Lunedì 06 Aprile 2020 17:24 |
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Covid-19 e divieti spostamenti
Chiarimenti sul diritto di visita
e assegno mantenimento ai figli
I decreti governativi sul Covid-19 non sono affatto chiari e spesso il diritto di visita dei figli al proprio genitore non collocatario e del genitore ai propri figli, nonostante rivesta un carattere di necessità ed urgenza, non viene rispettato sia per l’opposizione del collocatario (timoroso per l’incolumità dei propri figli o, molto spesso, vendicativo verso l’altro genitore) sia per l’azione delle forze dell’ordine che erroneamente considerano i provvedimenti delle autorità nazionali o regionali una deroga di quelli dei giudici e disconoscono le Fac formulate dal governo a chiarificazione dei decreti stessi.
Gli spostamenti per assolvere il diritto-dovere di visita dei genitori non conviventi, come chiarito dal Governo (Fac del 10.3.2020) e come stabilito dal Tribunale di Milano (Decreto del 11.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini), non rientrano nei casi previsti dal Dpcm del 8/9.3.2020 e pertanto sono ammessi perché hanno un carattere di necessità ed urgenza, esistendo, ovviamente, le condizioni di sicurezza per evitare il contagio.
Nei successivi decreti perdura ancora scarsa chiarezza sui casi in cui i figli vivano con un solo genitore e il diritto di visita non sia regolato dai provvedimenti di affido considerato che la loro gestione avviene consensualmente tra i due genitori. Il decreto non dice nulla nemmeno sui figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti e privi di autonomia di mobilità, ma che continuano a frequentare, come sempre, ambedue i genitori. Il Governo parla di figli minori e non maggiorenni. I figli con i provvedimenti in atto non possono frequentare il genitore con cui non vivono.
La prima difficoltà (non essendoci un provvedimento del Tribunale con l’affido dei figli) è stata superata con la Fac governativa del 1.4.2020 che così recita:” Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
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Lunedì 06 Aprile 2020 17:17 |
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Quando i nodi vengono al pettine
di Ubaldo Valentini*
Tutti i nodi vengono al pettine, recita un vecchio detto popolare, e con una serie di interventi metteremo in evidenza “i nodi” fatti, forse indebitamente, dalle istituzioni nel corso delle separazioni e degli affidi dei minori che prima o poi arrivano al vaglio del pettine. Affronteremo temi noti, da decenni dibattuti, quali l’affido condiviso dei figli che, anche se cambia il nome, di fatto resta un affido esclusivo alla madre, l’assegno di mantenimento, le spese straordinarie non vincolate dal principio del preventivo consenso dell’obbligato, il lavoro a nero mai realmente indagato dagli organi competenti, i contributi che il genitore collocatario percepisce per sé e per i figli dalle istituzioni pubbliche e private tenuti nascosto all’altro genitore, il reddito di cittadinanza percepito ma non dichiarato, gli assegni familiari percepiti per i figli e che non incidono sull’assegno di mantenimento che l’altro genitore versa per i figli, la mancata trasparenza dei servizi sociali, l’esclusione dei genitori dai protocolli fatti da tribunali e ordine degli avvocati che assistono legalmente i genitori paganti ma non per questo rappresentano i genitori ….
Ciascun cittadino può intervenire con propri contributi (e l’associazione rispetterà l’eventuale anonimato richiesto), scrivendo a
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o chiamando al 347.6504095.
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La cattiva giustizia sull’affido dei minori, alla fine della convivenza dei genitori, è causa di deleterie conseguenze che danneggiano i minori e il genitore non collocatario, al 95% il padre. Da anni lo denunciamo, ma inutilmente, perché nei fatti la giustizia non è uguale per tutti a causa di una prassi ideologica seguita dalla maggior parte dei giudici in ossequio alle potenti e degenerate lobby di genere per le quali il padre esiste solo nell’economia familiare. Il potere di queste organizzazioni, nate dalla giusta rivendicazione di diritti negati, ha finito per imporre teorie molto spesso irreali, se non innaturali, e creare disuguaglianze tra i genitori annullando la bigenitorialità e la co-genitorialità.
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Lunedì 06 Aprile 2020 17:09 |
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Lettera aperta alla Ministra Elena Bonetti, Politiche della Famiglia e Pari opportunità
Questione minori e Covid-19
Signora Ministra,
le chiediamo la cortesia di prestare un poco del suo tempo alla nostra intromissione, in un momento in cui il tempo certamente è molto prezioso per il Suo impegno.
Come associazione, di cui ricopriamo il gravoso incarico di presidente onorario e presidente, da 23 anni siamo in prima linea sulla problematica della famiglia separata, dei figli e dei minori, quelli abbandonati e quelli sottratti, di soggetti che vivono le conseguenze provocate anche da decisioni inadeguate ed ingiuste. Siamo intervenuti presso il ministro Bonafede e il C.S.M. depositando anche nostre osservazioni e considerazioni sul funzionamento della Giustizia.
Abbiamo seguito la Question time del 1 aprile, per l’occasione del momento particolare del coronavirus. Lei così ha iniziato: “ho voluto convocare per il giorno 8 aprile prossimo l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituendo al suo interno un gruppo di lavoro con il compito di valutare l’impatto dell’emergenza che stiamo vivendo e le conseguenti misure necessarie al sostegno del benessere materiale e emotivo dei bambini e dei ragazzi”.
Certamente è primario e fondamentale l’intervento del governo per tutelare la salute della collettività, specialmente per i rischi che questa corre in un momento così drammatico per tutta l’umanità.
L’impegno dovrà superare ogni limite e prospettiva per la futura esistenza dell’uomo.
Noi però, come associazione, non possiamo e non vogliamo stare alla finestra, proprio perché, in questo drammatico momento, si prenderanno decisioni che riguardano i minori, come da lei annunciato.
Abbiamo aperto il sito del Dipartimento delle politiche sociali e abbiamo notato molte voci che riguardano la famiglia, tutte rappresentate da immagini sorridenti di segno unitario, per diversità di interventi e informazioni. Abbiamo provato ad aprire la prima pagina Coronavirus informazioni per la famiglia e in questa abbiamo ritrovato tante risposte che riguardano però il comportamento di una famiglia normale, che vive con figli a casa. Raccomandazioni e suggerimenti tesi verso la sicurezza e la prevenzione. Non abbiamo trovato invece alcuna informazione sullo stato e sulla situazione della famiglia separata e sui figli divisi.
Questa famiglia è sfuggita all’evento delle politiche del suo ministero!
E’ una dimenticanza oppure una scelta politica nei confronti di un problema che non si vuole o si ha timore di affrontare? Eppure il problema esiste e specialmente in questo pericoloso momento.
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Martedì 24 Marzo 2020 17:31 |
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Non esistono restrizioni di movimento anche fuori del comune di residenza
Il diritto del separato a frequentare i figli
ha un carattere di necessità ed urgenza
Il diritto di visita e frequentazione del genitore non collocatario con i figli, così come stabilito nei provvedimenti di separazione, divorzio e affido non subiscono restrizioni nemmeno dinnanzi ai provvedimenti del governo.
Il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni emanate il giorno precedente che imponevano di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori … nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, c. 1, lett. “a”).
Mancando riferimenti agli spostamenti del genitore non collocatario per prendere e riconsegnare i figli secondo le modalità previste dal Tribunale nella separazione o divorzio o loro affido per le coppie di fatto, è sorta subito la controversia sulla necessità ed urgenza di questi spostamenti.
Il Governo, il giorno successivo, ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Il diritto di visita è consentito perché ha il carattere di urgenza e necessità. (Presidente del Consiglio dei Ministri, FAQ – domande poste frequentemente - Governo.it del 10 Marzo 2020).
La nona sez. del Tribunale ordinario di Milano, con provvedimento (Decreto del 10.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini) emesso l’11 marzo 2020, ha stabilito che “l’art.1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”, disponendo che le parti si attenessero alle disposizioni stabilite dal tribunale, perché tali disposizioni hanno le caratteristiche di necessità ed urgenza, così come previsto nei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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