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Venerdì 24 Aprile 2020 19:05

Nove Magistrati del Tribunale di Aosta “censurano” i provvedimenti governativi e regionali “Covid 19”


Le passeggiate? Non è vero, sono vietate

perchè pericolose per la salute pubblica!


Avv. Gerardo Spira*

Il caso e la riflessione in diritto.


Sui quotidiani della Valle d’Aosta il 21 aprile sono comparsi sia la lettera aperta di 9 magistrati del tribunale di Aosta, compreso il presidente dott. Gramola con la quale i giudici valdostani esprimono il loro pensiero, “come cittadini” dicono, sostenuto da qualche spunto di diritto trascinato da considerazioni politiche molto pesanti, ma di fatto censurano i decreti governativi e regionali sul divieto di passeggiare liberamente.

In un Paese in cui la libertà di pensiero è costituzionalmente garantita, ogni cittadino ha il diritto di espressione critica. Non è la stessa cosa quando la riflessione proviene da operatori attivi del mondo della giurisprudenza, che, anche se come cittadini, ragionano secondo una formazione professionale propria di cultura giuridica del settore in cui lavorano Una rappresentanza dello Stato, competente ad applicare la legge ha messo in discussione il valore e la forza di provvedimenti straordinari in un momento di eccezionale emergenza, sollevando eccezioni di liceità degli interventi, ben configurati in diritto. La considerazione, per l’insinuazione giuridica, si sposta sull’operato delle forze dell’ordine e sul valore delle sanzioni applicate ai cittadini colti durante una passeggiata in prossimità, ma anche lontano, dalla propria abitazione. Il cittadino multato per una passeggiata, secondo i giudici della VDA, può far valere la loro teoria per farla franca in sede di decisione. Chissà quanti operatori del diritto sono stati colti in flagranza di reato! Che fine faranno le multe eventualmente impugnate davanti al loro giudizio?

Sono considerazioni non di poco conto, sia per la provenienza che per il ragionamento giuridico sostenuto.

I 9 magistrati, del confine, valdostani hanno scritto” Preoccupa nondimeno assistere in questi giorni ad interventi repressivi di condotte che solo in parte possono ritenersi conformi a quelle vietate con la normativa restrittiva adottata dal Governo e dalle Autorità regionali e che, talora, paiono in effetti prive di qualsiasi pericolosità per i beni della salute e dell’incolumità pubblica.”

Con la testa cosparsa di cenere, pur rispettando la libertà di pensiero, come cittadini, ci permettiamo di sollevare alcuni dubbi sulla logica giuridica del ragionamento, di esperti del diritto, in materia di così grande importanza per il valore, la portata e gli effetti. I provvedimenti emanati dal Governo, confermati a livello regionale, trovano la fonte di partenza in una dichiarazione dell’OMS che riportiamo: “L'Oms dopo rigorosa osservazione ha valutato il focolaio sviluppatosi in diverse parti del mondo di tale gravità da prendere in seria considerazione la dichiarazione ufficiale sia per i livelli allarmanti di diffusione, sia per livelli allarmanti di inazione. L’Oms ha quindi valutato che Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione."

Di fronte a questo evento, l’Autorità di governo, con immediatezza, ha dovuto far ricorso ad interventi non normati da specifica legislazione, ma con gli effetti della urgenza e dell’eccezionalità. L’evento Covid 19 ha colto di sorpresa il mondo sanitario e politico i quali in stretta collaborazione hanno dovuto trovare una via di uscita non prevista e non collaudata in precedenza, unica a fermare la diffusione invasiva di un morbo invisibile. Studiosi e giuristi di spessore giuridico e scientifico, tutt’ora discutono del “fatto” e, anche se da punti di vista diversi, confermano la necessità e l’urgenza di provvedimenti drastici a tutela della salute pubblica.

I provvedimenti trovano la fonte nell’art. 32 della costituzione, che non consente deroghe o privilegi.” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Sulla natura del provvedimento è possibile dissertare, (legge ordinaria o decreto urgente), ma non sul contenuto e le finalità. I provvedimenti sono urgenti e indifferibili. Per tali aspetti la responsabilità di merito ricade sull’Autorità che li adotta.

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Martedì 21 Aprile 2020 17:35

Polemica al Consiglio Regionale Valle d'Aosta


La farsa politica dei consiglieri regionali

sulla “carità elettorale” per il Covid 19


di Ubaldo Valentini*

Chi, a seguito dell’affido dei figli, lotta quotidianamente contro le disuguaglianze subite da una giustizia “sbrigativa” e da un servizio sociale che ha sposato palesemente la causa di genere che penalizza sempre il genitore non collocatario e chi lotta contro le difficoltà economiche quotidiane e invano chiede a tutti, compresi i politici che problemi economici non hanno, il rispetto del diritto alla bigenitorialità per i figli e la cogenitorialità per ambedue i genitori guarda con amarezza (forse ne prova nausea) la farsa della querelle su un “piccolo” e strumentale taglio degli stipendi dei consiglieri regionali.

La dialettica sollevata dal gruppo Rete Civica ci sembra pretestuosa e frutto di una farsa elettorale senza entrare, di fatto, nelle problematiche dei Valdostani che, a seguito del loro mandato politico, dovevano affrontare per rimuovere ancestrali prassi clientelari - di possibile natura anche delittuosa come le cronache giudiziarie ci ricordano - che alimentano sperperi di soldi pubblici e perpetuano consolidate ingiustizie sociali.

I separati valdostani hanno trovato nella stragrande maggioranza dei consiglieri regionali un muro contro le loro giuste richieste per garantire equità sociale tra i cittadini, la regolamentazione dell’attività dei servizi sociali, la trasparenza dell’operato di chi è preposto alla tutela dei minori,  l’anagrafe di tutti i contributi, pubblici e privati, percepiti dai singoli cittadini, in  modo particolare dai genitori collocatari, trasparenza dell’ente pubblico nell’erogazione dei contributi e della case popolari su basi oggettive e non sulla assurda discrezionalità dell’assistente sociale, indagine sul lavoro a nero che sottrae ingenti somme agli enti locali e allo Stato, il rispetto della legge sulla pubblica amministrazione e sulla cui attuazione nessun dirigente degli enti pubblici provvede ad effettuare i dovuti e frequenti controlli, anche risolutivi.

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Martedì 21 Aprile 2020 12:08

­­­I nodi vengono al pettine

Il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento e il rimborso del 50% delle spese straordinarie deve rivolgersi al tribunale con ricorso per modificare le condizioni di affido dei minori in base alle attuali condizioni economiche sia dei minori che del genitore obbligato, completamente diverse da quando sono stati emessi i provvedimenti dal tribunale. Se ambedue i genitori sono a casa e le scuole restano chiuse si può chiedere l’affido paritario con la conseguente esclusione dell’assegno di mantenimento, provvedendo direttamente ciascun genitore al mantenimento dei figli. La richiesta deve prevedere la trattazione d’urgenza delle richieste modifiche.


Revisione dell’assegno di mantenimento

sono cambiati costi ed entrate delle famiglie


avv. Francesco Valentini*

La pandemia ha radicalmente cambiato l’economia delle famiglie italiane e, in particolare, di quelle separate, per il venir meno di entrate certe del genitore obbligato (quasi sempre il padre) e per gli ulteriori benefici economici di cui usufruisce il genitore collocatario, perché, oltre a beneficiare di “aiuti economici pubblici e privati” in quanto genitore separato presso cui sono collocati i figli, ora, con il Covid 19, si aggiungono ulteriori contributi economici pubblici e privati, bonus per l’affitto, case popolari, sussidi vari, buoni spesa, agevolazioni per utenze, tasse ed imposte.

L’entità di queste “entrate” resta rigorosamente “riservata” e il genitore non collocatario dei figli non può conoscere per una falsa interpretazione della normativa sulla “privacy”, che non esiste per il padre sui dati riguardanti i figli. Nemmeno i giudici acquisiscono, quando il procedimento lo consente, le informazioni presso enti pubblici e privati per una oggettiva ripartizione tra i genitori del mantenimento dei figli e delle spese straordinarie, predisposte su “protocolli” sottoscritti tra giudici ed ordine forense del luogo, che non hanno potere impositivo, non essendo una fonte normativa.

Si sottraggono alla valutazione, inoltre, anche i “consistenti” redditi da lavoro non dichiarati dal datore di lavoro e che il genitore collocatario non riporta nella dichiarazione dei redditi, penalizzando gravemente l’altro genitore, mancando i dovuti controlli della polizia tributaria e dell’ispettorato del lavoro.

Con il Covid 19 sono chiuse le scuole, non si può uscire da casa, la vita sociale dei figli non esiste e, quindi, i costi della loro gestione economica si riduce in modo rilevante, mentre, in contemporanea, aumentano sensibilmente le somme di cui può disporre la madre collocataria.

L’altro genitore (già penalizzato da provvedimenti economici predisposti per i figli dai tribunali sbilanciati ad evidente vantaggio del collocatario ed a svantaggio dell’obbligato) che lavora in regola e che, a causa dei vari recenti provvedimenti governativi, è in cassa integrazione, con la prospettiva del licenziamento se il datore di lavoro non riaprirà o se dovrà ridurre, almeno per un lungo periodo, l’orario di lavoro del dipendente. La cassa integrazione ritarda ad arrivare e, lui, non può accedere agli stessi incentivi pubblici e privati della collocatrice. Spesso non può permettersi nemmeno di fare due pasti al giorno e pagare il canone di locazione della casa.

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Martedì 21 Aprile 2020 12:08

 

 
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Lunedì 06 Aprile 2020 17:24

Covid-19 e divieti spostamenti


Chiarimenti sul diritto di visita

e assegno mantenimento ai figli


I decreti governativi sul Covid-19 non sono affatto chiari e spesso il diritto di visita dei figli al proprio genitore non collocatario e del genitore ai propri figli, nonostante rivesta un carattere di necessità ed urgenza, non viene rispettato sia per l’opposizione del collocatario (timoroso per l’incolumità dei propri figli o, molto spesso, vendicativo verso l’altro genitore) sia per l’azione delle forze dell’ordine che erroneamente considerano i provvedimenti delle autorità nazionali o regionali una deroga di quelli dei giudici e disconoscono le Fac formulate dal governo a chiarificazione dei decreti stessi.

Gli spostamenti per assolvere il diritto-dovere di visita dei genitori non conviventi, come chiarito dal Governo (Fac del 10.3.2020) e come stabilito dal Tribunale di Milano (Decreto del 11.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini), non rientrano nei casi previsti dal Dpcm del 8/9.3.2020 e pertanto sono ammessi perché hanno un carattere di necessità ed urgenza, esistendo, ovviamente, le condizioni di sicurezza per evitare il contagio.

Nei successivi decreti perdura ancora scarsa chiarezza sui casi in cui i figli vivano con un solo genitore e il diritto di visita non sia regolato dai provvedimenti di affido considerato che la loro gestione avviene consensualmente tra i due genitori. Il decreto non dice nulla nemmeno sui figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti e privi di autonomia di mobilità, ma che continuano a frequentare, come sempre, ambedue i genitori. Il Governo parla di figli minori e non maggiorenni. I figli con i provvedimenti in atto non possono frequentare il genitore con cui non vivono.

La prima difficoltà (non essendoci un provvedimento del Tribunale con l’affido dei figli) è stata superata con la Fac governativa del 1.4.2020 che così recita:” Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

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Lunedì 06 Aprile 2020 17:17

Quando i nodi vengono al pettine


di Ubaldo Valentini*

Tutti i nodi vengono al pettine, recita un vecchio detto popolare, e con una serie di interventi metteremo in evidenza “i nodi” fatti, forse indebitamente, dalle istituzioni nel corso delle separazioni e degli affidi dei minori che prima o poi arrivano al vaglio del pettine. Affronteremo temi noti, da decenni dibattuti, quali l’affido condiviso dei figli che, anche se cambia il nome, di fatto resta un affido esclusivo alla madre, l’assegno di mantenimento, le spese straordinarie non vincolate dal principio del preventivo consenso dell’obbligato, il lavoro a nero mai realmente indagato dagli organi competenti, i contributi che il genitore collocatario percepisce per sé e per i figli dalle istituzioni pubbliche e private tenuti nascosto all’altro genitore, il reddito di cittadinanza percepito ma non dichiarato, gli assegni familiari percepiti per i figli e che non incidono sull’assegno di mantenimento che l’altro genitore versa per i figli, la mancata trasparenza dei servizi sociali, l’esclusione dei genitori dai protocolli fatti da tribunali e ordine degli avvocati che assistono legalmente i genitori paganti ma non per questo rappresentano i genitori ….

Ciascun cittadino può intervenire con propri contributi (e l’associazione rispetterà l’eventuale anonimato richiesto), scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o chiamando al 347.6504095.

*****

La cattiva giustizia sull’affido dei minori, alla fine della convivenza dei genitori, è causa di deleterie conseguenze che danneggiano i minori e il genitore non collocatario, al 95% il padre. Da anni lo denunciamo, ma inutilmente, perché nei fatti la giustizia non è uguale per tutti a causa di una prassi ideologica seguita dalla maggior parte dei giudici in ossequio alle potenti e degenerate lobby di genere per le quali il padre esiste solo nell’economia familiare. Il potere di queste organizzazioni, nate dalla giusta rivendicazione di diritti negati, ha finito per imporre teorie molto spesso irreali, se non innaturali, e creare disuguaglianze tra i genitori annullando la bigenitorialità e la co-genitorialità.

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Lunedì 06 Aprile 2020 17:09

Lettera aperta alla Ministra Elena Bonetti, Politiche della Famiglia e Pari opportunità


Questione minori e Covid-19


Signora Ministra,

le chiediamo la cortesia di prestare un poco del suo tempo alla nostra intromissione, in un momento in cui il tempo certamente è molto prezioso per il Suo impegno.

Come associazione, di cui ricopriamo il gravoso incarico di presidente onorario e presidente, da 23 anni siamo in prima linea sulla problematica della famiglia separata, dei figli e dei minori, quelli abbandonati e quelli sottratti, di soggetti che vivono le conseguenze provocate anche da decisioni inadeguate ed ingiuste. Siamo intervenuti presso il ministro Bonafede e il C.S.M. depositando anche nostre osservazioni e considerazioni sul funzionamento della Giustizia.

Abbiamo seguito la Question time del 1 aprile, per l’occasione del momento particolare del coronavirus. Lei così ha iniziato: “ho voluto convocare per il giorno 8 aprile prossimo l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituendo al suo interno un gruppo di lavoro con il compito di valutare l’impatto dell’emergenza che stiamo vivendo e le conseguenti misure necessarie al sostegno del benessere materiale e emotivo dei bambini e dei ragazzi”.

Certamente è primario e fondamentale l’intervento del governo per tutelare la salute della collettività, specialmente per i rischi che questa corre in un momento così drammatico per tutta l’umanità.

L’impegno dovrà superare ogni limite e prospettiva per la futura esistenza dell’uomo.

Noi però, come associazione, non possiamo e non vogliamo stare alla finestra, proprio perché, in questo drammatico momento, si prenderanno decisioni che riguardano i minori, come da lei annunciato.

Abbiamo aperto il sito del Dipartimento delle politiche sociali e abbiamo notato molte voci che riguardano la famiglia, tutte rappresentate da immagini sorridenti di segno unitario, per diversità di interventi e informazioni. Abbiamo provato ad aprire la prima pagina Coronavirus informazioni per la famiglia e in questa abbiamo ritrovato tante risposte che riguardano però il comportamento di una famiglia normale, che vive con figli a casa. Raccomandazioni e suggerimenti tesi verso la sicurezza e la prevenzione. Non abbiamo trovato invece alcuna informazione sullo stato e sulla situazione della famiglia separata e sui figli divisi.

Questa famiglia è sfuggita all’evento delle politiche del suo ministero!

E’ una dimenticanza oppure una scelta politica nei confronti di un problema che non si vuole o si ha timore di affrontare? Eppure il problema esiste e specialmente in questo pericoloso momento.

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Martedì 24 Marzo 2020 17:31

Non esistono restrizioni di movimento anche fuori del comune di residenza


Il diritto del separato a frequentare i figli

ha un carattere di necessità ed urgenza


 

Il diritto di visita e frequentazione del genitore non collocatario con i figli, così come stabilito nei provvedimenti di separazione, divorzio e affido non subiscono restrizioni nemmeno dinnanzi ai provvedimenti del governo.

Il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni emanate il giorno precedente che imponevano di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori … nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza(D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, c. 1, lett. “a”).

Mancando riferimenti agli spostamenti del genitore non collocatario per prendere e riconsegnare i figli secondo le modalità previste dal Tribunale nella separazione o divorzio o loro affido per le coppie di fatto, è sorta subito la controversia sulla necessità ed urgenza di questi spostamenti.

Il Governo, il giorno successivo, ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Il diritto di visita è consentito perché ha il carattere di urgenza e necessità. (Presidente del Consiglio dei Ministri, FAQ – domande poste frequentemente - Governo.it del 10 Marzo 2020).

La nona sez. del Tribunale ordinario di Milano, con provvedimento (Decreto del 10.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini) emesso l’11 marzo 2020, ha stabilito che “l’art.1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”, disponendo che le parti si attenessero alle disposizioni stabilite dal tribunale, perché tali disposizioni hanno le caratteristiche di necessità ed urgenza, così come previsto nei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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