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Martedì 26 Febbraio 2019 18:37

AOSTA 19 febbraio 2019


Il problema delle separazioni in Valle d’Aosta:

effetti e conseguenze nelle famiglie e nella società


Introduzione al dibattito

Ubaldo Valentini

La condizione dei separati e dei loro figli in Valle d’Aosta ha incominciato ad emergere fin da quel doloro gesto del maestro Antonio Sonatore che il 7.4.1996 si è dato fuoco dinnanzi al tribunale di Aosta. E’ stato come gesto estremo di un padre a cui era stata tolta la patria potestà e gli era stato vietato di avvicinarsi alla figlia dopo una serie di processi che meriterebbero di essere rivisitati, dopo trent’anni, per restituire onore alla Giustizia.

Su quell’episodio è calato un silenzio assurdo della politica e della società di Aosta, come la vergogna di un gesto da condannare. Invece il dramma di quel gesto è stata l’occasione per ricordare alla Società che l’uomo può essere ucciso anche attraverso le persecuzioni di una cattiva Giustizia che giudica “in nome del popolo”. La chiesa ha impiegato oltre 7 secoli per riconoscere gli orrori dei tribunali dell’inquisizione. In alcuni tribunali italiani ancora si sentono gli umori di quel clima! Guai a chi spergiura contro.

In memoria di quanto accaduto dinnanzi al tribunale di Aosta – di cui ne parlarono tutti i giornali nazionali dell’epoca - da oltre dieci anni è stato istituito il World Memorial Day, Giornata Mondiale della Memoria (il 7 aprile di ogni anno), alla quale aderiscono associazioni di tutto il mondo per ricordare quei genitori separati, per lo più padri, che si sono suicidati per il dolore di essere stati privati dei figli.

Questa premessa era doverosa.

La situazione dei separati e dei loro figli, come andiamo ripetendo in tutte le sedi, è molto critica da decenni ed ora è divenuta esplosiva nella indifferenza delle istituzioni locali, che dovrebbero garantire il rispetto dei cittadini e il superiore interesse dei minori.

La politica appare incapace di reagire su ciò che sta accadendo nella regione. Gran parte dell’informazione locale, distratta da fatti e vicende che hanno travolto la politica locale non presta attenzione ad un problema che invece è entrato in tutte le case della società valdostana sconvolgendone l’ordine familiare. I comunicati stampa “non allineati con il potere” che osano sollevare le criticità dei tribunali e degli apparati socio-assistenziale, non sempre trovano il dovuto spazio nell’informazione quotidiana e periodica sia della carta stampata che nelle emittenti radiotelevisive. Le eccezioni sono viste come “una stampa clandestina” tenuta ben “a mente”! Chissà, può sempre accadere. Il timore fa l’uomo vittima di uno stato di soggezione che lo limita nella libertà del pensiero. Noi siamo riconoscenti a questa stampa di avanguardia, perché pensiamo che una società, prima di qualsiasi problema politico o economico, debba risolvere quello della serenità familiare dei suoi membri. Non serve impegnarsi a dare i migliori servizi di assistenza quando non viene fatto nulla per debellare il tarlo roditore delle cause che scompongono l’unità familiare.

A loro vada il nostro e il loro grazie, unito a quello dei minori che da questo silenzio sono pesantemente danneggiati perché vivranno senza il punto di riferimento del padre e si porteranno dentro una ferita che sanguinerà per tutta la vita.

Le separazioni in Valle d’Aosta

L’equità nelle separazioni è solo una “pia” speranza, poiché la quotidianità istituzionale decreta disparità tra i genitori, soprusi di genere, mancanza di terzietà e scarso rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità.  Si dimentica che i padri sono una risorsa e le condanne penali, senza riscontro approfondito, non solo non sono la risoluzione del problema, ma sono una offesa alla dignità umana e a quella dei loro figli.

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Martedì 26 Febbraio 2019 18:35

Nel pubblico dibattito tenuto ad Aosta sulla drammatica situazione dei separati


Vibrata protesta dei padri separati contro le Istituzioni


Nel partecipato dibattito che il 19 c.m. si è tenuto presso il CSV di Aosta è stata analizzata la difficile situazione dei separati valdostani con particolare attenzione a “effetti e conseguenze nelle famiglie e nella società”. Numerosi i presenti (tanti uomini ma anche donne) che hanno direttamente testimoniato il loro calvario causato ed alimentato da una separazione non equa e non rispettosa dei due genitori e, di conseguenza, distruttiva per l’equilibrio psico-fisico dei minori, loro figli.

I provvedimenti del tribunale, come all’unanimità riferito negli interventi, sono spesso ingiusti e a favore di un solo genitore mentre l’altro, di fatto, viene emarginato dai figli e perseguitato con denunce e facili processi da una ex, venale, che oltre a beneficiare della benevolenza solidale di tribunali e dei servizi sociali, può contare sul patrocinio gratuito concesso in base alle sue dichiarazioni (controfirmate dal legale) nelle quali spesso viene omesso di riportare la reale situazione reddituale propria e del nucleo familiare. Queste dichiarazioni, non veritiere, sono incoraggiate dalla consapevolezza che difficilmente qualcuno andrà a verificarne l’autenticità o, ancora più realistico, che nessuno andrà ad indagare sul lavoro a nero svolto che falsifica la dichiarazione dei redditi e porta il giudice, nel momento che determina l’assegno di mantenimento dei figli o dell’ex-moglie, a stabilire importi ingiusti ed emarginanti il genitore non collocatario.

Dal dibattito è merso con forza che i veri problemi dei separati non sono – come pensa la politica e certe istituzioni – la emarginazione sociale di molti padri e anche di qualche madre (mancanza di casa e ricorso alle mense pubbliche … ) ma l’emarginazione dei padri dai propri figli, il fare il genitore ad ore e, talvolta nemmeno quello per il non rispetto dei provvedimenti del tribunale che mai presta la dovuta attenzione alle denunce di abusi sul diritto di visita e le richieste di verificare se si sia in presenza della Pas (parola-sostantivo, ignota ai giudici di Aosta) commessi dalla ex-moglie o ex-compagna, e, infine, i troppo provvedimenti economici che non tengono conto delle risorse reddituali dei genitori. Soprattutto di quelle della donna.

La prima emergenza emersa nel dibattito è stata quella del funzionamento del tribunale civile di Aosta che, a livello civile, spesso emette provvedimenti non in linea con la giurisprudenza e con il diritto, pericolosi per i figli ed offensivi della dignità del genitore estromesso fisicamente ed affettivamente dalla vitta dei propri figli. Drammatica è la situazione al tribunale penale per i genitori denunciati dalle loro ex che vengono immediatamente allontanati da casa senza vedere più i figli o li vedono sparire assieme alla madre per mesi senza sapere dove si trovino. Sembra, a dire di chi l’ha sperimentato sulla propria pelle, che la Procura e il tribunale di Aosta si muovano in base ad un proprio “prontuario” che livella e pianifica tutto con uno schema preconcetto.

Basti pensare che la denuncia (con puntuale documentazione dei fatti) di violenza da parte della partner o la violazione delle disposizioni del tribunale, la procura valdostana l’archivia e, se il padre si oppone, spende solo ulteriori soldi perché il verdetto non cambierà.

Al contrario, se una donna accusa il partner di sole offese verbali (fatto abituale nelle discussioni di coppia), immediatamente il tribunale, senza appurare la veridicità dell’accusa, emette provvedimenti restrittivi cautelari per maltrattamenti in famiglia e velocemente si svolge tutto l’iter giudiziario con la immancabile ed esorbitante condanna (copia della denuncia) del padre. La Legge è uguale per tutti o altrimenti non è legge ma abuso di potere!

A questi giudici non sorge mai il dubbio che certe accuse possano funzionali a chi le fa nella fase della separazione o dell’affido dei figli?

Alcune delle altre problematiche ampiamente dibattute hanno riguardato l’inutilità e pericolosità della mediazione familiare così come viene fatta e il mancato intervento delle autorità proposte al controllo anche dopo i molteplici reclami a conoscenza dell’assessorato alla Sanita e alle Politiche sociali. Sembra che la regione affronterà, finalmente, la stesura di un Regolamento per i servizi sociali coinvolti nella separazione o fine convivenza dei genitori dei minori.

I presenti, all’unanimità, hanno convenuto sulla necessità ed urgenza di fare squadra fra loro per dibattere le loro problematiche e per farsi sentire nelle sedi opportune poiché non possono più lasciarsi condizionare dai servizi sociali e dai legali.

A tal fine, hanno stabilito di incontrarsi periodicamente per approfondire i loro diritti e per essere in grado di comprendere il diritto di famiglia ed essere consapevoli di ciò che devono pretendere dalla giustizia e dei propri legali che sovente non li ascoltano.

L’associazione è stata incaricata di organizzare incontri periodici su queste loro richieste e che tali appuntamenti partiranno dal prossimo mese di marzo (dall’20.3.ore 20.30 presso il CSV). Contatti al 347.6504095

 
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Venerdì 15 Febbraio 2019 18:53

Se ne parla in un pubblico dibattito


Le separazioni in Valle d’Aosta

effetti nelle famiglie e nella società


Martedì 19 febbraio 2019 ore 20.30, in AOSTA presso la Sala Convegni del C.S.V., sito in via Xavier de Maistre, n. 19, si terrà un pubblico dibattito su “Il problema delle separazioni in Valle d’Aosta: effetti e conseguenze nelle famiglie e nella società”. Il dibattito sarà introdotto dal prof. Ubaldo Valentini e moderato dal dott. Andrea Pieri.

La condizione dei separati e dei loro figli in Valle d’Aosta, molto critica da decenni, è divenuta esplosiva nella indifferenza delle istituzioni locali, che dovrebbero garantire il rispetto dei cittadini e il superiore interesse dei minori. La politica è incapace di riflettere su ciò che sta accadendo nella regione a partire dal nefasto 7 aprile 1996 (primo caso in Italia, un padre, a cui i tribunali avevano negato il diritto alla genitorialità e a vedere la figlia, per protesta si è dato fuoco dinnanzi al tribunale di Aosta il giorno di Pasqua), l’informazione volutamente ignora queste problematiche e non stimola le istituzioni e la società valdostana a riflettere sulle tragedie familiari che ne conseguono.

L’equità nelle separazioni è solo una “pia” speranza, poiché la quotidianità istituzionale decreta disparità tra i genitori, soprusi di genere, mancanza di terzietà e scarso rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità. I padri sono una risorsa e certe condanne penali, senza riscontro approfondito, sono una offesa alla loro dignità umana e ai loro figli.

I servizi sociali e le consolidate lobby che li circondano, tollerate se non supportate dalla politica, di fatto alimentano la conflittualità tra i genitori e non permettono l’applicazione del condiviso vero, con l’affido paritetico dei minori ai genitori. I figli appartengono ai genitori e non alle case famiglia, agli istituti, ai tribunali, ai mediatori e agli assistenti sociali. Ai politici compete fornire servizi trasparenti, professionalmente corretti e verificarne scientificamente la loro attività con strumenti esterni e imparziali.

In memoria di quanto accaduto dinnanzi al tribunale di Aosta da oltre dieci anni è stato istituito il World Memorial Day, Giornata Mondiale della Memoria (il 7 aprile di ogni anno), alla quale aderiscono associazioni di tutto il mondo per ricordare quei genitori separati, per lo più padri, che si sono suicidati per il dolore di essere stati privati dei figli.

Tutti i cittadini sono invitati ad intervenire e portare la propria testimonianza, soprattutto da parte di coloro che hanno sperimentato sulla propria pelle la mancata tutela dei loro figli e della loro genitorialità.

 
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Mercoledì 06 Febbraio 2019 11:48

Il dissenso contro lo stupro del diritto e della legge.


La forza della denuncia


Ubaldo Valentini *

Ogni popolo ha il governo che si merita. Il detto (secondo alcuni riconducibile ad Aristotele) è quanto mai calzante se si rapporta alla situazione della Giustizia in Italia, della cui mancanza si lamentano tutti, anche chi invece dovrebbe pronunciare il proprio mea culpa.

La giustizia viene amministrata non solo nei tribunali ma in tutte le istituzioni che dovrebbero garantire pari opportunità a tutti i cittadini e non essere condizionate, comunque e sempre, dalla cultura di genere. Parliamo di istituzioni politiche, amministrative che, con il loro operare, finiscono per giustificare la diffusa carenza di giustizia e rendono il cittadino impotente dinnanzi alle ingiustizie subite. Questa problematica, in uno Stato che ha la presunzione di porre il cittadino al primo posto, non dovrebbe esistere. Poiché nessuno è perfetto, c’è chi della “imperfezione” ne fa una ragione esistenziale. Il cittadino, umiliato e impotente, non ha lo stimolo e il coraggio di rivendicare il rispetto dei propri diritti e doveri, denunciando e urlando ad alta voce gli oltraggi subiti.

Il detto sopra riportato, da una parte evidenzia la convivenza del popolo con istituzioni che, di fatto, lo snobbano e dall’altra è un forte invito a riformare, rapidamente e in modo energico gli apparati istituzionali responsabili e complici del disfacimento dello Stato di diritto. Qui sta il nodo della diffusa ingiustizia, figlia del “dio” quattrino. La paura di fantomatiche ritorsioni e la cultura bonista inducono il cittadino, vessato e spesso perseguitato dalle istituzioni, ad aspettare tempi migliori. Intanto il malessere cova sotto la cenere. Certe constatazioni e riflessioni sulla giustizia non possono restare tra le mura domestiche e nemmeno è tollerabile che le umiliazioni, l’arroganza e la prepotenza permettano a molti di osare e usare un linguaggio non consentito “in nome della posizione ricoperta e del popolo italiano”.

Dinnanzi al silenzio di chi dovrebbe, al contrario, denunciare pubblicamente l’ingiustizia e contemporaneamente attivare provvedimenti concreti e vincolanti, non resta che L’Urlo pubblico – non solo su internet – per svegliare la coscienza e l’opinione pubblica, al fine di sensibilizzare le Autorità di controllo ad intervenire e provvedere contro gli abusi. Nel sistema di potere si sono create vere e proprie sacche massoniche, che si tengono per mano in aperta e spregiudicata autodifesa contro la trasparenza, l’accesso agli atti pubblici e i diritti dei cittadini. Vengono inventate “a voce” e non per iscritto” regole e procedure per costringere il cittadino a bussare, con i piedi, la porta di questo o quel funzionario, dirigente o Autorità decidente. Basta percorrere i corridoi di qualsiasi Ente, per comprendere in quale situazione sono finiti il diritto, la legge, le garanzie e le tutele.

Non bastano protocolli, spesso formulati ad hoc, associazioni a tutela dei consumatori e dei diritti negati, manifesti di cultura alternativa e tutte quelle miriadi di organizzazioni che, in concreto, non rafforzano i cittadini “abusati”, ma frantumano una possibile organizzazione di cittadini intenzionati ad andare fino in fondo.

Il protagonismo personale o di casta, tutelato da certe strutture sociali, private o di emanazione del pubblico, non aiutano a restituire la dignità al cittadino, ma sono il veicolo pilotato per incrementare il sottobosco di una ingiustizia che deve servire “a fare affari”.

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Giovedì 31 Gennaio 2019 17:56

 

Non è reato il mancato mantenimento ai figli maggiorenni

(Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 1342 del 11.01.2019)

avv. Francesco Valentini*

La sez. VI penale della Corte di Cassazione torna ancora una volta sui propri passi in merito al mantenimento dei figli maggiorenni, anche se studenti.  Con la sentenza n. 1342 del 11.01.2019 sostiene che se una figlia maggiorenne, abile al lavoro (anche se parzialmente invalida e studentessa universitaria, come nel caso analizzato) non riceve più il mantenimento dal genitore non collocatario/affidatario, l’obbligato non commette reato. Far mancare i mezzi di sussistenza ai figli, specificano gli ermellini, è reato solo se sono minorenni o totalmente invalidi al lavoro, così come previsto dall’art.570 c.2 c.p.

Per inabilità al lavoro che impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche ai figli maggiorenni è da intendersi come “totale e permanente inabilità lavorativa” (artt. 2 e 12 della I. n. 118 del 1971).

“Non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti: l'onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile, potendo sussistere la fattispecie delittuosa di cui all'art. 388 cod. pe, qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma (segnatamente il compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi)”.

In una precedente sentenza (n. 24162 del 28 maggio 2018), la stessa VI sez. penale aveva invece stabilito che l’obbligato, in base all’art. 3 della L.54/2006, è sempre tenuto al mantenimento dei figli maggiorenni, indipendentemente dal suo stato economico ed occupazionale. Per cui la violazione costituiva reato. La impossibilità dell’obbligato a far fronte agli obblighi di assistenza familiare per incapacità economica deve essere assoluta e non dipendente dalla volontà dello stesso.

Ora la Cassazione si rivede.

L’inadempienza, spiega la sentenza, non può essere giustificata dalla mancata prova dello stato di bisogno del figlio maggiorenne perché c’è un provvedimento specifico del giudice che, all’atto della separazione e/o divorzio e/o affido dei figli, impone al genitore non collocatario il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. Dovrà essere il tribunale a revocare tale obbligo. Il delitto è punibile a querela della parte offesa, il figlio maggiorenne, e non del solo genitore affidatario che percepiva l’assegno di mantenimento quando il figlio era ancora minorenne. Il figlio quando diviene maggiorenne ha diritto a ricevere direttamente dal genitore obbligato l’assegno di mantenimento (art. 155 quinquies cc).

La giurisprudenza di legittimità ha una linea univoca nelle sue sentenze, anche se emanate dalla stessa sezione penale.  Non sempre tiene conto che i provvedimenti dei giudici della separazione sono quasi sempre emessi senza una opportuna contestualizzazione della situazione economica dei due genitori e non prevedono, quasi mai, le variabili dovute alle problematiche sociali legate all’occupazione precaria in una società in rapida trasformazione.

La recente sentenza della cassazione si inserisce in questa ottica e fornisce una giusta interpretazione dell’art. 570 c.p.

Si rende quanto mai urgente una diversa ed aggiornata legislazione in merito all’assistenza dei figli nelle famiglie separate. I figli devono essere economicamente mantenuti da ambedue i genitori e non solo da quello non collocatario/affidatario. Il genitore obbligato per disposizione del Tribunale, finisce quasi sempre senza abitazione, su cui grava un mutuo ipotecario a suo nome, e, di conseguenza, con lo stipendio identico a prima della separazione deve pagarsi una nuova abitazione con relative spese di gestione, deve far fronte alla nuova situazione familiare e abitativa, deve provvedere all’assegno di mantenimento dei figli ed a tutte le nuove spese connesse all’esercizio della propria genitorialità.

Il genitore obbligato cade nel regime e nel tenore della condizione precaria, con diritti affievoliti o non riconosciuti, mentre il genitore collocatario si avvantaggia nel nuovo status, in quanto l’assegno di mantenimento e l’assegnazione dell’abitazione, per prassi consolidata dei tribunali, gli permettono di trovarsi un lavoro precario a tempo e quasi sempre “a nero” non certificabile. Situazione, che non approfondita giudizialmente, gli permette di avvalersi anche del gratuito patrocinio, degli assegni familiari e di tutte le nascoste possibilità assistenziali gestite dai servizi degli Enti che, anche senza l’assegno di mantenimento dei figli del genitore non collocatario, coprono ampiamente il costo dei figli. I tribunali limitano la discussione di merito al diktat del dovuto e degli obblighi, senza andare in fondo alle effettive condizione delle parti litiganti. Qui, invece, si nasconde il sottobosco di una cultura illecitamente speculativa, quasi mai sottoposta al vaglio del faro tributario, reddituale e fiscale. Chi parte in vantaggio finisce in vantaggio se nessuno lo controlla lungo la corsa.

Il genitore obbligato, sovente, non ha nemmeno i soldi per poter chiedere la modifica delle condizioni di affido dei figli. Richieste di modifica che, comunque, quasi sempre i tribunali rigettano, soprattutto se l’affido dei figli è stato raggiunto di comune accordo.

La Cassazione con la sentenza in discussione ha voluto richiamare i tribunali su questo aspetto importante della legge. Se i figli sono maggiorenni o hanno una condizione di limitata invalidità possiedono la capacità giuridica per trovarsi il lavoro. Il contrario e l’impossibilità va provata con documentazione probante. Un vecchio motto dice che “un niente non fece danno, ma tanti niente ammazzarono l’asino”.

Esiste un limite di peso sulla groppa dell’asino. Oltre si rischia di inginocchiarlo. L’asino non muore per sua colpa, ma per responsabilità di chi lo ha caricato oltre misura. Poi si cerca di nascondere il fatto o la notizia. Le sentenze hanno un peso nel mondo in cui viviamo e quel peso non si cancella con la scolorina. Sotto vi è sempre l’asino non morto per sua colpa.

 

E’ reato accedere al profilo del partner sui social network

(Cassazione penale, sez. V, sent. n. 2905 del 22 gennaio 2019)

 

Se il partner è “a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico – sentenzia la Cassazione – quand’anche fosse stata quest’ultima a renderle note e a fornire, così, in passato, un’implicita autorizzazione all’accesso” questo non esclude “comunque il carattere abusivo degli accessi sub iudice. Mediante questi ultimi, infatti, si è ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate”.

La Corte di legittimità (confermata anche nella sentenza 2942/19 del 22.01.2019) sostiene che l’accesso ai profili informatici del partner, anche se in precedenza autorizzati, è sempre abusivo, perché l’autorizzazione, è stata data in regime di pacifica e stabile convivenza (vi era il consenso di entrambi). L’acquisizione di comunicazioni riservate della titolare del profilo informatico, con la separazione, senza la specifica autorizzazione, contrasta con la volontà della persona offesa e pertanto ciò costituisce reato (art. 615 ter c.p.).

Chi accede al profilo FB di un’altra persona, qualificandosi come il titolare, commette il reato di sostituzione di persona. Le informazioni sulla vita privata del partner, di cui si è abusivamente entrati in possesso, non possono essere utilizzate nella separazione e nel divorzio nemmeno quando queste attestano il tradimento del partner. La privacy tra marito e moglie non può essere violata nemmeno per procurarsi le prove della infedeltà del marito e/o della moglie e le prove acquisite illegalmente non possono essere utilizzate nel processo. Chi lo fa, inoltre, rischia di essere processato, dietro querela di parte, per abusivo accesso a sistema informatico (art.615 ter cp) e/o interferenza illecita nella vita privata altrui (art. 615 bis cp). La giurisprudenza è rigorosa.

Le stesse argomentazioni sono applicabili a tutte quelle informazioni e documenti sottratti al partner in modo illegale con abusivo accesso al suo cellulare, computer, email, bigliettini, lettere, ecc. e senza il suo consenso e presentati, incautamente, nei processi di separazione per giustificare l’infedeltà altrui, senza considerare che il tradimento serve solo per escludere il mantenimento del coniuge e non per avere una separazione per colpa con relativo risarcimento economico. Utilizzabili, invece, sono le registrazioni non concordate.

* Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – tel. 347.1155230

 
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Giovedì 31 Gennaio 2019 17:37

Servizi sociali in Valle d’Aosta


L’assessore Baccega non vuole la trasparenza

e i consiglieri regionali preferiscono star zitti


Si è tenuto un incontro dell’associazione con l’assessore alla sanità, salute e politiche sociali della regione V alle d’Aosta, da cui dipendono i servizi sociali, sulle Linee guida dagli stessi predisposte. Di seguito pubblichiamo la relazione dell’incontro, la replica dell’assessore e la risposta dell’Associazione che, contemporaneamente, ha coinvolto tutti i consiglieri regionali e ne ha informato i propri soci, inviando loro la documentazione.

Verbale dell’incontro redatto dall’associazione

L’incontro del 22.1.2019 con l’assessore Mauro Baccega doveva servire per richiamare “l’attenzione sulla “critica” situazione dei genitori separati in Vda, di fatto emarginati dai propri figli dalle istituzioni con prassi e provvedimenti non finalizzati al reale superiore interesse dei minori e alla salvaguardia della bigenitorialità. Fatti questi che nessuna istituzione, soprattutto quelle socio-sanitarie-politiche, possono far finta di non conoscere” (Verbale riunione redatto dai partecipanti dell’associazione all’incontro ed inviato all’assessore).

L’approvazione del Regolamento sull’attività dei servizi sociali (responsabili, con le loro relazioni, delle disagio dei minori e dei loro genitori) in materia di minori, presentato dall’associazione ai gruppi consiliari nella primavera del 2017 e depositato per l’approvazione da parte della Regione VdA è la risposta a queste ingiustizie.

L’8 settembre 2017, il consiglio regionale approva quasi all’unanimità (un solo astenuto) una mozione del consigliere Roberto Cognetta che impegnava il competente assessore (non i servizi sociali!) a predisporre, entro breve tempo, le Linee guida, considerato che il consiglio era prossimo alla sua scadenza. A tutt’oggi non è ancora arrivata una risposta e sono state redatte dagli stessi servizi sociali (i controllati controllano se stessi!) delle Linee guida - che sono ben altra cosa rispetto al Regolamento – ma che, nonostante la nostra richiesta – non vengono rese pubbliche, e l’assessore asserisce che sono state approvate dal Tribunale di Aosta.

L’attuale incontro è servito per ribadire le richieste dei genitori separati e per sollecitare la stesura, non tanto delle Linee guida, che non vincolano i servizi sociali, quanto piuttosto la redazione di un Regolamento per i servizi sociali che operano nelle separazioni su delega del Tribunale. Tale regolamento già da decenni doveva essere stato fatto, come prevede la legge sulla pubblica amministrazione.

Il presidente Valentini ha richiamato l’attenzione sui suicidi che, ogni anno, avvengono in Vda da parte di padri separati estromessi – nell’indifferenza delle istituzioni – dalla vita dei figli, a partire dal primo in Italia avvenuto il 7.4.1966.

Alla richiesta dell’associazione di averne una copia, l’assessore non lo ha concesso ed ha comunicato che verrà reso pubblico con la pubblicazione sul Bollettino della Regione che detto documento non verrà discusso in consiglio regionale e nelle commissioni.

I diretti interessati, i genitori e i loro rappresentanti, non solo non sono stati consultati, ma nemmeno verrà fatto in seguito.

L’assessore, inoltre, ha comunicato che, entro pochi giorni, verrà ristrutturato tutto l’assessorato con la creazione di due dipartimenti che sostituiranno le attuali due strutture: sanità e Servizio sociale, presieduto dalla dott.ssa Scaglia (il secondo), cioè la dirigente che ha sempre vietato l’accesso ai fascicoli, la trasparenza dell’audizione dei minori e dei genitori e, di fatto, ha sempre boicottato i genitori e, di conseguenza, anche i loro figli, non permettendo loro garanzia di oggettività e terzietà del servizio i cui operatori usano due atteggiamenti completamente opposti nei colloqui e nelle relazioni, quasi tutte uguali e palesemente di genere.

Non è mai stata concessa la registrazione o videoregistrazione degli incontri, la trasmissione dei testi a cui sono sottoposti i genitori e i loro figli, la predisposizione di appositi spazi per permettere ai genitori, ai legali e/o ctp di assistere ed esprimere le loro valutazioni.

La replica dell’assessore, palesemente di parte, è stata quella di una ulteriore chiusura verso i genitori, arrivando ad accusare l’associazione di usare metodi di ricatto perché hanno fatto presente che la dirigente, ora promossa ad incarico più porestigioso, in questi anni non ha dimostrato un atteggiamento di confronto su precise problematiche, limitandosi a predisporre una circolare per tutelare non i cittadini ma i servizi sociali da possibili denunce.

L’associazione ha fatto presente che chiederà il rispetto della legge sulla pubblica amministrazione e che non permetterà, con gli appositi strumenti e procedure, che si continui in VDA a disconoscere i diritti dei cittadini, siano essi genitori che figli di separati, offendendo la loro dignità di persona. Questo il riassunto del verbale inviato all’assessore.

Risposta dell’assessore Baccega

Immediata la risposta dell’assessore.

“Buona sera, nel leggere il suo resoconto, peraltro palesemente polemico e non condivisibile, ritengo che proprio questo suo modo e atteggiamento non sia rispettoso del lavoro che ci apprestiamo a fare per la collettività valdostana. Auspico vivamente che da questa sua nota scaturisca una azione ispettiva e allora avrò modo di chiarire in Consiglio Regionale quanto effettivamente ci si è detti in questo incontro. Tanto Le dovevo. Mauro Baccega” (email 25.1.2019).

Replica dell’Associazione

L’associazione ha risposto all’assessore Baccega con la email del 28.1.2019 a firma del presidente prof. Ubaldo valentini, che riportiamo.

“Sono ormai oltre 3 anni che discutiamo di leggi e di regolamento, di diritti, di accesso, partecipazione e trasparenza presso le istituzioni della Valle d’Aosta. Ma pare che da questo “orecchio” chi rappresenta le politiche sociali della Regione Valle d’Aosta non voglia sentire. Lei che insiste a non voler dar voce al grande problema valdostano della separazione, del divorzio e dei minori e, in linea con i suoi predecessori, vorrebbe risolvere tutto in camera caritatis per timore di perdere consensi con il “dovuto” coinvolgimento dei genitori separati.

Si dimentica che ad Aosta circa vent’anni por sono è iniziata la serie dei padri suicidi perché estromessi dalla vita dei propri figli e che, purtroppo, ogni anno alcuni padri separati continuano a suicidarsi nell’indifferenza delle istituzioni. Un primato di cui i politici non possono andare fieri. La strategia messa a punto, assieme ad alcune istituzioni aostane, che vuole imporre alla stampa di non parlare di queste morti conferma il fallimento delle istituzioni e della politica. I genitori separati, però, non sono più disposti a tacere e a rinunciare ai propri diritti.

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Mercoledì 09 Gennaio 2019 16:49

Questa rubrica, a cura dell’avv. Gerardo Spira - esperto di diritto amministrativo e minorile, presidente onorario della nostra associazione, già pubblico funzionario dello Stato, segretario comunale, collaboratore del sindaco pescatore, Angelo Vassallo, con l’articolo postato – intende richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle conseguenze che ricadono sul cittadino, per l’inefficienza e la confusione delle funzioni pubbliche.

Lo Stato ha il dovere di tutelare le persone e garantire il regolare svolgimento dell’esercizio dei loro diritti. In una parola, lo Stato ha il diritto-dovere di funzionare.

I cittadini che subiscono violazioni dei propri diritti come persone e come genitori da parte delle istituzioni italiane, possono segnalarli alla nostra rubrica. Avremo cura di trattarli, nel rispetto della privacy, per segnalarli alla opinione pubblica e alle Autorità competenti. Siamo l’Associazione a difesa dei deboli e degli invisibili, bistrattati dagli eccessi di abuso e dalle azioni tendenti ad annullare la personalità dell’uomo e a pregiudicare il futuro della società con decisioni e provvedimenti che invece di unire, dividono, sottraendo al principio della vita comune, l’unico soggetto da tutelare e proteggere: innanzitutto e sempre il minore.

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Ma le sentenze della Cassazione sono uguali alla legge?

I giudici sono obbligati a rispettarle?


Spesso, quando si dà inizio ad una questione legale, sentiamo correre nella comune cultura popolare la frase” Lo ha detto la Cassazione”, per dare forza alla pretesa di un diritto, come ad un principio di legge. Ovviamente ci riferiamo alla materia di cui ci interessiamo “delle separazioni e della problematica che coinvolge la famiglia”. La convinzione “popolare” si svuota lungo i gradi di giudizio, mano a mano che la discussione si addentra negli angoli del diritto. La discussione sul valore delle sentenze si fa sempre più accanita fino ad allargarsi a tutto il tema della Giustizia. E sappiamo quanto, oggi, il problema della Giustizia pesa sulla vita delle relazioni sociali e sui rapporti istituzionali. La giurisprudenza, richiamata lungo il percorso della lite, serve per sostenere le tesi, contrapposte, ma niente di Più. Con la sentenza si conclude la vicenda in favore di una delle parti, benché entrambe ne abbiano fatto espresso richiamo. Un richiamo giurisprudenziale può essere più coerente, nella questione, dell’altro ed ottenere il favore della decisione.

Le sentenze, sappiamo, fanno stato solo fra le parti, ma non sono estensibili in via generale. Lo apprendiamo sui testi di studio e così vale in diritto. Il cittadino attraverso un discorso lungo e costoso viene a sapere che la frase “Lo ha detto la Cassazione”, non ha lo stesso valore della legge.

Cerchiamo quindi di chiarire meglio questo aspetto, sperando di riuscirci con linguaggio semplice, a chi ci segue, per far comprendere a chi intraprende una questione legale, quale valore assume la decisione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione e come questa si colloca nel mondo del diritto.

Il principio è: La Sentenza della Cassazione ha valore vincolante solo tra le parti in causa.

Quando sentiamo dire “Lo ha detto la Cassazione”, pensiamo di dare alla discussione una forza uguale alla legge. E ne pretendiamo l’applicazione in tutte le questioni che similarmente riguardano il nostro caso. Lo pretendiamo perché pensiamo che Il supremo giudice, anche se di una sezione diversa, si è già espresso e lo ha fatto in punto di legittimità, richiamando ed applicando la stessa norma.

Perché ciò non è vero?

Riteniamo, a questo punto, di dover chiarire a coloro che impegnano ingenti risorse finanziarie e patrimoniali come sta il diritto.

Perché la sentenza della suprema Corte di Cassazione non ha lo stesso valore e forza della legge! Nessuno di chi opera nel mondo del diritto si preoccupa o ha interesse a spiegarlo. Anzi la critica situazione del cittadino diventa occasione appetibile per trarre utilità nell’impresa.

Quale differenza esiste tra la legge e una sentenza della Cassazione?

Il nostro Ordinamento costituzionale prevede una Organizzazione dello Stato fatto di ambiti e di Autorità le cui decisioni rispettano funzioni proprie nei confini di competenza.  In buona sostanza ciascun potere dello Stato deve muoversi in ambiti e competenze ben disciplinate.  Per cui Le leggi vengono emanate dal Parlamento o dal Governo, secondo la forma. Le sentenze invece dal potere giudiziario (si dice: le fanno i giudici). Le leggi si rivolgono a tutta la comunità in via generale ed astratta, le sentenze sono rivolte alle parti in causa.  Le sentenze non hanno valore e né forza di legge. La Cassazione è chiamata ad esprimersi “in punto di legittimità”, cioè a decidere quale delle parti in lite ha ragione secondo la legge invocata. Sorge quindi spontanea la domanda comune: Se le sentenze non valgono quanto la legge, ogni giudice può decidere come vuole?  E’ così. Questa libertà di decidere, anche se attraverso un ragionamento giuridico non condivisibile, ha generato dubbi, credibilità e determinato confusione nella cultura popolare, arricchita anche dalle contraddizioni di una giurisprudenza non lineare e non uniforme sulla stessa casistica. Il Giudice decide anche con un ragionamento, ritenuto da chi ne discute criticamente, sbagliato.

 

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Venerdì 21 Dicembre 2018 11:17

Cassazione, I sez. civ., ordinanza n. 31902/18

 

Le discutibili asserzioni sulla bigenitorialità

 

Avv. Francesco Valentini*

 

Senza entrare nello specifico del caso a cui fa riferimento l’ordinanza del 10.12.2018 della Suprema Corte di Cassazione, non posso non valutare le asserzioni sulla bigenitorialità ivi contenute. E’ indispensabile sottolineare che i provvedimenti della Corte di Cassazione (competente sulla legittimità, non nel merito delle controversie) non sempre sono coerenti tra loro e non sempre tengono conto del delicato e difficile rapporto genitori-figli e, sovente, non sembrano tener presente la l. 54/2006 sull’affido condiviso che, a distanza di dodici anni, in molti tribunali non viene ancora applicata e non si rapportano con tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia e dei minori.

La bigenitorialità è un termine-concetto introdotto a seguito di una errata applicazione della l. 898/70, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio…” e ss. mm. e ii., che ha privilegiato l’affido monogenitoriale (quasi sempre alla madre), rendendo marginale la figura dell’altro genitore nella vita dei figli. La bigenitorialità, prima di essere un diritto-dovere sancito dal codice civile, è un diritto naturale che nessuno, a vario titolo, può limitare o abrogare.

Gli ermellini affermano che “il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore”, cioè disconoscono la centralità del minore nelle separazioni così come invece avevano ribadito i legislatori nel 2006. I bambini, come i genitori, adulti, hanno capacità giuridica ed i loro diritti non possono essere sminuiti dalle esigenze dei genitori. La bigenitorialità, pertanto, è un legittimo e inalienabile diritto del minore, sia nelle famiglie unite che separate, per mantenere non un rapporto non “significativo” ma stabile con entrambi i genitori ogni qual volta non esistano motivi ostativi che richiedano l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Il figlio viene prima di tutto e non può pagare per la fine della convivenza dei genitori.

La bigenitorialità - termine già presente nella Convenzione sui Diritti del Bambino di New York del 20 novembre 1989o collaborazione genitoriale (cogenitorialità o coparenting in inglese o coparentalité in francese) esprime un concetto che ribadisce il diritto di un minore ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro convivenza.

Le conclusioni della Cassazione non valutano che per la formazione e crescita dei figli è necessario che i loro genitori possano educarli assieme attraverso forme di collaborazione genitoriale che presuppone, salvo problematiche logistiche, proprio una equa parità dei tempi di frequentazione del minore con i rispettivi genitori. La centralità del minore e dei suoi diritti non può essere subordinata al “reciproco interesse” dei rispettivi genitori, il cui essere tali è subordinato all’impegno che gli stessi prendono nei confronti dei figli, ma non dell’altro genitore.

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