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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:58
 
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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:55

Pas o non Pas


I figli vanno subito collocati presso il padre

se la madre li danneggia psicologicamente


avv. Francesco Valentini*

Lo strumentale dibattito sull’alienazione genitoriale di quei minori che rifiutano il genitore con cui non vivono (al 94% il padre) distoglie l’attenzione sul diffusissimo fenomeno della manipolazione dei figli, costretti a rinunciare alla bigenitorialità e, purtroppo, non si parla del padre, a cui viene negato il diritto alla co-genitorialità.

La Pas, indipendentemente dalla sua scientificità, è sinonimo di estromissione del genitore non collocatario/affidatario dalla vita dei propri figli e i tribunali non possono continuare a sottovalutare o, fatto ancor più grave, ignorare questo drammatico fenomeno per “salvaguardare” il genitore collocatario/affidatario (quasi sempre la madre), le cui responsabilità sarebbero palesemente evidenti.

Il falso problema della PAS

La Pas è rigettata dalla Suprema Corte di Cassazione (I Civile, ordinanza n. 13217 del 17.5.2021), rinnegando o, comunque, ridimensionando, di fatto, una sua precedente ordinanza (I Civile, sentenza n. 6919 dell’8.4.2016), su pressione delle lobby femministe, che hanno esaltato questa ordinanza, da tempo attesa, e dell’Ordine degli psicologi, poco inclini ad ammettere le responsabilità del genitore collocatario/affidatario (quasi sempre la madre) nel rifiuto del genitore non collocatario/affidatario (quasi sempre il padre) da parte dei figli e nel mancare di eseguire dolosamente i provvedimenti del giudice che regolamentano il diritto di visita dell’altro genitore. Quando un figlio rifiuta il padre con la fraseologia materna, anche quando è piccolissimo, è evidente che la madre collocataria, con la sua continua pressione psicologia e/o con quella dei suoi congiunti ed amici, lo ha indotto a non vedere il padre ed a rifiutarlo.

La senatrice pidiessina Valeria Valente, presidente della “Commissione di inchiesta sul femminicidio”, forte della risposta del ministero della Salute ad una sua interrogazione, che sottolineava “la non attendibilità della Pas e il rischio dell’uso distorto di tale diagnosi nei casi di bambini contesi”, in un comunicato stampa, o meglio in un suo diktat, del 05.06.2020, tuona contro la Pas, perché, a suo dire, “non è una sindrome e tantomeno un disturbo psichico individuale e nemmeno un disturbo psichico individuale definito e, pertanto, non può essere utilizzata nei processi di separazione, specie nei casi di violenza domestica”.

La senatrice non si pone il problema delle centinaia di migliaia di genitori non collocatari/affidatari (quasi sempre i padri) che non riescono a vedere i propri figli nei tempi stabiliti dal giudice e delle centinaia di migliaia di figli privati della bigenitorialità, con drammatiche conseguenze.

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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:36

I minori tolti alla madre e ad ambedue i genitori

quando vivono in un contesto familiare violento



Il tema delle violenze nelle nuove convivenze della madre presso la quale sono collocati i figli minori o il perdurare della violenza all’interno della famiglia non sempre vengono presi in considerazione, soprattutto quando a sollevare il problema è il padre. Qualcosa, però, sta cambiando. Cambia la sensibilità di un numero sempre crescente di giudici che approfondiscono il tema emerso durante l’affido dei figli e cambia la professionalità dei servizi sociali che cercano di fornire indicazioni reali sullo stato dei minori e non temono di andare contro corrente e, in base ai dati in loro conoscenza, di riferire fatti oggettivi e porre solo i minori al centro dell’indagine.

Tolti alla madre i figli per il compagno violento

Cassazione, I Civile, sentenza n. 3060/2022

Il tema delle violenze nelle nuove convivenze della madre presso la quale sono collocati i figli minori o il perdurare della violenza all’interno della famiglia non sempre vengono presi in considerazione quando a sollevare il problema è il padre. Qualcosa sta cambiando. La Cassazione è intervenuta, su ricorso della madre che non accettava le decisioni della Corte di appello, sentenziando che i figli non possono assistere alle continue liti e violenze tra la madre e il nuovo compagno e che, se la madre non è in grado di sottrarli a questo devastante clima e di denunciare le violenze subite dal nuovo compagno, i minori vengono collocati presso il padre.

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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:21

I Tribunali di Perugia scelgono l’affido condiviso paritario dei figli


L’affido paritario per garantire la bigenitorialità


 

La VI sez. civ. della Cassazione, richiamando una precedente sentenza (cassazione, I Civ., ordinanza n. 19323 del 17.9.2020), ribadisce che l’affido condiviso comporta una paritaria frequentazione dei minori con ciascun genitore.

“Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”. (Civile, VI, ordinanza n. 1993 del 17.6.2021, dep. Del 24.1.2022).

L’affido è già contemplato nella legge che ha istituito, nel 2006, l’affido condiviso (legge n. 54), rimasto, però, lettera morta per molti anni. Era stato proposto dal tribunale di Perugia nel Protocollo per il processo di famiglia, stipulato tra magistrati e avvocati del foro di Perugia il 25.11.2014, che, all’art. 8, prevedeva: “E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole - prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori”.

Il tema dell’affido paritario è stato proposto in modo inequivocabile prevedendo il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori e il superamento definitivo della collocazione prevalente dei figli con l’assegnazione della casa coniugale/familiare- dal Tribunale di Brindisi (ordinanza del 11.04.2017, a firma della dott.ssa Fausta Palazzo, presidente di sezione).

La permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore, assai spesso, risponde alla richiesta dei figli, riduce la conflittualità genitoriale e rispetta pienamente il diritto alla bigenitorialità da parte dei figli e il diritto dei genitori alla cogenitorialità.

Con il mantenimento diretto dei figli viene meno il contestato assegno di mantenimento da versare, quasi sempre da parte del padre, al genitore collocatario/affidatario dei figli, la cui entità sovente è sproporzionata e causa di ricorsi in tribunale, che, visti gli esisti degli stessi, alimentano solo la conflittualità. Inoltre, il dovere dell’assegno di mantenimento viene imposto al genitore che non vive con i figli, ma non all’altro (generalmente la madre), venendo meno, per quest’ultimo, il dovere di mantenere i figli, come sancisce l’art. 30 della Costituzione. Talvolta si ha l’impressione che, più di un assegno di mantenimento per i figli condiviso tra i genitori, sia un “risarcimento” a chi è collocatario/affidatario dei minori.

La casa coniugale/familiare – altro oggetto di controversie in tribunale tra i genitori non più conviventi – viene restituita alla disponibilità dei legittimi proprietari.

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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:06

Legge di Bilancio 2022


Congedi di paternità ai padri


A cura di Andrea Pieri *

 

E’ stato confermato anche per il 2022 il congedo parentale di 10 giorni al padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. L’Inps ha emanato la circolare circ. n. 1 del 03.01.2022 per fornire le indicazioni sulla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 239 e 134) “in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti”.

Alle lavoratrici autonome viene “riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. La tutela viene riconosciuta anche in caso adozione o affidamento”. Dal 2022 la misura in scadenza a fine anno viene resa permanente e il congedo viene retribuito al 100%. La misura non si applica ai padri lavoratori autonomi né per i dipendenti pubblici. Il congedo deve essere usufruito entro i primi cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio. “Confermata anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta”.

(da bambinonaturale.it)“La legge n. 234/2021 (Legge Bilancio 2022) – specifica l’Inps – prevede ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, per il periodo immediatamente successivo ai 2 mesi prima del parto e i 3 dopo il parto, e si applica alle seguenti categorie di lavoratrici: lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151); lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del d.lgs. n. 151/2001); libere professioniste di cui all’articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto, ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

“La Legge di Bilancio 2022 menziona le sole lavoratrici, tuttavia le tutele devono essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità inferiore a 8.145 euro; regolarità contributiva del periodo indennizzabile per la maternità/paternità. Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 oppure siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge”.

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Martedì 18 Gennaio 2022 10:58

 
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Martedì 18 Gennaio 2022 10:51

Per i genitori non più conviventi


Assegno unico, come ottenerlo

da parte di ambedue i genitori


avv. Francesco Valentini*

L'assegno unico e universale per i figli (Auuf) è entrato in vigore 31.12.2021 (d.l. n. 230 del 21.12.2021), in attuazione della l. n. 46 del 2021.

L’assegno unico e universale per i figli è stato istituito per venire incontro alle famiglie con figli a carico e per riordinare i vari bonus pubblici in una unica voce. Verrà concesso in base all’Isee e al numero dei figli, fino a 21 anni, esclusi i disabili. Nella fascia 18-21 anni l’entità dell’assegno unico sarà ridotta.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare, mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’iniziativa rientra nel progetto di frenare la pericolosa denatalità e sostenere la genitorialità e riguarda tutti i nuclei familiari, anche se, in concreto, potrebbe essere solo una iniziativa prevalentemente propagandistica, poiché gli esaltati benefici non sempre potrebbero essere tali.

Con il messaggio 4748 del 31.12.2021, l’Inps informa che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo che può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato”.

L’erogazione dell’assegno unico, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, decorre dalla mensilità di marzo mentre per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. Detta domanda annulla quella eventualmente presentata dai genitori.

In merito all’Isee, l’Inps informa che “in assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda (ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013) e se l’Isee viene presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; se l’Isee è presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee. In caso di assenza di Isee oppure con Isee pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni)”.

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Martedì 18 Gennaio 2022 10:42

Al Tribunale di Perugia


Succede anche questo


Spesso abbiamo assistito a provvedimenti di alcuni giudici che, con il sistema del copia e incolla, riportano fatti del tutto estranei al procedimento: padri di un solo figlio minore quasi maggiorenne che si vedono padri di più figli; padre con due figli e nel prosieguo del provvedimento si parla di una bambina e si riferiscono fatti e richieste inesistenti. I reclami e i ricorsi in appello quasi sempre vengono rigettati e al genitore che è ricorso alla Corte d’Appello per la tutela dei diritti dei figli e propri si vede, oltre al rigetto del ricorso/reclamo, anche condannato a pagare il doppio contributo unificato e il sostenuto onorario dell’avvocato di controparte. L’assurdità o, ancora peggio, la superficialità dei provvedimenti di alcuni magistrati perugini potrebbe continuare.

La maggior parte dei genitori “abusati” dalle istituzioni non hanno soldi per pagarsi i legali per ulteriori ricorsi e, di conseguenza, devono rinunciare ai diritti inalienabili dei figli e propri. E’ questa la giustizia di uno Stato democratico?

La situazione perugina è divenuta intollerabile e Roma non può continuare a far finta di non sapere.

Il fatto

Un padre umbro, rientrando a casa al termine del lavoro, non vi trova più la moglie e i suoi tre figli, di cui uno di appena due anni e la più grande quasi maggiorenne, mentre il mezzano, dopo qualche settimana, è tornato ad abitare con il padre. Da quel momento, questo padre si è visto rifiutato dalla figlia e non gli è stato permesso di tenere con sé il figlio piccolo. Dopo i provvedimenti provvisori ed immediati del presidente del Tribunale, la madre, imperterrita, non rispettava i turni previsti dal giudice, pretendendo di farglielo “vedere” qualche volta per pochi minuti e in sua presenza. Attualmente, da cinque mesi, non lo rivede, perché il bambino, in età prescolare (!), lo rifiuta.

A seguito delle continue violazioni materne delle disposizioni del tribunale, il padre, dopo le inutili sollecitazioni scritte, anche del proprio avvocato, è stato costretto a sporgere querela-denuncia nei confronti della madre, che, con espedienti vari, non permetteva e continua, di fatto, a non permettere al bambino di avere una regolare frequentazione con lui, con il fratello e con la nonna.

Questa forma di tutela del minore e di suo padre è una facoltà prevista sia dal codice civile che da quello penale, ma non è, ovviamente, gradita alla moglie, che, per mascherare il proprio abuso genitoriale e la propria vita privata, ha incominciato a denunciare il marito per violenza in famiglia, falsamente e senza alcuna prova, e, secondo la sua denuncia, il padre sarebbe stato pericoloso per il figlio.

La querela era incentrata sulla mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, facendo presente che tale atteggiamento ostruzionistico era stato messo in atto dalla moglie dal momento in cui aveva abbandonato la casa coniugale, cioè ancor prima del suo ricorso al tribunale per la richiesta di separazione. Il padre faceva presente che la madre, collocataria prevalente del piccolissimo figlio, non si faceva trovare in casa quando lui andava a prenderlo secondo il calendario previsto dal presidente del Tribunale, pretendendo che l’andasse a prendere dai di lei genitori, ovviamente nelle rare volte che gli permetteva di “vederlo”, come puntualmente documentato nella querela.

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