Martedì 24 Marzo 2020 17:06 |
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Assegno divorzile all’ex moglie
Avv. Francesco Valentini
La Cassazione interviene nuovamente sulla controversa questione dell’assegno divorzile all’ex moglie. Non sempre la concessione di tale risorsa economica a spese dell’ex marito risponde a quanto prevede la legge. Da qui i continui interventi per meglio chiarire a chi spetta o meno detto assegno. Peccato che il parere degli ermellini non trovi spazio nelle aule dei tribunali per stereotipi non più tollerabili, per la non puntuale conoscenza della giurisprudenza e per una diffusa ideologia di genere.
Non dovuto se non quantifica i redditi da lavoro saltuario e/o a nero
(Cassazione, I civ., ordinanza n. 5603/2020 - dep.28.2.2020)
La mancanza di prove sull’effettivo guadagno della ex-moglie, in possesso di capacità per produrre reddito e in presenza del suo mancato contributo alla formazione del patrimonio familiare, fa venir meno il suo diritto all’assegno divorzile, il quale ha una “natura perequativa, compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.
Ricorda la Cassazione che per determinare sia il diritto all’assegno divorzile e, per analogia, si potrebbe supporre anche per l’assegno alla moglie nella separazione nonché, se spettante, la sua entità, il quantum, non ci si può basare solo sulla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio della richiedente (non viene quasi mai concesso all’ex marito) ma si deve predisporre la comparazione dei redditi dei coniugi, il contributo dato dal coniuge più debole alla realizzazione del patrimonio familiare, la durata del matrimonio, l’idoneità al lavoro, l’età anagrafica del coniuge (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/19; n. 1882) ed avere la prova certa dell’effettivo reddito derivante da attività saltuarie, momentanee, irregolari e/o in nero “con l'attività svolta, che comunque - in quanto in concreto accertata — evidenzia una capacità lavorativa e reddituale” della richiedente.
L’assegno divorzile, secondo la Cassazione, viene meno se manca il preventivo ed obbligatorio accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e se non si accerta l’impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi. Chiarezza, dunque, su questa delicata e controversa maniera troppo spesso trattata, sull’onda emozionale di genere, in modo sbrigativo, alimentando nella maggior parte dei casi una forte conflittualità per l’ingiustizia subita dall’obbligato, le cui asserzioni sul lavoro a nero dell’ex moglie non vengono sistematicamente prese in considerazione sia dal giudice che dalla GdF e dalla Corte dei Conti - usufruendo la ex quasi sempre anche del patrocinio a spese dello Stato - che dovrebbero accertare anche se siamo in presenza di danno erariale ed evasione fiscale.
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Mercoledì 18 Marzo 2020 09:35 |
Coronavirus docet!
Una riflessione sul momento storico
Avv. Gerardo Spira
Il diritto alla salute prevale su tutto, anche sulle decisioni di servizi e tribunali. Tutto è sospeso!
Il Coronavirus ha svegliato le coscienze, ha stravolto la convivenza sociale, le sue regole, le abitudini e tutte le concezioni intorno alla vita e ai rapporti umani della società. L’imprevedibile morbo ha sospeso la mente dell’uomo, il modo di pensare usuale delle Autorità e le decisioni sulle questioni civili,penali, amministrative e perfino i doveri nei confronti dello Stato.
Dobbiamo restare tutti uniti per superare il momento critico della pandemia, parola entrata nel linguaggio corrente della scienza letteraria, psicologica e giuridica dellaconvivenza sociale.
Il diritto alla salute (art 32 Cost.), diritto e interesse di tutti, ha preso il sopravvento sulle libertà dei cittadini, enel tempo limitato, almeno speriamo.
Su tutto prevale il diritto alla vita, nella sua espressione primaria, cioè la salute. Di fronte a questo diritto, tutti gli altri restano indietro: tutte le iniziative pubbliche e private non possono svolgersi contro l’interesse primario della collettività (lo dice l’art. 32 Cost.).
Il grave morbo, rappresentato a bella vista come una corolla di fiori, ha inginocchiato tutto il sistema organizzativo dello Stato, perfino quello mondiale, in nome di un principio, finora trascurato e mortificato: il diritto a stare insieme nella buona e cattiva sorte. Principio stravolto, nello Stato di diritto, nelle istituzioni e nei tribunali dove il pianto di un bambino non è prevalso nelle questioni conflittuali delle coppie in crisi e neppure sulle vergognose decisioni adottate per dividere il diritto dagli affari.
E la Giustizia della famiglia, giù a far sentenze di separazioni, frazionando i diritti e gli obblighi, dividendo i figli come il patrimonio (questo a te e questo a me), favorendo uno e perseguitando l’altro, rafforzando la pretesa di uno in nome di diritti acquisiti e interpretati, costringendo l’altro alla miseria e a difendersi da assurdi attacchi. Comportamenti questi che hanno distrutto il tessuto vitale dello Stato di diritto, alimentando la corsa ad approfittare del disagio della condizione dell’altro. Qui Nessuno si è ricordato del diritto alla salute del cittadino caduto in disgrazia, nessun giudice o operatore sociale si è ricordato dell’art. 32 della Costituzione. Nessuno ha pensato di scrivere una ordinanza.
Per bilanciare i diritti nessuno si è ricordato che chiudere un minore in una struttura o casa familiare sarebbe stato violato il suo primario diritto alla salute. Qui invece sono prevalse le ragioni economiche degli affari; qui è prevalso l’interesse privato sul diritto della società a stare bene insieme, in modo ordinato e pacifico.
Coronavirus ha ripristinato le ragioni del diritto e diritti di tutti. Tutto è sospeso, fino a quando il morbo non deciderà di fare marcia indietro. Sono sospesi i pensieri, le interpretazioni, gli intrighi, le congiure e le congetture di tutti coloro che hanno diretto, gestito e giudicato nello Stato di diritto. Restiamo tutti a casa è l’ordine, ma a riflettere. Nessuno deve pagare, ma nessuno deve più pretendere. Soprattutto la Giustizia, quella che entra nelle famiglie, deve ricordi dell’art. 32 della Costituzione.
Noi ci saremo anche dopo questa bufera e ci saranno i figli di tutti!
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Venerdì 06 Marzo 2020 18:19 |
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Convivere con il coronavirus
Come regolare il diritto di visita genitori-figli
con scuole chiuse e provvedimenti restrittivi
avv. Francesco Valentini*
Che succederà con le separazioni? Cosa decideranno i soloni (sapientoni) della giustizia per i minorenni? I figli staranno col padre o con la madre? E se entrambi risultano positivi, a chi saranno affidati? E che fine faranno le case famiglia? chi le controllerà? Come si muoveranno i servizi sociali? Questo virus ha messo a soqquadro tutto il sistema della scienza politica, sociale, psicologica e giudiziaria. Le Autorità mondiali dicono che bisogna stare uniti e decidere insieme e non farsi prendere dalla paura. Non è tempo di divisioni. Chissà se i tribunali lo hanno capito? (lettera firmata)
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La chiusura delle scuole a seguito dei provvedimenti restrittivi del governo per contenere l’epidemia provocata dal coronavirus sta provocando difficoltà per la gestione dei figli nelle coppie non più conviventi. Quale genitore deve tenerli quando la scuola è eccezionalmente chiusa? Alcuni pretendono che i figli stiano con ambedue i genitori in tempi paritari, anche se i minori sono collocati prevalentemente presso uno di loro, quasi sempre la madre. Soluzione non praticabile perché molti non collocatari devono andare al lavoro e non possono chiedere deroghe, proprio perché non collocatari dei figli minori.
Altri giustificano la ripartizione dei figli in tempi paritetici perché paragonano queste forzate vacanze a quelle estive, non considerando che durante le ferie scolastiche estive si continua con le frequentazioni abituali ad eccezione di un periodo, di solito di quindici giorni, che i minori restano esclusivamente con l’uno e l’altro genitore.
L’unica soluzione praticabile è quella di mantenere in piedi le turnazioni previste dal tribunale con l’eccezione che, al mattino, i minori restino con il genitore con il quale hanno trascorso la notte precedente fino all’orario di chiusura della scuola, permettendogli di potersi avvalere della collaborazione dei propri familiari e amici, quando impedito dagli obblighi lavorativi.
L’estensore della lettera inviata all’associazione pone precisi interrogativi a cui è difficile dare una plausibile risposta, perché ogni tribunale ed ogni giudice sono un mondo a sé e perché non sempre il diritto civile e minorile hanno un posto preminente nei “soloni (i sapientoni) della giustizia per i minorenni?” Le Convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia e dei minori non trovano quasi mai degna citazione nelle sentenze dei tribunali, purtroppo.
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Venerdì 06 Marzo 2020 18:05 |
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Una lodevole iniziativa
Ai richiedenti il gratuito patrocinio
verifica fiscale delle dichiarazioni
Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha rilevato che, nel 2019, oltre il 10% delle autocertificazioni dei richiedenti il Patrocinio a spese dello Stato per cause penali non erano veritiere e lo hanno scoperto analizzando i redditi dichiarati con il reale tenore di vita dei richiedenti, le attività economiche svolte dall’intero nucleo familiare e dagli eventuali conviventi. Coloro che hanno omesso di dichiarare le reali risorse economiche proprie per rientrare negli indici di basso reddito per accedere al patrocinio gratuito sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato e rischiano una condanna fino a 5 anni di carcere e una multa fino ad €. 1.500. Nei primi due mesi del 2020 la GdF di Salerno ha già accertato ben altre 14 irregolarità.
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In primo luogo un plauso al Comando provinciale da parte della nostra associazione per aver messo mano alle false autocertificazioni che accompagnano la richiesta di patrocinio gratuito a spese dello Stato: fenomeno assai diffuso in tutta Italia che coinvolge anche le cause civili, in particolare nel settore delle separazioni, divorzi e affido dei minori. Più volte la nostra associazione ha segnalato alle autorità competenti, compreso alle procure della Corte dei Conti per danno all’erario statale, il diffuso ricorso alle dichiarazioni false per accedete al c.d. patrocinio gratuito che oltre a recare un danno economico allo Stato sono quasi sempre occasione di ingiustizie sociali e causa del proliferare di denunce contro l’ex coniuge-convivente per maltrattamenti in famiglia, per atti persecutori e per infinite inesistenti altre cause.
Se venissero analizzate tutte le dichiarazioni che accompagnano le richieste del patrocinio a carico dello Stato, cioè di noi cittadini, se ne scoprirebbero delle belle: dichiarazioni fasulle, evasioni fiscali consolidate negli anni, lavoro a nero ed ingiustificabili tenori di vita incompatibili con i redditi dichiarati. Lo Stato risparmierebbe milioni e milioni di soldi pubblici esborsati per pagare avvocati che dovrebbero assistere cittadini con redditi molto bassi e i tribunali non verrebbero sommersi da ricorsi e denunce fasulle.
Diminuirebbe anche la conflittualità tra i genitori perché quello dalle facili e non veritiere denunce ci penserebbe bene prima di fare tutto ciò contro l’altro genitore (quasi sempre il padre) se le spese legali fossero a suo totale carico. I figli, in questi casi, non sarebbero più le vere vittime di un sistema giudiziario “illogico”.
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Giovedì 20 Febbraio 2020 11:35 |
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La politica assente
Promettono una casa subito ai papà
per nascondere le proprie responsabilità!
di Ubaldo Valentini
Il capogruppo di M5S della Regione Sardegna, Desiré Manca, è firmataria di una mozione con la quale chiede al presidente della Regione, alla Giunta e all’assessore alla Sanità di istituire un tavolo tecnico presso l’assessorato per individuare immobili regionali adeguati a divenire “Casa di accoglienza del papà separato”. Considerato che nelle separazioni i tribunali privilegiano quasi sempre la madre, penalizzando i padri ai quali occorre, scrive la esponente politica, “restituire la possibilità pratica di svolgere il proprio ruolo di genitori e lavorare per ridurre quel disagio che porta all’emarginazione sociale e talvolta persino a gesti disperati da cui non si può tornare indietro». La Regione Sardegna, sottolinea l’esponente del M5S, è proprietaria di numerosi immobili in disuso sparsi su tutto il territorio regionale e “la Giunta deve impegnarsi a concordare con i comuni la gestione delle case e a promuovere tutte quelle iniziative atte a ristabilire condizioni di effettiva parità di diritti tra uomo e donna nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale in regime di separazione».
Sono tanti i comuni italiani e le forze politiche che cavalcano il disagio dei papà e politicamente lo strumentalizzano con una casa subito al papà separato, individuandola in quella edilizia popolare dove nessuno vuol andare per il degrado della zona, come accade a Perugia.
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Tutto vero? No affatto!
Il problema delle difficoltà economiche del padre separato sono vere, come pure esiste il problema della casa, visto che il genitore non collocatario (circa il 94%) viene “cacciato” dalla casa familiare dopo la fine della convivenza, è “costretto” dal tribunale a versare alla sua ex un mantenimento per i figli - che assorbe, unito alle spese straordinarie, anche oltre il 50% dello stipendio - a pagare il mutuo della casa dove non vi può più abitare e i prestiti finanziari sottoscritti (quasi sempre dal padre perché la madre lavora a nero) per mandare avanti la famiglia. A tutto ciò vanno aggiunti gli arretrati, con more, di tasse e utenze a lui intestate, e dalla ex non pagate, per trattenere per sé le somme dategli dal padre.
E’ inaccettabile e contra legem il metodo seguito da molti tribunali per la determinazione delle spese straordinarie “imposte” con il richiamo a generici e contraddittori protocolli stipulati dal tribunale e l’ordine degli avvocati del foro locale (che non ha alcun valore coercitivo ma solo indicativo, perché predisposti da istituzioni non competenti), ignorando i genitori, senza minimamente predisporre dette spese, come legge vuole, caso per caso e sottoponendole – tutte, nessuna esclusa, eccetto in caso di pericolo di vita se il genitore non è raggiungibile nemmeno telefonicamente – all’approvazione preventiva scritta (in maniera tracciabile al fine di prevenire ulteriori processi, conseguenza che ai tyrib8nali non interessa) e vincolante dell’altro genitore, che quasi sempre si trova in grande difficoltà economica per provvedimenti iniqui.
I legali che difendono il padre si adeguano ai protocolli e si guardano bene dall’andare contro i giudici e contro il proprio ordine di appartenenza!
Cosa dire del dilagante lavoro a nero della stragrande maggioranza delle madri che, così facendo, si dichiarano senza reddito e pretendono un assegno di mantenimento per i figli molto più elevato che, molto spesso, assorbe oltre il 50% del reddito del padre. Non vengono mai dichiarati i finanziamenti pubblici erogati da enti locali e da enti privati per il genitore collocatario, compresi gli assegni familiari, che non entrano nel computo delle risorse per determinare l’entità dell’assegno di mantenimento per i figli e, talvolta, anche per la madre, che percepisce redditi non dichiarati superiori a quelli del padre. Se il padre chiede un accertamento della polizia tributaria, la richiesta viene rigettata o, in caso di accoglimento, chi deve effettuarla, fa le indagini dinnanzi al computer, cioè conferma ciò che già si sapeva!
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Giovedì 20 Febbraio 2020 11:31 |
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Attività della Pubblica Amministrazione
Il procedimento amministrativo è
presupposto di legittimità e di legalità
Avv. Gerardo Spira *
Il procedimento amministrativo, a distanza di 30 anni dalla legge 241/90, per le diverse vicende applicative, non ha ancora trovato il punto di incontro dei due interessi-poteri fondamentali: della Pubblica amministrazione e del cittadino. E ciò nonostante la uniforme giurisprudenza di merito che ha stabilito il principio di prevalenza dell’interesse legittimo del cittadino rispetto a quello del potere pubblico. Per questo occorre che l’impianto organizzativo della P.A sia posto nel corretto schema delle leggi di riferimento. Nella P.A gli atti devono essere pensati e adottati nel rispetto del procedimento logico-giuridico, e non secondo interessi di politica particolare.
Dopo trent’anni di pratica amministrativa ci troviamo di fronte al problema della nomina del responsabile del procedimento, dell’obbligo o meno di avviare il percorso, al diritto-interesse del cittadino a partecipare all’azione che lo riguarda, al problema della privacy. Eppure tutti sappiamo che il corretto svolgimento del procedimento amministrativo costituisce il punto nodale dell’attività della pubblica amministrazione.
Cercheremo, con linguaggio semplice, di chiarire la materia, rinviando allo studio specifico di approfondire i diversi aspetti e le conseguenze che lungo il percorso intaccano la legittimità degli atti.
Cercheremo, in buona sostanza, di chiarire perché è di fondamentale e primaria importanza porre un affare dell’attività amministrativa nel percorso rispettoso della legge e delle regole, condiviso e trasparente.
Che cosa è il procedimento amministrativo!
Dottrina e giurisprudenza lo definiscono un percorso attraverso cui la P.A manifesta, avvia e conclude una richiesta del cittadino o una pratica di ufficio.
Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/90, ma si aggancia ai principi fondamentali del nostro Ordinamento giuridico e costituzionale. Esso si sviluppa attraverso tre fasi: di avvio, di istruttoria e di conclusione. La prima si apre per impulso del cittadino o di ufficio; la fase istruttoria, la più importante per i contenuti, è quella cosiddetta di raccolta, di esame e di valutazione della documentazione; la terza fase, finale, è quella che conclude tutto il percorso con il provvedimento.
La nostra riflessione si incentra sulla fase centrale: “l’istruttoria”, perché risulta quella più funzionalmente rivolta ad accertare i presupposti di legittimità del provvedimento finale. Se il procedimento è stato svolto secondo legge, risulterà facile al cittadino interessato avere chiaro il quadro completo di tutto l’affare trattato.
Per questo è fondamentale che la P.A adotti i provvedimenti di costituzione della fase iniziale nella forma e nel contenuto assolutamente incontestabili. La nomina del Responsabile del procedimento deve avvenire attraverso la individuazione di una figura di assoluta garanzia di conduzione del percorso amministrativo. Il responsabile del procedimento ha, infatti, il potere di nominare, vigilare e controllare sottofigure con incarichi specifici all’interno del procedimento da percorrere. Centrale quindi è la figura individuata per fase istruttoria che il dirigente può anche nominare in sua sostituzione. La fase conclusiva, per il provvedimento finale, appartiene al dirigente, responsabile del Settore o unità organizzativa competente nella quale si concentra tutto il lavoro dell’istruttoria, “dalla ricerca, alla raccolta e valutazione degli atti”.
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Giovedì 20 Febbraio 2020 11:29 |
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Giovedì 20 Febbraio 2020 11:26 |
Aosta: le fantastiche intuizioni sociali
Il modo di operare dei Servizi sociali valdostani è un modello da esportare nel terzo mondo e la fantasia degli operatori – i migliori d’Italia secondo l’illuminato assessore di competenza – non conosce limiti e nemmeno ritegno! Il delirio di onnipotenza di detti operatori li porta a proporre iniziative in certi casi inutili però finalizzate a far cassa e clientele che nelle elezioni sono molto utili.
A tutti è noto il totale fallimento della mediazione familiare, come denunciato inutilmente dai separati, che, invece di essere un supporto per far dialogare i genitori sulla gestione dei figli e sulla loro post-convivenza, è quasi sempre fonte di conflittualità certa perché si penalizza il genitore non collocatario (statisticamente quasi sempre il padre) per favorire l’altro (la madre), il quale resta sempre più estromesso dai propri figli, ignorando il diritto minorile e i più elementari principi di psicologia dell’età evolutiva e delle relazioni. Alla maggior parte dei padri viene negato il diritto alla co-genitorialità e ai figli viene negata la vera bigenitorialità. Il padre, ridotto economicamente sul lastrico e privato dei figli, impotente dinnanzi allo strapotere della madre, supportata dal servizio socio-psicologico e da iniqui provvedimenti del tribunale, si abbandona alla rassegnazione, che, troppo spesso, è l’anticamera del suicidio: triste e vergognoso primato della Valle d’Aosta di cui alcuni politici si vergognano di prenderne atto con il riconoscimento delle loro responsabilità.
Dinnanzi alla superficialità e faziosità dei servizi sociali - bravi nel togliere i figli alle famiglie e al padre - e alla distratta applicazione del diritto, ora, solerti psicologi e assistenti sociali ed educatori (?) propongono con insistenza, sia a chi vive da decenni in Vda e sia a chi proviene da particolari regioni italiane, la mediazione interculturale per risolvere la conflittualità genitoriale e la gestione dei figli, facendo intravedere che il rifiuto avrà un peso nei provvedimenti del tribunale!
Zelanti e corporativi operatori del servizio sociale e psicologico pubblico, per meglio imporre i loro diktat, si permettono anche di rivolgere continui attacchi alla nostra associazione, come da registrazioni in nostro possesso, per loro dire pericolosa perché non tutela i separati e tantomeno i loro figli, mettendo in discussione pubblicamente la loro attività dei servizi socio-psicologici.
La mediazione interculturale, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dal diritto minorile e di famiglia e dalle Convenzioni internazionali sui minori, non ha nulla a che vedere con la gestione dei figli. Il suo utilizzo per fini non istituzionali comporta uno sperpero di danaro pubblico che la Corte dei Conti della Valle d’Aosta non può continuare ad ignorare. La Regione ha l’obbligo-dovere del controllo della professionalità e dell’operato dei servizi sociali.
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