Venerdì 12 Giugno 2020 17:47 |
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Speranza non la racconta giusta
L’alienazione genitoriale esiste! Eccome!
La senatrice Valeria Valente, pd, presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere e membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha presentato una interpellanza al Ministro alla Salute, on. Roberto Speranza, ex-capogruppo pd, ora segretario Articolo Uno, per chiedere una condanna contro la Pas che alcuni tribunali incominciano a riconoscere e, di conseguenza, tolgono la collocazione dei figli presso la madre che la provocano. “La Pas – sostiene la senatrice - non è una patologia e non può essere utilizzata nei processi di separazione, specie nei casi di violenza domestica.
Come sappiamo la Pas è ancora determinante in molti processi per separazione – prosegue la Valente – utilizzata soprattutto contro le donne in caso di violenza. Ma non è una patologia, e quindi non può essere usata. Rientra nell’ambito delle competenze del ministero della giustizia intraprendere le adeguate iniziative finalizzate a garantire che, nelle sedi processuali, non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche, tanto più pericolose perché aventi ad oggetto decisioni in materia di minori”.
Il ministro ha fatto proprie le lagnanze della senatrice che, fra l’altro, esprime gratuite e di circostanza valutazioni estremamente negative sulla Pas, pur non essendo una psichiatra, ma una politica di lungo corso al comune di Napoli e al parlamento italiano. Certo un ministro, espressione di una sinistra adagiata da sempre solo sulle rivendicazioni delle femministe – che portano voti - anche quando vanno oltre il rispetto del diritto e della equità genitoriale, sottolinea che la Pas “non è ad oggi riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della Comunità scientifica e legale internazionale, e anche negli Stati Uniti è soggetta ad amplissime discussioni.
Nonostante la mancanza di evidenze scientifiche nella Letteratura medica – scrive il ministro – la Sindrome da Alienazione Genitoriale continua, ancora oggi, ad essere utilizzata in ambito giudiziario. Infatti, sono ancora molti i casi di bambini affidati ad un genitore sulla base dell'uso improprio della PAS, così come sono molti i casi di bambini inviati nelle comunità rieducative”.
“Rientra nell'ambito delle competenze del Ministero della giustizia, continua Speranza, intraprendere le adeguate iniziative finalizzate a garantire che, nelle sedi processuali, non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze tanto più pericolose, poiché aventi ad oggetto decisioni in materia di minori” e ricorda che “sono disponibili valide rassegne sistematiche sulla questione della PAS pubblicate su riviste internazionali anche da parte di gruppi di studiosi italiani, che possono rappresentare un punto di riferimento avanzato per evitare l'uso improprio del concetto di alienazione dei genitori nelle controversie sui bambini e per consentire un uso corretto di tale concetto in aree cliniche e forensi”.
Il ministro, in definitiva, sostiene la “pericolosità” del riconoscimento della Pas, disconoscendo le drammatiche situazioni di molte migliaia di padri che, seppur condannati a versare alla ex il mantenimento dei figli, non riescono più ad avere alcun rapporto con loro poiché indotti – una volta si sarebbe detto plagiati, ma la sostanza non cambia – a rifiutare l’altro genitore, che troppo spesso “disturba” i progetti affettivi ed economici materni.
La violenza – perché tale è – della madre sul figlio e sul padre dei suoi figli non è degna di attenzione e le sue denunce non devono essere prese in considerazione dalla Giustizia, così come vuole il retrivo mondo femminista che, da sempre, contesta un pur minimo spazio al padre per svolgere il proprio ruolo genitoriale, così come previsto dall’art. 30 della Costituzione, dal diritto italiano e dalle Convenzioni internazionali sull’infanzia.
Il ministro invoca gli organismi scientifici internazionali, come se detti organismi fossero al di sopra di qualsiasi sospetto e come se le risposte del mondo scientifico, come spesso accade e come la pandemia del Covid 19 ci ha dimostrato, siano oggettive e imparziali.
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Venerdì 12 Giugno 2020 17:30 |
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Le contraddizioni del sistema
La mediazione familiare:
quando e come è praticabile
Ubaldo Valentini
La mediazione familiare non è un toccasana per superare le divergenze tra i genitori sulla gestione dei figli dopo la fine della convivenza. Chi la effettua, soprattutto, non sono sempre professionalmente (con titoli scientifici e non con attestati di corsi “fai da te” di alcune ore predisposti e gestiti dall’ente di appartenenza) all’altezza del delicato compito a cui sono chiamati i mediatori, dipendenti delle strutture psico-sanitarie delle Asl o loro convenzionati che operano senza uno specifico Regolamento e, purtroppo, senza il dovuto monitoraggio e controllo – dovuto per legge - dell’ente pubblico e tantomeno dei tribunali.
La logica dei tribunali e dei servizi sociali tiene conto quasi esclusivamente delle esigenze degli adulti (genitori) e trascura i disagi e il malessere subiti dai minori quando non accettano la famiglia allargata o quando non accettano di limitare la loro presenza con il genitore (quasi sempre il padre) non collocatario. La parte debole, nella coppia con figli, sono i minori che nulla hanno a che vedere con le “leggerezze” e, spesso, con l’”immaturità” dei genitori. Sono i genitori che devono adeguarsi alle loro aspettative e non viceversa perché i minori sono persone e come tali vanno integralmente rispettati indipendentemente dall’età ricordandosi che non sono stati loro a chiedere di venire al mondo. L’arroganza dei genitori che non vogliono rinunciare alle “loro” esigenze e prerogative di rifarsi una vita deve essere fermata dal tribunale, predisponendo indagini psicologiche effettuate da professionisti specifici attraverso specifica Ctu.
Le esigenze degli adulti e le loro ripicche, pertanto, non possono essere “imposte” ai figli minori, le cui esigenze vanno tenute presenti e protette dal tribunale e dai servizi sociali a cui spetta imporre ai genitori i tempi di crescita e di accettazione delle nuove situazioni familiari dei minori senza ricorrere a frequenti ”forzature” dei “tecnici” della psiche, o altri, siano essi liberi professionisti facenti parti di strutture pubbliche.
Il tribunale di Ravenna, dinnanzi al rifiuto dei figli minori ad accettare la presenza della nuova compagna del padre, si è preoccupato di far accettare ai figli – e in fretta – la sua nuova situazione familiare imposta senza il loro assenso (n.1847/2020).
E’ dovere del tribunale sentire direttamente i minori (e solo in casi eccezionali tramite terzi) prima di trarre conclusioni preconcette e rinviare il problema alla mediazione familiare che parla con gli adulti (in conflitto tra loro e pertanto è supponibile che la loro versione possa non essere autentica) e solo dopo incontra i minori spesso senza le dovute competenze professionali di psichiatria infantile e/o psicologia dell’età evolutiva e senza un ctp.
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Venerdì 05 Giugno 2020 16:55 |
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Cambiate le condizioni i provvedimenti vanno rivisti
Mantenimento dei figli dopo il Covid-19
Ricorso per cambiare le condizioni di affido
I recenti sconvolgimenti socio-sanitari hanno cambiato sia le condizioni economiche che la vita sociale dei genitori esistenti all’emissione dei provvedimenti di affido dei figli da parte del tribunale. Non esistono più i redditi percepiti dai rispettivi genitori e, soprattutto, di quelli del genitore non collocatario; i figli hanno cambiato le modalità di accesso alle attività extrascolastiche, riducendone i costi da sostenere dai genitori; ambedue i genitori hanno molto più tempo a disposizione da dedicare ai figli; sono aumentati, a seguito della pandemia covid, i contributi pubblici e privati elargiti a vario titolo, che sistematicamente vengono beneficiati solo dal genitore collocatario, mentre all’altro genitore rimane l’obbligo del pagamento mensile dell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, pena la condanna penale. Un genitore deve pagare mentre l’altro beneficia al 100% dei contributi, arrivando ad accumulare consistenti somme senza controllo alcuno.
Il genitore non collocatario può ricorrere, per la modifica delle precedenti condizioni, al tribunale, chiedendo l’affido paritario dei figli con il loro mantenimento diretto e con la restituzione ai legittimi proprietari della casa familiare, se concessa al genitore affidatario (quasi nel 95% dei casi alla madre). Nel caso in cui tale affido alternato non sia possibile o non sia concesso per preconcetti del tribunale, l’assegno di mantenimento, come espressamente prevede la legge, essendo cambiate le condizioni socio-economiche dei genitori, obbligatoriamente va drasticamente ridotto, così come pure tutte le spese straordinarie vanno subordinate, sempre, all’approvazione preventiva scritta (solo mediante comunicazioni tracciabili) di ambedue i genitori. Tutti i contributi degli enti pubblici e privati elargiti a sostegno della famiglia con figli, e percepiti esclusivamente dalla madre collocataria, vanno rigorosamente destinati per il 50% a copertura dell’assegno di mantenimento che il padre mensilmente deve versare alla madre per i figli. Gli stessi assegni familiari (Inps) vanno equamente ripartiti tra i due genitori e non concessi, come ora, alla madre collocataria.
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Lunedì 01 Giugno 2020 10:00 |
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Il bullismo tra passato e presente
di Antonio Calicchio*
Il bullismo è sempre esistito, come eccesso dell’esuberanza giovanile. Oggi, ha passato paurosamente il limite, al punto da generare nei genitori angoscia, negli insegnanti impotenza e nella società disorientamento. Le ragioni vanno ricercate nell’eredità del passato, nella cultura del presente e nell’incertezza del futuro. Esaminiamole una per una.
A partire dal Sessantotto, si è registrato un passaggio dalla "società della disciplina", in cui ci si dibatteva nel conflitto tra permesso e proibito, alla "società dell’efficienza e della performance spinta", in cui ci si dibatte tra il possibile e l’impossibile, senza alcun riguardo e, forse, alcuna percezione del concetto di "limite". Questo passaggio si è registrato verso la fine degli anni Sessanta, quando la parola d’ordine, dell’intero universo giovanile, era "emancipazione", nel segno del "tutto è possibile", per cui la famiglia era una camera a gas, la scuola era una caserma, il lavoro era un’alienazione, il consumismo era un’aberrazione e la legge era uno strumento di sopraffazione di cui ci si doveva liberare. La parola d’ordine era: "vietato vietare". Su questa cultura, preparata dal Sessantotto, ma che il Sessantotto aveva pensato in termini "sociali", si impianta, per effetto di un gioco di confluenza degli opposti, la stessa logica di impostazione americana, giocata, però, a livello "individuale", in cui – ancora una volta – tutto è possibile, ma in termini di iniziativa, di performance spinta, di efficienza e di successo, al di là di ogni limite, anzi, col concetto di limite spinto all’infinito, per cui, oggi, ci si domanda: qual è il limite tra un atto di esuberanza e una vera e propria aggressione, tra un atto di insubordinazione e il misconoscimento di ogni gerarchia, tra le strategie di seduzione troppo spinte e l’abuso sessuale? Questisono solamente degli esempi che dimostrano come le frontiere della persona e quelle interpersonali siano saltate, determinando un tale stato d’allarme da non sapere più chi è, chi. Per questa ragione, i giovani non si sentono mai sufficientemente se stessi, mai sufficientemente colmi di identità, mai sufficientemente attivi, se non quando superano se stessi, senza essere mai se stessi, ma solo una risposta ai modelli o alle performance che la televisione e internet, a piene mani, distribuiscono, con conseguente inaridimento della vita interiore, desertificazione della vita emozionalee insubordinazione alle norme giuridiche.
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Giovedì 28 Maggio 2020 18:14 |
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Martedì 12 Maggio 2020 07:49 |
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Aosta Covid-19: Costituzione e politiche locali
Contributi economici pubblici ai figli
ricordandosi che i genitori sono due!
La recente legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020 dispone i finanziamenti pubblici per la famiglia e i figli, ma i consiglieri regionali si sono dimenticati che i figli sono mantenuti da due genitori e, nelle separazioni, prevalentemente se non esclusivamente, da uno solo, soprattutto in Valle d’Aosta, dove il 65% delle famiglie non è convivente. Gli innumerevoli “soccorsi economici” statali attraverso gli enti locali, come i buoni spesa per il nucleo familiare, quindi anche per i figli, e regionali (buoni vari, contributi specifici, compreso quello sugli affitti, baby-sitter e sostegni dell’ultima ora a discrezione dei servizi sociali, precedenza nelle graduatorie edilizia popolare, ecc.), oltre a quelli dei privati, vengono elargiti al nucleo familiare in cui vivono prevalentemente i figli, cioè presso la madre perché il padre sarebbe, a dire dei politici regionali, uno estraneo!
La Costituzione e il diritto civile sono chiari sui doveri verso i figli da parte di ambedue i genitori (art. 30), ma questi principi non sempre sono vincolanti per chi determina, a sua discrezione, l’affido dei minori – condiviso quasi sempre, ma paritario mai - e stabilisce il quantum che il non collocatario deve versare all’altro genitore, che, in Vda, è quasi sempre la madre. Si sfiora il 100% dei casi, nell’indifferenza di chi è preposto alla tutela dei minori. Il non collocatario, pena la condanna per alimentare la conflittualità, deve subire la “condanna” a pagare, trovandosi non tutelato a norma di legge, nonostante le doverose contestazioni nelle sedi di pertinenza. Da qui le forti disuguaglianze tra i due genitori, con la totale soccombenza di quello non collocatario, cioè il padre.
La recente legge regionale non prende minimamente in considerazione che le somme a loro destinate ai figli (in denaro, ma anche in servizi e bonus) e versate alla madre collocataria devono, per il 50%, essere vincolate come anticipo delle somme (mantenimento e spese straordinarie) che il padre mensilmente è obbligato a versare alla stessa madre. Questo non vuol dire modificare politicamente competenze del tribunale, ma solo destinare contributi pubblici a copertura di quanto dovuto dal padre.
Ciò, ora, è più che mai indispensabile perché:
- a. il non collocatario è quasi sempre colui che ufficialmente lavora mentre la collocataria e il suo nucleo familiare risultano privi di reddito o dichiarano entrate irrisorie, nonostante abbiano un tenore di vita spesso elevato e comunque non coerente con quanto dichiarano.
- b. i doveri finanziari in merito al mantenimento dei figli non vanno mai in prescrizione e, in qualsiasi momento, l’obbligato potrebbe essere denunciato o sottoposto a pignoramento dal collocatario e la legge non prevede il “buon senso” invocato a sproposito.
- c. i costi attuali dei figli sono ben diversi da quelli esistenti al momento della determinazione del loro mantenimento, sia per le restrizioni delle attività scolastiche ed extrascolastiche che per i tanti benefici economici attualmente percepiti dalla madre collocataria e/o per quant’altro gratuitamente elargito del pubblico e dal privato.
- d. il padre, durante questa non breve emergenza non lavora, non percepisce lo stipendio e l’annunciata disoccupazione tarda ad arrivare e nemmeno può contare - per sé e per i propri figli, che, di fatto, sono a suo totale carico anche dopo la separazione - sui benefici previsti per l’altro genitore e rischia persino di perdere il lavoro o di vederselo ridotto in modo drastico.
- e. alcuni genitori vivono in miseria e, spesso, non possono prendere i figli perché non hanno i soldi per farli mangiare e devono ricorrere, per sé, alle mense pubbliche anche per un pasto al giorno!
- f. tutto ciò crea disperazione, alimenta la conflittualità e in alcuni si fanno strada soluzioni che ben conosciamo in Vda e che i politici non possono continuare ad ignorare nè sottovalutare questo fenomeno sociale.
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Venerdì 24 Aprile 2020 19:05 |
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Nove Magistrati del Tribunale di Aosta “censurano” i provvedimenti governativi e regionali “Covid 19”
Le passeggiate? Non è vero, sono vietate
perchè pericolose per la salute pubblica!
Avv. Gerardo Spira*
Il caso e la riflessione in diritto.
Sui quotidiani della Valle d’Aosta il 21 aprile sono comparsi sia la lettera aperta di 9 magistrati del tribunale di Aosta, compreso il presidente dott. Gramola con la quale i giudici valdostani esprimono il loro pensiero, “come cittadini” dicono, sostenuto da qualche spunto di diritto trascinato da considerazioni politiche molto pesanti, ma di fatto censurano i decreti governativi e regionali sul divieto di passeggiare liberamente.
In un Paese in cui la libertà di pensiero è costituzionalmente garantita, ogni cittadino ha il diritto di espressione critica. Non è la stessa cosa quando la riflessione proviene da operatori attivi del mondo della giurisprudenza, che, anche se come cittadini, ragionano secondo una formazione professionale propria di cultura giuridica del settore in cui lavorano Una rappresentanza dello Stato, competente ad applicare la legge ha messo in discussione il valore e la forza di provvedimenti straordinari in un momento di eccezionale emergenza, sollevando eccezioni di liceità degli interventi, ben configurati in diritto. La considerazione, per l’insinuazione giuridica, si sposta sull’operato delle forze dell’ordine e sul valore delle sanzioni applicate ai cittadini colti durante una passeggiata in prossimità, ma anche lontano, dalla propria abitazione. Il cittadino multato per una passeggiata, secondo i giudici della VDA, può far valere la loro teoria per farla franca in sede di decisione. Chissà quanti operatori del diritto sono stati colti in flagranza di reato! Che fine faranno le multe eventualmente impugnate davanti al loro giudizio?
Sono considerazioni non di poco conto, sia per la provenienza che per il ragionamento giuridico sostenuto.
I 9 magistrati, del confine, valdostani hanno scritto” Preoccupa nondimeno assistere in questi giorni ad interventi repressivi di condotte che solo in parte possono ritenersi conformi a quelle vietate con la normativa restrittiva adottata dal Governo e dalle Autorità regionali e che, talora, paiono in effetti prive di qualsiasi pericolosità per i beni della salute e dell’incolumità pubblica.”
Con la testa cosparsa di cenere, pur rispettando la libertà di pensiero, come cittadini, ci permettiamo di sollevare alcuni dubbi sulla logica giuridica del ragionamento, di esperti del diritto, in materia di così grande importanza per il valore, la portata e gli effetti. I provvedimenti emanati dal Governo, confermati a livello regionale, trovano la fonte di partenza in una dichiarazione dell’OMS che riportiamo: “L'Oms dopo rigorosa osservazione ha valutato il focolaio sviluppatosi in diverse parti del mondo di tale gravità da prendere in seria considerazione la dichiarazione ufficiale sia per i livelli allarmanti di diffusione, sia per livelli allarmanti di inazione. L’Oms ha quindi valutato che Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione."
Di fronte a questo evento, l’Autorità di governo, con immediatezza, ha dovuto far ricorso ad interventi non normati da specifica legislazione, ma con gli effetti della urgenza e dell’eccezionalità. L’evento Covid 19 ha colto di sorpresa il mondo sanitario e politico i quali in stretta collaborazione hanno dovuto trovare una via di uscita non prevista e non collaudata in precedenza, unica a fermare la diffusione invasiva di un morbo invisibile. Studiosi e giuristi di spessore giuridico e scientifico, tutt’ora discutono del “fatto” e, anche se da punti di vista diversi, confermano la necessità e l’urgenza di provvedimenti drastici a tutela della salute pubblica.
I provvedimenti trovano la fonte nell’art. 32 della costituzione, che non consente deroghe o privilegi.” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Sulla natura del provvedimento è possibile dissertare, (legge ordinaria o decreto urgente), ma non sul contenuto e le finalità. I provvedimenti sono urgenti e indifferibili. Per tali aspetti la responsabilità di merito ricade sull’Autorità che li adotta.
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Martedì 21 Aprile 2020 17:35 |
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Polemica al Consiglio Regionale Valle d'Aosta
La farsa politica dei consiglieri regionali
sulla “carità elettorale” per il Covid 19
di Ubaldo Valentini*
Chi, a seguito dell’affido dei figli, lotta quotidianamente contro le disuguaglianze subite da una giustizia “sbrigativa” e da un servizio sociale che ha sposato palesemente la causa di genere che penalizza sempre il genitore non collocatario e chi lotta contro le difficoltà economiche quotidiane e invano chiede a tutti, compresi i politici che problemi economici non hanno, il rispetto del diritto alla bigenitorialità per i figli e la cogenitorialità per ambedue i genitori guarda con amarezza (forse ne prova nausea) la farsa della querelle su un “piccolo” e strumentale taglio degli stipendi dei consiglieri regionali.
La dialettica sollevata dal gruppo Rete Civica ci sembra pretestuosa e frutto di una farsa elettorale senza entrare, di fatto, nelle problematiche dei Valdostani che, a seguito del loro mandato politico, dovevano affrontare per rimuovere ancestrali prassi clientelari - di possibile natura anche delittuosa come le cronache giudiziarie ci ricordano - che alimentano sperperi di soldi pubblici e perpetuano consolidate ingiustizie sociali.
I separati valdostani hanno trovato nella stragrande maggioranza dei consiglieri regionali un muro contro le loro giuste richieste per garantire equità sociale tra i cittadini, la regolamentazione dell’attività dei servizi sociali, la trasparenza dell’operato di chi è preposto alla tutela dei minori, l’anagrafe di tutti i contributi, pubblici e privati, percepiti dai singoli cittadini, in modo particolare dai genitori collocatari, trasparenza dell’ente pubblico nell’erogazione dei contributi e della case popolari su basi oggettive e non sulla assurda discrezionalità dell’assistente sociale, indagine sul lavoro a nero che sottrae ingenti somme agli enti locali e allo Stato, il rispetto della legge sulla pubblica amministrazione e sulla cui attuazione nessun dirigente degli enti pubblici provvede ad effettuare i dovuti e frequenti controlli, anche risolutivi.
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