Venerdì 05 Novembre 2021 09:46 |
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Luci ed ombre
Assegno unico per i figli a carico
un dovuto aiuto ai genitori separati
L’assegno unico universale - per i figli minori e/o carico dei genitori, ma, per quelli di età inferiore ai 21 anni, alla condizione che i figli compresi nella fascia 18-21 anni frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, tirocinio, se prestano il servizio civile e se sono disoccupati in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro ovvero svolgono un'attività lavorativa limitata il cui reddito annuale non deve superare gli €. 4.000,00 - è stato istituito (l. n. 46 del 1° aprile 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06.04.2021) per favorire la natalità e il sostegno della genitorialità. Questo è riservato ai nuclei familiari con un reddito compreso nella fascia €. 7-50.000,00; l’importo dell’assegno varia in base all’Isee e al numero dei figli a carico, con una integrazione di €. 50,00 mensili per quelli disabili; l’applicazione del beneficio è in parte già in vigore dal 1° luglio (d.l. ponte n. 79/2021) e, dal 2022, sarà a pieno regime, con il rischio di un ulteriore rinvio per le inadempienze governative nell’emissione dei decreti attuativi. L’assegno verrà erogato ai genitori dei minori e, in caso di loro assenza, a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno unico è compatibile con sussidi statali e degli enti locali nonché con il reddito di cittadinanza.
La domanda per accedere all’assegno unico - una per ciascun figlio – va indirizzata all’Inps entro il 31 dicembre e la somma sarà erogata, al 50%, direttamente ai due genitori con affido condiviso.
Per la prima volta ai genitori separati viene riconosciuto loro un diritto fino ad oggi negato, poiché i contributi, compresi i c.d. assegni familiari, venivano riconosciuti solo al genitore affidatario/collocatario, cioè quasi sempre alla madre, nonostante l’altro genitore fosse obbligato a pagare l’assegno di mantenimento per i figli.
Tutto ciò comporta che il genitore obbligato al mantenimento dei figli si accerti se l’altro ha presentato la richiesta dell’assegno unico, anche nella forma ridotta, e che dichiari direttamente all’Inps di essere separato e/o non collocatario dei figli con affido condiviso e ne chieda l’accredito della quota di sua spettanza direttamente sul proprio conto corrente o con bonifico domiciliato. Se tale beneficio non è stato ancora richiesto dalla controparte, l’obbligato deve provvedere direttamente a farlo, rivolgendosi direttamente all’Inps o ai patronati dalla stessa delegati per l’inoltro della domanda.
Per i procedimenti in corso di affido dei minori, separazione e divorzio l’avente diritto deve esplicitamente pretendere l’applicazione della legge sull’assegno unico universale tramite il proprio difensore e deve pretendere anche che tutti i contributi pubblici e privati extra assegno unico vengano ripartiti al 50% ai due genitori, con la obbligatorietà, per il genitore che li ha integralmente presi, della restituzione in pari quota.
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Venerdì 05 Novembre 2021 09:29 |
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Per la determinazione dell’assegno ai figli
E’ possibile disporre un accertamento fiscale
sulla veridicità dei redditi dichiarati dai genitori
avv. Francesco Valentini*
E’ notorio che nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli (e, indirettamente, anche per quello dell’ex-coniuge e dell’assegno divorzile) spesso le dichiarazioni dei redditi presentate dai genitori, soprattutto da parte della madre, non sono veritiere perché mancano le assai diffuse prestazioni a nero. Il giudice, se si attiene al dichiarato, non ha i giusti parametri per determinare il quantum dell’assegno di mantenimento e finisce, proprio per il principio della proporzionalità, con l’appesantire la situazione economica del genitore obbligato, il cui lavoro quasi sempre è fiscalmente documentato.
La mancata equità dei redditi dichiarati discrimina anche i figli, riducendo le disponibilità economiche del padre, che, quando ha con sé i figli, non può permettersi nessuna iniziativa, essendo senza risorse economiche, e non può ospitarli in una casa accogliente.
La giurisprudenza non è del tutto concorde sulla opportunità che il giudice disponga approfonditi accertamenti sui redditi non dichiarati da uno o da ambedue i genitori. La discrezionalità del giudice delle separazioni, divorzi e affidi sugli accertamenti tributari – prevista dall’art. 337ter, c. 6°, c.c., il quale afferma che se “le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”, e dalla legge sul condiviso – è stata più volte discussa dalla Cassazione, arrivando, però, a conclusioni contrastanti tra loro.
Nella recente ordinanza la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI, n. 25314 del 20.09.2021) è ritornata su questo intricato ma fondamentale principio della equità dell’assegno di mantenimento ed ha riconfermato che gli accertamenti tributari sui redditi dei genitori per determinare l’assegno di mantenimento dei figli è una facoltà del giudice, esercitabile, però, solo quando sono insufficienti i dati probatori contenuti negli atti di causa. “Ogni qualvolta – afferma l’ordinanza - un coniuge contesti i redditi dichiarati dall’altro, ovvero le sostanze di cui lo stesso è titolare, adducendo elementi che facciano ritenere la sussistenza di un livello economico superiore a quello apparente e, dunque, sia in discussione la prova degli elementi che assumono rilevanza ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, vi è l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria di disporre indagini di ufficio sui redditi”.
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Venerdì 01 Ottobre 2021 17:49 |
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Sull’Affido condiviso paritario dei figli
Il Giudice di Perugia Apre la legge 54 del 2006!
Avv. Gerardo Spira *
Finalmente la legge 54/2006 ha imboccato la porta giusta a Perugia. La giurisprudenza perugina si muove verso l'affido paritario. Condizioni economiche e affidamento camminano di pari passo. Dunque è possibile affrontare la questione della separazione e divorzio, adattando o assoggettando la problematica ad un solo principio: "il valore della famiglia resta tale anche dopo la separazione". I genitori si separano, ma i figli restano sempre soggetti di diritto-dovere per entrambi. Il Giudice di Perugia ha superato anche la vessata questione del mantenimento.
Sentenza nel rispetto del principio della legge, secondo l'orientamento delle convenzioni internazionali ed Europee. Se il figlio deve continuare a riceve da entrambi i genitori le stesse cure, educazione e mantenimento, giurati davanti all'ufficiale dello Stato civile e conformato anche in caso di convivenza, vuol dire che le istituzioni e la giustizia devono rimuovere tutte la condizioni che ne impediscono la finalità.
In tal modo il prevalente interesse del minore si salda con la continuità del rapporto e della frequentazione del minore con entrambi i genitori. Anche il mantenimento ha trovato la giusta e corretta collocazione. Impegni e doveri ugualmente divisi. Intorno al predetto principio devono ruotare tutti i soggetti coinvolti e di supporto, usando le professionalità nei limiti del proprio mandato, senza interferenze, lasciando al giudice il compito della decisione. E importante che le istituzioni di supporto e di assistenza mantengano le competenze nell'ambito delle disposizioni del Giudice, evitando suggerimenti o valutazioni incidenti sulla vita del rapporto in atto.
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Martedì 20 Luglio 2021 11:05 |
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Una firma per i Referendum sulla Giustizia
Responsabilità civile e penale dei giudici
artefici della Ingiustizia nelle separazioni
di Ubaldo Valentini
Premetto che in passato ho espresso il mio consenso sulla responsabilità civile e penale dei magistrati, ma gli interessi di una parte politica hanno disatteso i risultati del referendum, tradendo la volontà di una stragrande maggioranza di cittadini. Preciso pure che non ho nessuna tessera di partito e che quello che dirò vuol essere una difesa dei giudici onesti e rispettosi del diritto civile, penale e amministrativo – nonchè delle relative procedure – a tutela dei cittadini. Firmare, anche se non si condividono i contenuti dei singoli referendum, vuol dire permettere ad una parte di cittadini di potersi contare sulla modifica di una legge vigente e ciò concretizza il rispetto di un diritto di democrazia e non rappresenta affatto alcuna volontà di assenso ai quesiti referendari per cui si firma. La condivisione o meno dei quesiti avverrà solo con il voto.
Il primo referendum per cui si chiede la modifica della l. n. 117 del 13.4.1988 (c.d. legge Vassalli), che disciplina il risarcimento dei danni causati ai cittadini dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie, riguarda, di conseguenza, la loro responsabilità civile. Il cittadino che si ritiene danneggiato non può chiamare in causa direttamente la responsabilità del magistrato responsabile del danno, ma deve rivolgersi allo Stato (cioè a noi cittadini contribuenti), che, una volta accertata la violazione del giudice, dovrebbe fare rivalsa sul magistrato stesso. Ma non avviene quasi mai!
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