo, e l’indifeso genitore il cui ruolo riconosciutogli è solo quello economico. Nessuno, infatti, lo tutela dagli abusi dell’altro genitore, il collocatario, che arriva perfino a vietargli il diritto di vedere e stare con i figli, così come disposto dal tribunale.

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