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Martedì 21 Aprile 2020 12:08

­­­I nodi vengono al pettine

Il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento e il rimborso del 50% delle spese straordinarie deve rivolgersi al tribunale con ricorso per modificare le condizioni di affido dei minori in base alle attuali condizioni economiche sia dei minori che del genitore obbligato, completamente diverse da quando sono stati emessi i provvedimenti dal tribunale. Se ambedue i genitori sono a casa e le scuole restano chiuse si può chiedere l’affido paritario con la conseguente esclusione dell’assegno di mantenimento, provvedendo direttamente ciascun genitore al mantenimento dei figli. La richiesta deve prevedere la trattazione d’urgenza delle richieste modifiche.


Revisione dell’assegno di mantenimento

sono cambiati costi ed entrate delle famiglie


avv. Francesco Valentini*

La pandemia ha radicalmente cambiato l’economia delle famiglie italiane e, in particolare, di quelle separate, per il venir meno di entrate certe del genitore obbligato (quasi sempre il padre) e per gli ulteriori benefici economici di cui usufruisce il genitore collocatario, perché, oltre a beneficiare di “aiuti economici pubblici e privati” in quanto genitore separato presso cui sono collocati i figli, ora, con il Covid 19, si aggiungono ulteriori contributi economici pubblici e privati, bonus per l’affitto, case popolari, sussidi vari, buoni spesa, agevolazioni per utenze, tasse ed imposte.

L’entità di queste “entrate” resta rigorosamente “riservata” e il genitore non collocatario dei figli non può conoscere per una falsa interpretazione della normativa sulla “privacy”, che non esiste per il padre sui dati riguardanti i figli. Nemmeno i giudici acquisiscono, quando il procedimento lo consente, le informazioni presso enti pubblici e privati per una oggettiva ripartizione tra i genitori del mantenimento dei figli e delle spese straordinarie, predisposte su “protocolli” sottoscritti tra giudici ed ordine forense del luogo, che non hanno potere impositivo, non essendo una fonte normativa.

Si sottraggono alla valutazione, inoltre, anche i “consistenti” redditi da lavoro non dichiarati dal datore di lavoro e che il genitore collocatario non riporta nella dichiarazione dei redditi, penalizzando gravemente l’altro genitore, mancando i dovuti controlli della polizia tributaria e dell’ispettorato del lavoro.

Con il Covid 19 sono chiuse le scuole, non si può uscire da casa, la vita sociale dei figli non esiste e, quindi, i costi della loro gestione economica si riduce in modo rilevante, mentre, in contemporanea, aumentano sensibilmente le somme di cui può disporre la madre collocataria.

L’altro genitore (già penalizzato da provvedimenti economici predisposti per i figli dai tribunali sbilanciati ad evidente vantaggio del collocatario ed a svantaggio dell’obbligato) che lavora in regola e che, a causa dei vari recenti provvedimenti governativi, è in cassa integrazione, con la prospettiva del licenziamento se il datore di lavoro non riaprirà o se dovrà ridurre, almeno per un lungo periodo, l’orario di lavoro del dipendente. La cassa integrazione ritarda ad arrivare e, lui, non può accedere agli stessi incentivi pubblici e privati della collocatrice. Spesso non può permettersi nemmeno di fare due pasti al giorno e pagare il canone di locazione della casa.

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Martedì 21 Aprile 2020 12:08

 

 
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Lunedì 06 Aprile 2020 17:24

Covid-19 e divieti spostamenti


Chiarimenti sul diritto di visita

e assegno mantenimento ai figli


I decreti governativi sul Covid-19 non sono affatto chiari e spesso il diritto di visita dei figli al proprio genitore non collocatario e del genitore ai propri figli, nonostante rivesta un carattere di necessità ed urgenza, non viene rispettato sia per l’opposizione del collocatario (timoroso per l’incolumità dei propri figli o, molto spesso, vendicativo verso l’altro genitore) sia per l’azione delle forze dell’ordine che erroneamente considerano i provvedimenti delle autorità nazionali o regionali una deroga di quelli dei giudici e disconoscono le Fac formulate dal governo a chiarificazione dei decreti stessi.

Gli spostamenti per assolvere il diritto-dovere di visita dei genitori non conviventi, come chiarito dal Governo (Fac del 10.3.2020) e come stabilito dal Tribunale di Milano (Decreto del 11.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini), non rientrano nei casi previsti dal Dpcm del 8/9.3.2020 e pertanto sono ammessi perché hanno un carattere di necessità ed urgenza, esistendo, ovviamente, le condizioni di sicurezza per evitare il contagio.

Nei successivi decreti perdura ancora scarsa chiarezza sui casi in cui i figli vivano con un solo genitore e il diritto di visita non sia regolato dai provvedimenti di affido considerato che la loro gestione avviene consensualmente tra i due genitori. Il decreto non dice nulla nemmeno sui figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti e privi di autonomia di mobilità, ma che continuano a frequentare, come sempre, ambedue i genitori. Il Governo parla di figli minori e non maggiorenni. I figli con i provvedimenti in atto non possono frequentare il genitore con cui non vivono.

La prima difficoltà (non essendoci un provvedimento del Tribunale con l’affido dei figli) è stata superata con la Fac governativa del 1.4.2020 che così recita:” Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

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Lunedì 06 Aprile 2020 17:17

Quando i nodi vengono al pettine


di Ubaldo Valentini*

Tutti i nodi vengono al pettine, recita un vecchio detto popolare, e con una serie di interventi metteremo in evidenza “i nodi” fatti, forse indebitamente, dalle istituzioni nel corso delle separazioni e degli affidi dei minori che prima o poi arrivano al vaglio del pettine. Affronteremo temi noti, da decenni dibattuti, quali l’affido condiviso dei figli che, anche se cambia il nome, di fatto resta un affido esclusivo alla madre, l’assegno di mantenimento, le spese straordinarie non vincolate dal principio del preventivo consenso dell’obbligato, il lavoro a nero mai realmente indagato dagli organi competenti, i contributi che il genitore collocatario percepisce per sé e per i figli dalle istituzioni pubbliche e private tenuti nascosto all’altro genitore, il reddito di cittadinanza percepito ma non dichiarato, gli assegni familiari percepiti per i figli e che non incidono sull’assegno di mantenimento che l’altro genitore versa per i figli, la mancata trasparenza dei servizi sociali, l’esclusione dei genitori dai protocolli fatti da tribunali e ordine degli avvocati che assistono legalmente i genitori paganti ma non per questo rappresentano i genitori ….

Ciascun cittadino può intervenire con propri contributi (e l’associazione rispetterà l’eventuale anonimato richiesto), scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o chiamando al 347.6504095.

*****

La cattiva giustizia sull’affido dei minori, alla fine della convivenza dei genitori, è causa di deleterie conseguenze che danneggiano i minori e il genitore non collocatario, al 95% il padre. Da anni lo denunciamo, ma inutilmente, perché nei fatti la giustizia non è uguale per tutti a causa di una prassi ideologica seguita dalla maggior parte dei giudici in ossequio alle potenti e degenerate lobby di genere per le quali il padre esiste solo nell’economia familiare. Il potere di queste organizzazioni, nate dalla giusta rivendicazione di diritti negati, ha finito per imporre teorie molto spesso irreali, se non innaturali, e creare disuguaglianze tra i genitori annullando la bigenitorialità e la co-genitorialità.

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Lunedì 06 Aprile 2020 17:09

Lettera aperta alla Ministra Elena Bonetti, Politiche della Famiglia e Pari opportunità


Questione minori e Covid-19


Signora Ministra,

le chiediamo la cortesia di prestare un poco del suo tempo alla nostra intromissione, in un momento in cui il tempo certamente è molto prezioso per il Suo impegno.

Come associazione, di cui ricopriamo il gravoso incarico di presidente onorario e presidente, da 23 anni siamo in prima linea sulla problematica della famiglia separata, dei figli e dei minori, quelli abbandonati e quelli sottratti, di soggetti che vivono le conseguenze provocate anche da decisioni inadeguate ed ingiuste. Siamo intervenuti presso il ministro Bonafede e il C.S.M. depositando anche nostre osservazioni e considerazioni sul funzionamento della Giustizia.

Abbiamo seguito la Question time del 1 aprile, per l’occasione del momento particolare del coronavirus. Lei così ha iniziato: “ho voluto convocare per il giorno 8 aprile prossimo l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituendo al suo interno un gruppo di lavoro con il compito di valutare l’impatto dell’emergenza che stiamo vivendo e le conseguenti misure necessarie al sostegno del benessere materiale e emotivo dei bambini e dei ragazzi”.

Certamente è primario e fondamentale l’intervento del governo per tutelare la salute della collettività, specialmente per i rischi che questa corre in un momento così drammatico per tutta l’umanità.

L’impegno dovrà superare ogni limite e prospettiva per la futura esistenza dell’uomo.

Noi però, come associazione, non possiamo e non vogliamo stare alla finestra, proprio perché, in questo drammatico momento, si prenderanno decisioni che riguardano i minori, come da lei annunciato.

Abbiamo aperto il sito del Dipartimento delle politiche sociali e abbiamo notato molte voci che riguardano la famiglia, tutte rappresentate da immagini sorridenti di segno unitario, per diversità di interventi e informazioni. Abbiamo provato ad aprire la prima pagina Coronavirus informazioni per la famiglia e in questa abbiamo ritrovato tante risposte che riguardano però il comportamento di una famiglia normale, che vive con figli a casa. Raccomandazioni e suggerimenti tesi verso la sicurezza e la prevenzione. Non abbiamo trovato invece alcuna informazione sullo stato e sulla situazione della famiglia separata e sui figli divisi.

Questa famiglia è sfuggita all’evento delle politiche del suo ministero!

E’ una dimenticanza oppure una scelta politica nei confronti di un problema che non si vuole o si ha timore di affrontare? Eppure il problema esiste e specialmente in questo pericoloso momento.

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Martedì 24 Marzo 2020 17:31

Non esistono restrizioni di movimento anche fuori del comune di residenza


Il diritto del separato a frequentare i figli

ha un carattere di necessità ed urgenza


 

Il diritto di visita e frequentazione del genitore non collocatario con i figli, così come stabilito nei provvedimenti di separazione, divorzio e affido non subiscono restrizioni nemmeno dinnanzi ai provvedimenti del governo.

Il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni emanate il giorno precedente che imponevano di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori … nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza(D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, c. 1, lett. “a”).

Mancando riferimenti agli spostamenti del genitore non collocatario per prendere e riconsegnare i figli secondo le modalità previste dal Tribunale nella separazione o divorzio o loro affido per le coppie di fatto, è sorta subito la controversia sulla necessità ed urgenza di questi spostamenti.

Il Governo, il giorno successivo, ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Il diritto di visita è consentito perché ha il carattere di urgenza e necessità. (Presidente del Consiglio dei Ministri, FAQ – domande poste frequentemente - Governo.it del 10 Marzo 2020).

La nona sez. del Tribunale ordinario di Milano, con provvedimento (Decreto del 10.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini) emesso l’11 marzo 2020, ha stabilito che “l’art.1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”, disponendo che le parti si attenessero alle disposizioni stabilite dal tribunale, perché tali disposizioni hanno le caratteristiche di necessità ed urgenza, così come previsto nei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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Martedì 24 Marzo 2020 17:06

Assegno divorzile all’ex moglie


Avv. Francesco Valentini

La Cassazione interviene nuovamente sulla controversa questione dell’assegno divorzile all’ex moglie. Non sempre la concessione di tale risorsa economica a spese dell’ex marito risponde a quanto prevede la legge. Da qui i continui interventi per meglio chiarire a chi spetta o meno detto assegno. Peccato che il parere degli ermellini non trovi spazio nelle aule dei tribunali per stereotipi non più tollerabili, per la non puntuale conoscenza della giurisprudenza e per una diffusa ideologia di genere.


Non dovuto se non quantifica i redditi da lavoro saltuario e/o a nero

(Cassazione, I civ., ordinanza n. 5603/2020 - dep.28.2.2020)

La mancanza di prove sull’effettivo guadagno della ex-moglie, in possesso di capacità per produrre reddito e in presenza del suo mancato contributo alla formazione del patrimonio familiare, fa venir meno il suo diritto all’assegno divorzile, il quale ha una “natura perequativa, compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di  solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.

Ricorda la Cassazione che per determinare sia il diritto all’assegno divorzile e, per analogia, si potrebbe supporre anche per l’assegno alla moglie nella separazione nonché, se spettante, la sua entità, il quantum, non ci si può basare solo sulla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio della richiedente (non viene quasi mai concesso all’ex marito) ma si deve predisporre la comparazione dei redditi dei coniugi, il contributo dato dal coniuge più debole alla realizzazione del patrimonio familiare, la durata del matrimonio, l’idoneità al lavoro, l’età anagrafica del coniuge (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/19; n. 1882) ed avere la prova certa dell’effettivo reddito derivante da attività saltuarie, momentanee, irregolari e/o in nero “con l'attività svolta, che comunque - in quanto in concreto accertata — evidenzia una capacità lavorativa e reddituale” della richiedente.

(da altalex.com)L’assegno divorzile, secondo la Cassazione, viene meno se manca il preventivo ed obbligatorio accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e se non si accerta l’impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi. Chiarezza, dunque, su questa delicata e controversa maniera troppo spesso trattata, sull’onda emozionale di genere, in modo sbrigativo, alimentando nella maggior parte dei casi una forte conflittualità per l’ingiustizia subita dall’obbligato, le cui asserzioni sul lavoro a nero dell’ex moglie non vengono sistematicamente prese in considerazione sia dal giudice che dalla GdF e dalla Corte dei Conti - usufruendo la ex quasi sempre anche del patrocinio a spese dello Stato - che dovrebbero accertare anche se siamo in  presenza di danno erariale ed evasione fiscale.

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Mercoledì 18 Marzo 2020 09:35

Coronavirus docet!


Una riflessione sul momento storico


Avv. Gerardo Spira

Il diritto alla salute prevale su tutto, anche sulle decisioni di servizi e tribunali. Tutto è sospeso!

Il Coronavirus ha svegliato le coscienze, ha stravolto la convivenza sociale, le sue regole, le abitudini e tutte le concezioni intorno alla vita e ai rapporti umani della società. L’imprevedibile morbo ha sospeso la mente dell’uomo, il modo di pensare usuale delle Autorità e le decisioni sulle questioni civili,penali, amministrative e perfino i doveri nei confronti dello Stato.

Dobbiamo restare tutti uniti per superare il momento critico della pandemia, parola entrata nel linguaggio corrente della scienza letteraria, psicologica e giuridica dellaconvivenza sociale.

Il diritto alla salute (art 32 Cost.), diritto e interesse di tutti, ha preso il sopravvento sulle libertà dei cittadini, enel tempo limitato, almeno speriamo.

Su tutto prevale il diritto alla vita, nella sua espressione primaria, cioè la salute. Di fronte a questo diritto, tutti gli altri restano indietro: tutte le iniziative pubbliche e private non possono svolgersi contro l’interesse primario della collettività (lo dice l’art. 32 Cost.).

Il grave morbo, rappresentato a bella vista come una corolla di fiori, ha inginocchiato tutto il sistema organizzativo dello Stato, perfino quello mondiale, in nome di un principio, finora trascurato e mortificato: il diritto a stare insieme nella buona e cattiva sorte. Principio stravolto, nello Stato di diritto, nelle istituzioni e nei tribunali dove il pianto di un bambino non è prevalso nelle questioni conflittuali delle coppie in crisi e neppure sulle vergognose decisioni adottate per dividere il diritto dagli affari.

E la Giustizia della famiglia, giù a far sentenze di separazioni, frazionando i diritti e gli obblighi, dividendo i figli come il patrimonio (questo a te e questo a me), favorendo uno e perseguitando l’altro, rafforzando la pretesa di uno in nome di diritti acquisiti e interpretati, costringendo l’altro alla miseria e a difendersi da assurdi attacchi. Comportamenti questi che hanno distrutto il tessuto vitale dello Stato di diritto, alimentando la corsa ad approfittare del disagio della condizione dell’altro. Qui Nessuno si è ricordato del diritto alla salute del cittadino caduto in disgrazia, nessun giudice o operatore sociale si è ricordato dell’art. 32 della Costituzione. Nessuno ha pensato di scrivere una ordinanza.

Per bilanciare i diritti nessuno si è ricordato che chiudere un minore in una struttura o casa familiare sarebbe stato violato il suo primario diritto alla salute. Qui invece sono prevalse le ragioni economiche degli affari; qui è prevalso l’interesse privato sul diritto della società a stare bene insieme, in modo ordinato e pacifico.

Coronavirus ha ripristinato le ragioni del diritto e diritti di tutti. Tutto è sospeso, fino a quando il morbo non deciderà di fare marcia indietro. Sono sospesi i pensieri, le interpretazioni, gli intrighi, le congiure e le congetture di tutti coloro che hanno diretto, gestito e giudicato nello Stato di diritto. Restiamo tutti a casa è l’ordine, ma a riflettere. Nessuno deve pagare, ma nessuno deve più pretendere. Soprattutto la Giustizia, quella che entra nelle famiglie, deve ricordi dell’art. 32 della Costituzione.

Noi ci saremo anche dopo questa bufera e ci saranno i figli di tutti!

 
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