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Venerdì 04 Novembre 2016 19:14

La sentenza della Cassazione sulla “maternal preference”

Cancellata dal Tribunale di Milano


Avv. Gerardo Spira

Su questo sito subito dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.18087/2016 del 14 settembre pubblicammo un articolo dal titolo “il coraggio di rottamare e non riciclare”, in cui ci permettemmo di evidenziare tutte le criticità della decisione degli ermellini, prime fra tutto l’interesse del minore e la parità genitoriale.

I supremi giudici con la sentenza del 14 settembre avevano riportato il diritto indietro di oltre 30 anni, negando due principi ormai affermati in tutto il mondo giuridico internazionale appunto: il superiore interesse del minore e la parità genitoriale.

Non a caso nel sottotitolo ricordavamo provocatoriamente che i Giudici della Cassazione nella fretta della decisione (il caso riguardava due loro colleghi) avevano smarrito la toga e il diritto.

Decisione aberrante che mette in evidenza la necessità primaria di intervenire e subito in modo definitivo nel diritto di famiglia.

Meno male che in mezzo a tanto disastro compare una rondine a preannunciare una primavera diversa e nuova.

La nona sezione del Tribunale di Milano, relatore il Giudice dott. Giuseppe Buffone, con decreto del 19 ottobre ha cancellato l'obbrobrio giuridico dei colleghi ermellini, restituendo alla Giustizia dignità e credibilità.

La Cassazione, forzando la razionalità giuridica, aveva deciso che la figlia dovesse essere assegnata di preferenza alla madre trasferita in altro luogo di lavoro e non al padre col quale invece manteneva relazione nello stesso ambiente di vita di tutto il nucleo familiare.

Secondo i supremi giudici il padre poteva continuare ad esercitare il diritto di visita nella località di nuova residenza della madre non essendo rilevanti le abitudini di vita e i rapporti consolidati con la scuola, gli ascendenti, in quanto il nuovo ambiente avrebbe compensato e arricchito conoscenza e cultura.

Il tribunale di Milano invece, in caso analogo, è stato invece di avviso diverso.

Il giudice di Milano, relatore l’illuminato giudice dott. Buffone, ha sostenuto che la collocazione del minore presso la madre non comporta automaticamente un diritto acquisto trasferibile in qualsiasi luogo. Ha valore l'ambiente di relazioni e familiari che non si possono sostituire a piacimento.

Il tribunale si è soffermato anche sul concetto di collocazione, diverso da quello di affidamento.

 

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Martedì 11 Ottobre 2016 17:22

­­­Con le modifiche del decreto legge n.132/2014

 

Il diritto di famiglia è entrato

nella fase di coma irreversibile

 

avv. Gerardo Spira *

 

Con l'introduzione dell'istituto della negoziazione assistita nel D.L 132/2014, sembrava, ai fautori della semplificazione, che finalmente il legislatore, raccogliendo le proposte trasversali di tesi ed opinioni politico-giuridiche, avesse dato una svolta decisiva alla problematica del diritto di famiglia, mettendo in pace le coscienze dei sostenitori della famiglia e il mondo affaristico circolante nei paraggi, dagli avvocati ai professionisti della scienza social-psicopedagogica.

Invece in questi due anni sono scoppiate le contraddizioni di un sistema che non guarda più al cittadino e alla società, ma unicamente agli effetti in termini elettorali.

Il conflitto giudiziario è risultato infatti la condizione più importante per tenere in piedi il mercato degli interessi e degli affari divisi e negoziati a diverso titolo.

Una buona legge nel diritto di famiglia dovrebbe avere l'effetto salutare di tutelare la famiglia, prestare ascolto e attenzione ai minori e salvaguardare i costi che pesano e di molto sul cittadino e sulla società.

Ma vediamo che cosa accade dentro e fuori dai tribunali.

Cosa dice il cosiddetto decreto giustizia ( DL132/2014 convertito in legge n.162/2014).

Con la normativa di cui al decreto in argomento la coppia che intende separarsi consensualmente o divorziare non dovrà chiedere più ”l'omologa”, ma la sentenza di pronunciamento dello scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili oppure operare una scelta tra due opzioni: la negoziazione assistita da legali (art.6) e l'accordo presso l'ufficio della Stato civile, in presenza di determinate condizioni (art.12).

Lo scopo è quello di stimolare gli accordi fuori dai tribunali, ricorrendo al ruolo dell'avvocato e in presenza di condizioni che non riguardano i soggetti deboli come i figli.

La convenzione di negoziazione, di cui tanto i parla, consiste in un accordo col quale le parti convengono davanti ai propri legali di porre fine alla lite.

La legge di conversione del decreto legge n.162/2014 ha introdotto il passaggio obbligatorio dell'accordo alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per gli effetti civili annotati a margine dell'atto di matrimonio.

L'art.6 del decreto è tutto dedicato alla disciplina della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. La procedura si applica sia in presenza che in assenza di figli minori, figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.

Il provvedimento è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica che lo può restituire nel caso l'accordo non corrisponda agli interessi del minore.

Qui rinveniamo il primo vulnus.

Infatti in nessuna disposizione di legge sono indicati gli interessi del minore, per cui in assenza di una normativa o direttiva generale, ogni Procuratore può stabilire criteri, che anche se giusti, saranno sempre discrezionali, quindi diversi in tutto il territorio nazionale.

La confusione applicativa ha provocato l'intervento del Ministero dell'interno il quale ha diramato una circolare di chiarimenti n.6/2015 che impugnata è stata annullata dal TAR Lazio con la sentenza n.7813/2016.

La Procura di Milano e qualche altra hanno emanato linee guida in materia come ordinaria direttiva degli adempimenti burocratici di procedura e dei documenti da produrre.

Resta il vuoto del contenuto dell'accordo affidato alle parti.

Alcune associazioni, rendendosi conto che la problematica della negoziazione assistita non ha risolto la questione del conflitto che rimane aperto per gli aspetti patrimoniali e per quelli dei figli esclusi da una precisa disciplina di tutela, hanno avviato un altro discorso con gli Enti territoriali con il cosiddetto ”registro bigenitoriale”, che da una indagine pare estendersi in tutto il PAESE.

Il Registro è un atto, di forma ma non di validità pubblica, in cui viene confermata la volontà delle parti a rispettare il principio di bigenitorialità di cui alla legge 54/2006.

In taluni comuni è stata prevista anche la facoltà per una sola parte di chiedere la registrazione con i relativi impegni.

Sulla questione si sono già espressi alcuni Garanti astenendosi dal prendere posizione.

Secondo il Garante dell'Emilia e Romagna invece, ”l'iniziativa, pur positiva sotto il profilo culturale, sembra più volta a tutelare i diritti degli adulti che quelli dei minori coinvolti per i quali, ai fini pratici, non cambierebbe molto. Una tale ottica presenta infatti il rischio di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive”.

 

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Venerdì 16 Settembre 2016 16:04

Una società che si rinnova ha bisogno di soggetti nuovi


Il coraggio di rottamare e non riciclare!

 

Avv. Gerardo Spira*

I giudici della 1 sezione civile della suprema corte di cassazione con la sentenza n.18087/16 del 14.9.2016 hanno smarrito la toga e nella fretta anche il diritto. Secondo gli ermellini la famiglia non esiste.

 

Il caso.

Una donna separata con affidamento condiviso, decide, per ragioni di carriera di trasferirsi in altra località, portando con sé il figlio collocato presso di lei.

Il genitore solleva le normali eccezione di garanzia per l'esercizio della responsabilità genitoriale e dei diritti del figlio ad avere rapporti equilibrati e continuativi col padre.

La questione finisce davanti alla Corte di Cassazione.

Niente da fare! i supremi giudici della prima sezione sentenziano che nel rispetto del diritto del lavoro la donna può trasferirsi per migliorare la carriera e che può portare con sé il figlio, già collocato presso di lei.

E i diritti del padre? Quelli secondo gli ermellini, passano in secondo ordine, mentre restano a suo carico tutti i doveri conseguenti alla sua responsabilità di genitore.

Il teorema è sempre lo stesso: la madre è primo genitore e il padre viene dopo e i figli restano affidati a lei. Poi non importa che il minore porterà nella società tutte le conseguenze negative della decisione. Non importa che cresce il bullismo.

Non importa che i figli continuano a vivere disturbati, additati ed emarginati.

La carriera della donna è più importante della serenità del figlio  e non importa che il minore perde il padre e dimentica le radici familiari.

I giudici della 1 sezione della Cassazione hanno smarrito la legge e il diritto e hanno deciso in nome del potere inviolabile di intoccabili.

Le sentenze vanno rispettate, quando sono giuste. E quando sono ingiuste?

Alla psicologia l'ardua decisione di valutare cosa accade nella mente di un essere umano offuscata dal tarlo della ingiustizia subita.

Ragioniamo senza i fronzoli colorati, superati da una cultura sbiadita tra i banchi del supremo diritto, sulle leggi attuali e in vigore messe a disposizione del popolo italiano e cerchiamo di capire in che modo il legislatore ha dettato nel diritto di famiglia.

Partiamo dalla legge costituzionale.

Agli artt 29-31 il costituente, superando la vecchia visione etica della famiglia, pensando al suo ruolo fondamentale nella società la definì una “società naturale “  fondata sul matrimonio,  centrata su  due aspetti, della persona e della reciprocità.

In buona sostanza il costituente ha riconosciuto alla persona la responsabilità del sua funzione e al secondo elemento (reciprocità) il valore dell'essere umano che può esistere soltanto in relazione con gli altri.

Secondo la Costituzione infatti non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra uomo e donna. A questa si riferisce la normativa del c.c. La legge sull'unione civile detta anche lege Cirinnà, disciplina i reciproci diritti ed obblighi, tra persone dello stesso sesso o conviventi che decidono di vivere insieme. derivano diritti e doveri.

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Venerdì 16 Settembre 2016 16:03

Una sentenza che offende i padri separati, i loro figli e la società civile


La cassazione svuota l’affido condiviso

 

di Ubaldo Valentini *

Non si comprende con quali motivazioni giuridiche la suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 18087/16 del 14.9.2016, I sez. civ., abbia potuto sentenziare che durante l’età scolastica i figli debbano essere collocati presso la madre e che gli stessi la debbano seguire quando si trasferisce altrove – anche distante migliaia di km. dalla abituale residenza familiare e del loro padre - per lavoro e, si sottintende, per esigenze personali.

Il diritto alla carriera della donna non può essere condizionato, dunque, dalle esigenze psico-affettive e sociali dei figli e dal loro diritto alla bigenitorialità e, di conseguenza, sarà il padre a doversi fare carico dei viaggi se vorrà vedere e stare pochi minuti con i propri figli.

Altra pillola di saggezza della sentenza, si sostiene che i minori anche quando sradicati dal loro contesto sociale si adeguano benissimo ai nuovi ambienti, anche completamente diversi da quelli dove sono nati e vissuti, e - altra bufala -, il pendolarismo per frequentare il padre, per poco tempo, tra città distanti non costituisce per loro un problema.

Questi giudici - detti ermellini per la pelliccia di noti carnivori che indossano nell’esercizio del loro mandato - non devono tener conto della psicologia e pertanto è supponibile che non la conoscano. C’è da chiedersi, però, come possano sentenziare senza tener conto che i diritti della madre trovano un limite nei diritti dei figli e che i minori sono persone con i loro diritti e con le loro aspettative. Non da ultimo non si può dimenticare che i figli sono stati chiamati alla vita dai genitori e non viceversa.

La tutela del contesto sociale dei minori (relazioni familiari, l’inalienabile bigenitorialità, ambiente in cui sono nati e vissuti, le relazioni affettive e amicali, la scuola frequentata, la presenza in tempo reale di ambedue i genitori, ecc.) è quanto mai indispensabile per una reale tutela dei minori. Il resto è solo paranoia e sudditanza a stereotipi socio-culturali di altri tempi, quando gli ermellini portavano anche la parrucca e il loro procedere lento e difficoltoso per l’età incuteva nel povero suddito non rispetto ma timore e tremore.

Le cose oggi sono cambiate?

No, anche perché i giudici dovrebbero sentenziare in nome del popolo italiano e in base al diritto e alle leggi che il parlamento si è dato nel corso degli anni. Le pari opportunità genitoriali sono garantite dal diritto e una casta che pretende autonomia ed indipendenza di fatto nega proprio questo fondamentale diritto.

C’è da chiedere agli estensori di questa sentenza cosa hanno sentenziato o sentenzieranno quando una madre non fa vedere i figli al padre, quando lavora a nero per avere l’assegno di mantenimento per sé e più alto per i figli, quando procura l’alienazione parentale nei figli presso di lei collocati o a lei affidati per indurli a rifiutare il padre e i suoi parenti, quando si trasferisce con falsi pretesti in città lontane, magari per seguire la nuova fiamma affettiva del momento, quando accoglie nella casa del marito o da lui pagata il proprio amante con pretestuose coperture, quando il padre deve vivere con pochi spiccioli, talvolta mangiando nelle mense pubbliche, quando lo stesso non è in grado di pagare l’assegno di mantenimento, quando subisce, dal tribunale, un danno economico e psicologico, quando nei fatti ha perso i propri figli.

 

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Venerdì 16 Settembre 2016 15:58

Assenza del contraddittorio nella fase amministrativa e conseguenze sulla decisione

 

I Servizi sociali e la Giustizia minorile

 

Avv. Gerardo Spira*

 

Da più parti si sostiene la necessità e l'urgenza di intervenire nel mondo della giustizia minorile in quanto gli Istituti che disciplinano la materia in diritto civile ed in quello processuale sono stati superati dall’evoluzione dei rapporti sociali e dal cambiamento che hanno subito la famiglia e la convivenza tra soggetti.

Il giudice minorile non si è adeguato neppure all'evoluzione normativa della legge 54/2006. Infatti la giurisprudenza dopo l’entrata in vigore della legge ha privilegiato quasi sempre, se non sempre, la donna con l’affidamento esclusivo, attraverso ragionamenti di pura alchimia giuridica, affondando definitivamente il concetto di matrimonio e aprendo un solco profondo nel rapporto genitore-figlio.

Più che di giustizia abbiamo avuto una giurisprudenza di genere, quasi che il problema riguardasse la donna vittima del conflitto di coppia e non la società che ne subisce poi le conseguenze.

Abbiamo davanti agli occhi e nella mente le immagini strazianti di bambini trascinati nei tribunali, allontanati dai genitori o da uno di loro, famiglie intere che vivono il dramma della situazione, nonni in pena davanti al Tribunale per vedere il nipote o per averlo in famiglia per qualche tempo di vacanza. Cultura questa che non ha trovato adeguata attenzione nella giurisprudenza se non a latere del conflitto.

Insomma il diritto di famiglia viene sottoposto a condizioni e limitazioni contro anche la morale comune della convivenza civile.

E’ opinione diffusa che le istituzioni e coloro che le rappresentano non facciano bene e giustamente il loro mestiere.

Nei provvedimenti giudiziari, oltre alle corbellerie formali leggiamo di tutto: di premesse e presupposti che portano a decisioni che sono veri e propri obbrobri giuridici, come se la giustizia fosse un bene di proprietà privata e non invece un valore della Comunità amministrato per il bene e l’interesse pubblico.

Il giudice minorile non ragiona secondo rito processuale, ma sotto l’effetto di una cultura pseudo-psico-pedagogica. Egli non fa il giudice, ma l’interprete di situazioni sentimentali, sostituendosi alle teorie scientifiche, manipolate e adattate malamente al momento.

 

Nessun tribunale può emettere provvedimenti che riguardano affetti e sentimenti del minore.

Nei conflitti troviamo poi i servizi socio-sanitari, pur essi, quasi sempre di genere, che soggiogati alla volontà del giudice non si muovono come ausilio di mediazione familiare, bensì come supporto interpretativo che porta alla sottrazione del minore alle cure di entrambi i genitori, aggravando il conflitto e pregiudicando la vita di relazioni con i figli.

Premesso che la volontaria giurisdizione non esiste, per tante ragioni ben fondate nella discussione sul giusto processo, il processo poggia su tre momenti essenziali: contraddittorio, difesa, impugnabilità. Se questi mancano il processo non è processo.

Parto da qui per sviluppare il tema che mi sono posto.

Il giudice, quando chiamato in una questione di separazione o di divorzio, apre la fase processuale, attiva anche le strutture socio-sanitarie, per eventualmente avere a disposizione il quadro completo per una decisione giusta ed equilibrata.

I servizi sociali, invece di porre la vicenda in un percorso corretto secondo una metodologia scientificamente disciplinata e legislativamente normata, agiscono con criteri discrezionali e soggettivi, favorendo quasi sempre una decisione che risulta contro gli interessi del minore e contro i principi ed i valori della società.

 

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Venerdì 05 Agosto 2016 15:14

Il dovere di non tacere

 

di Ubaldo Valentini*

Quando le istituzioni non funzionano è giustificata la rabbia dei cittadini verso i quali lo Stato-fisco non è tenero, soprattutto se non appartengono alle caste degli intoccabili. Quando non funziona la giustizia e a farne le spese sono gli indifesi, i minori e/o il genitore più debole, la rabbia interiore non basta più ed occorre protestare. Occorre denunciare pubblicamente il malfunzionamento dei tribunali e la “inadeguatezza di tanti giudici” che, a seguito dell’inaccettabile modus operandi, dovrebbero essere destinati ad altro incarico con altro stipendio o addirittura licenziati.

Il giudice che propone solo provvedimenti provvisori e lesivi del principio della bigenitorialità e che si rifiuta di emettere sentenze per evitare che la parte lesa possa adire ai gradi superiori della giustizia occupa abusivamente un ufficio pubblico e viola, con cappa e mazza, i diritti umani. Un giudice che, in nome della sua indipendenza, non rispetta il cittadino-utente che ha dinnanzi a sé e che se ne frega dei codici civili e penali non può occupare quel posto. In una società veramente democratica questi giudici – per fortuna non tutti - dovrebbero rispondere personalmente dei danni provocati dalla loro inerzia e negligenza.

La politica, però, tutela se stessa e non tocca i giudici. Una mano lava l’altra e ai malcapitati cittadini non resta che subire le ingiustizie e rassegnarsi.

E’ possibile che una madre venga perseguitata da oltre dieci anni, come riportato nell’articolo di seguito, e che il T.M., conservandole l’affido condiviso, la privi di fatto di qualsiasi elementare diritto genitoriale, permetta ai servizi sociali di interrompere gli incontri protetti e che da 15 mesi non le permette di avere notizie sulla figlia? Sembra una barbara storia disumana e surreale risalente agli albori dell’umanità. Ma, purtroppo, non è così e appartiene alla nostra civiltà.

Sotto accusa è la procedura civile e penale. Non spetta ai cittadini amministrare privatamente la giustizia, ma quando gli organi preposti al controllo dinnanzi ai denunciati soprusi sui minori e sul genitore non collocatario archiviano tutto perché il giudice contestato nella sua autodifesa nega tutto – e non poteva essere diversamente - nonostante la puntuale ed abbondante documentazione presentata, allora non si può tacere e non si può restare a guardare. Quando questi organismi di controllo non predispongono nemmeno i dovuti controlli con propri ispettori, i cittadini hanno il dovere di denunciare pubblicamente il mancato rispetto dei diritti costituzionali e la mancanza dell’equo processo e pretendere “giustizia”, quella vera.

Cosa dire poi quando il massimo organismo di controllo sull’operato della magistratura – che costa il sangue ai cittadini lavoratori - risponde con una lettera identica ad altre per casi diversi, cambiando solo i nomi?

Questa non è la Giustizia contemplata nella nostra Costituzione.

I minori sono le vere vittime di questo modo di operare di alcuni giudici che i colleghi tollerano e, talvolta, proteggono. I cittadini, consapevoli di tutto ciò, non possono mettere la testa sotto la sabbia e continuare ad ignorare gli abusi che molti minori e il loro genitore più debole subiscono a causa dell’indifferenza di alcuni giudici, dell’arroganza di molti servizi sociali, dei politici e dei troppi perbenisti che affondano la società.

Agli usurpatori dei diritti umani mostriamo loro i denti, nella democrazia e in nome della democrazia, e, con tolleranza zero, riprendiamoci i nostri inalienabili diritti. Uno spazio su questo sito web verrà riservato alle vittime della Giustizia e riporterà in modo esplicito i loro casi e sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno gridare la loro rabbia contro le ingiustizie sui minori e vorranno lottare con noi per il ripristino della giustizia minorile.

Occorre essere in tanti per pretendere che nessuno tocchi i minori!

 

  • presidente “Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori”, a.p.s., fondata nel 1998
 
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Giovedì 04 Agosto 2016 16:25

Storia di un abuso istituzionale continuato


Odissea di una bambina privata della madre

 

Una giovane donna francese si è trasferita a Menton presso un’amica per svolgere un nuovo lavoro sulla Costa Azzurra. Durante una serata in discoteca, incontra un attraente giovane italiano. Nasce, fra loro, una simpatia che ben presto si trasformerà in qualcosa di più impegnativo. Lei ha trent’anni e lui è di un anno più grande. Convenzionalmente li chiameremo Lucia e Luca.

La donna, dopo alcuni mesi, rimane incinta e il fidanzato la convince ad abortire. Lucia, rientrata a casa dopo l’intervento, nella notte accusa atroci dolori al basso ventre e, vivendo da sola, chiama il fidanzato per essere accompagnata nuovamente in ospedale, non potendo contattare il medico di famiglia. Luca si rifiuta di aiutarla e nelle ore successive non si preoccupa nemmeno di accertarsi sul suo stato di salute.

Il lunedì mattina, Lucia viene visitata dal medico di famiglia che la fa immediatamente ricoverare in ospedale per un delicato intervento a seguito del mal riuscito aborto. Alla signora viene detto che diventerà sterile in caso di altri aborti. Lucia, a causa dell’indifferenza di Luca, interrompe la relazione con lui che, dopo alcuni mesi, si rifà vivo per riprendere la relazione.

Lei, sebbene titubante, gli concede di nuovo fiducia. Si frequentano con assiduità e dopo alcuni mesi Lucia rimane nuovamente incinta, nonostante l’uso di anticoncezionali. Luca diviene nervoso, la maltratta e pretende ad ogni costo che faccia nuovamente ricorso all’aborto ma, dinnanzi al suo fermo rifiuto, incomincia a minacciarla, ad insultarla e perfino a picchiarla. Passati i tre mesi, Luca pretende che lei si rechi con lui in Inghilterra dove, a suo dire, sarebbe possibile abortire fino al quinto mese. Lucia avvicinandosi la data del parto, teme sempre più per la sua incolumità, visto che sente il suo campanello suonare a tutte le ore della notte e che Luca la minacciava dicendole che le aprirà la pancia per fare uscire il bambino.

Lucia rinuncia al lavoro, si reca in Comune per fare il riconoscimento di maternità prima della nascita, così che la bambina acquisirà il suo cognome e il successivo riconoscimento del padre potrà avvenire solo se da lei autorizzato e, comunque, il cognome di Luca sarà aggiunto a quello materno. Su consiglio del medico, si trasferisce presso i propri genitori, a mille km. di distanza dalla cittadina della costa azzurra, dove dà alla luce una bella bimbetta.

La madre di Lucia avvisa il padre del lieto evento, il quale dopo cinque giorni si reca in ospedale, non chiedendo di vedere la figlia, come sarebbe logico, ma ripetendo con insistenza a Lucia che, nonostante non l’abbia mai voluta, è disposto a riconoscere la figlia e che in futuro non vorrà avere alcun rapporto con la madre.  Il riconoscimento avviene con ritardo.

La bambina, Giulia (nome di fantasia), ben presto manifesta dei problemi fisici e nei mesi successivi viene ricoverata in ospedale. Luca, dopo alcuni giorni, si reca a trovarla e convince Lucia a trasferirsi con la bambina nel paese ligure dove vivono i suoi genitori o meglio sua madre, avendo egli interrotto qualsiasi rapporto con il padre, le sorelle e i cognati, oltre ai nipoti. La sua famiglia, proveniente da una temuta regione del Sud, vive da molti anni in Liguria e nel paese ligure vivono anche alcuni suoi parenti legati alla malavita organizzata; sua madre è parente di una nota e chiacchierata “santona” alla quale, dopo la morte, è stato costruito un grandioso santuario con soldi di indubbia provenienza, così come è stato sostenuto nella stampa indipendente. Lucia, preoccupata di garantire alla figlia la presenza del padre e fiduciosa nel fatto che i rapporti tra loro si possano rinsaldare, acconsente a trasferirsi sulla riviera ligure confinante con la Francia, anche se ella non conosce affatto la lingua italiana.

Luca prende una casa in affitto, acquista un negozio (intestandolo a suo nome facendo, però, pagare il mutuo alla compagna!) per adibirlo ad atelier di sartoria, essendo Lucia esperta nel settore dell’abbigliamento. L’affitto della casa, la gestione della stessa e le spese per il vitto sono pagati da Lucia perché lui, a suo dire, mette da parte tutti i guadagni che gli provengono da una attività imprenditoriale e commerciale floreale, per costruire una casa per la famiglia su terreni suoi. Mai fatto!

Con il pretesto di dover regolarizzare la residenza in Italia di madre e figlia, Luca accompagna Lucia all’anagrafe facendole firmare, con inganno, il consenso a far premettere il proprio cognome a quello materno della figlia. Lucia, il cui cognome discende da un antico e nobile casato di Firenze, mai consentirebbe. Lei firma perché, non dubitando del compagno e non conoscendo la lingua italiana, pensa di firmare solo una richiesta di residenza. La dipendente comunale, che sicuramente parla bene il francese, pur constata la delicatezza della pratica e vedendo che la signora non conosce la lingua italiana, stranamente non le spiega cosa stia firmando.

Lucia non è accettata dalla “suocera” (che parla quasi esclusivamente il dialetto calabrese e che vuole gestire lei la nipote arrivando a non permetterle nemmeno di prenderla in braccio), dal clan familiare delle sorelle e dei rispettivi mariti, perché Lucia è una straniera, ha rifiutato di abortire e perché è troppo bella e disinvolta. Trascorre tutto il suo tempo a lavorare ed accudire la casa; quando l’atelier è chiuso viene portata a lavorare nelle coltivazioni floreali, assieme ai dipendenti del compagno.

Luca non si interessa della figlia, dedica gran parte del suo tempo alla palestra, alle escursioni – anche per l’intera giornata – in moto e in bici, alla frequentazione di bar e ritrovi. Trascura la compagna, la sera la maltratta e non disdegna il ricorso alle mani, minacciandola che la ridurrà in carrozzella se non farà tutto quello che vogliono lui e sua madre, da cui è psico-dipendente, come scriverà una Ctu.

Gli stessi vicini di casa conoscono bene la situazione, ma hanno paura di parlare, perché la famiglia è temuta e perché, in città, c’è un clima di terrore ed esistono strani collegamenti tra politica e malavita, tanto che a causa di questi intrecci il consiglio comunale berrà sciolto per infiltrazioni mafiose.

Il padre denuncia la madre per il rapimento della figlia

Una domenica a mezzogiorno, rientrando dalla solita escursione vacanziera con la moto, Luca, con tono arrogante, comunica a Lucia che il giorno successivo riconsegnerà l’appartamento dove vivono, che lei deve immediatamente ritornare in Francia senza figlia, perché lui non vuole più vederla e si trasferirà da sua madre con Giulia.

Lucia parla con Luca e con i suoi familiari chiedendo spiegazioni ma trova un muro dinnanzi a sé. Propone, allora, di pensarci su e lei, come già preventivato, intende trascorrere due settimane di ferie dai suoi genitori, dove Giulia – che ha due anni e mezzo - conoscerà i nonni materni, gli zii e i cuginetti. Al rientro, se lui persevererà nella sua decisione, lei chiuderà l’attività artigianale e si trasferirà in Francia con la bambina a lei molto legata, essendo il padre di fatto un estraneo per la propria figlia. Tutti - a parole - dicono di essere d’accordo con la proposta e Lucia con la figlia viene accompagnata alla stazione dal proprietario dell’abitazione, poiché Luca e i suoi parenti si rifiutano di farlo.

Appena partita - era la fine di luglio 2005 - Luca denuncia immediatamente la compagna alle autorità italiane e francesi per abbandono della casa familiare e per sottrazione della minore con l’intento di espatriare in Africa, dove Lucia è nata – essendo suo padre ingegnere alle dipendenze di una ditta francese - e dove vive una sua sorella. Al processo, che è tenuto in Francia (dove Lucia si trova in vacanza a casa dei propri genitori), Luca, accompagnato dal cognato poliziotto, sostiene, senza portare alcuna prova, che la signora è stata vista all’aeroporto per espatriare con la figlia. Una vera e propria menzogna ad arte costruita per “incantare” il giudice.

La gendarmeria francese di Bourges, quando notifica a Lucia la denuncia del suo compagno che asserisce di non sapere dove si trovi sua figlia e di non aver più alcun contatto telefonico con lei (asserzioni queste sconfessate dai tabulati telefonici presentati al processo, ma da nessuno mai presi in considerazione),  gli comunica la data del processo presso il Tribunale di Bourges di lì a pochi giorni, le consiglia di non rientrare immediatamente in Italia, perché rischierebbe l’arresto e di aspettare prima l’esito del processo. Sono i giorni di Ferragosto, la signora si trova in difficoltà per avere un legale esperto di diritto minorile ed è costretta ad affidarsi a quello disponibile.

Durante il processo, a cui partecipano Luca, suo cognato e sua sorella, la legale di Luca sostiene con forza le sue tesi accusatorie.

Il giudice – in un clima surreale e senza alcuna indagine psicologica - concorda con Luca che la bambina ha subito gravi danni psicologici (!?!), perché è stata sottratta al padre (per venti giorni, dovendo aspettare il processo!), che non ha avuto contatti con lei e che la madre avrebbe tentato di fuggire in Africa.

Giulia, di appena due anni e mezzo, non vuole andare con il padre e gli zii, urla, si dibatte e supplica tutti di farla restare solo con la madre.

Dinnanzi a questo assurdo comportamento del tribunale francese, che toglie una figlia di appena due anni alla madre, nasce spontanea una domanda: cosa dovrebbe succedere quando un genitore lavora lontano da casa e vede i figli solo raramente o quando un genitore porta in vacanza da solo i figli e si assenta dalla casa familiare per varie settimane?

 

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Lunedì 25 Luglio 2016 08:58

Tribunale di Perugia e Ordine degli avvocati

Un protocollo per i genitori separati in conflitto

ma nessun protocollo per evitare la conflittualità!


di avvocato Gerardo Spira

Il Tribunale di Perugia ha sottoscritto con otto associazioni forensi perugine un Protocollo d’intesa per determinare quali siano le spese ordinarie e straordinarie per i figli e come debbano essere ripartite tra i genitori nelle separazioni. Nella stesura del protocollo sono stati volutamente esclusi i genitori e le associazioni che rappresentano loro e i loro figli. L’avvocato Gerardo Spira, strenuo difensore della bigenitorialità e delle pari opportunità genitoriali, della trasparenza, del cittadino nei tribunali italiani, entra nel merito dei contenuti ed esprime una sua critica valutazione del protocollo del Tribunale di Perugia. C’è da chiedersi se non sarebbe stato più opportuno stilare un protocollo non per contenere il conflitto tra i genitori ma piuttosto per evitare le cause che sono alla base della conflittualità.

A distanza di oltre 20 anni da quando il Protocollo è entrato nella normativa italiana, l’istituo viene assunto come strumento di disciplina e di regolamentazione da parte delle istituzioni per il raggiungimento snello e trasparente di una pubblica attività. L’istituto è però spesso impegnato per finalità diverse da quelle previste e volute dalla legge.

Al centro dell’accordo vi deve essere il cittadino il quale deve essere idoneamente rappresentato, come indicato nel documento del Tribunale di Perugia “al fine di prevenire, per quanto possibile, la conflittualità”.

Tribunale di Perugia, Ordine degli avvocati e associazioni varie dell’Ordine perugino, si sono preoccupate di disciplinare la vessata materia delle spese, senza affrontare il momento da cui nasce il conflitto, la vita di relazione tra il minore e i genitori e i rami di parentela. In questo momento nascono le discussioni e cominciano le questioni portate nel regime della volontaria giurisdizione, la disciplina del contraddittorio in cui si inserisce la P.A con i servizi sociali, responsabili della sottrazione del minore alla normativa della legge 54/2006.

Il codice civile non prevede soltanto l’art. 337, ma anche quelli seguenti sui diritti di vedere il minore, di prestargli cure ed educazione, di assicurargli una vita equilibrata senza danni e pregiudizi. L’art. 97 della Costituzione dispone che la Pubblica Amministrazione deve garantire i principi di buon andamento e di imparzialità nelle attività amministrative e quindi impone a tutti di vigilare che ciò avvenga.

Quanti tribunali adempiono a questo dovere? quanti giudici nell’adempimento della loro funzione si sono preoccupati di imporre il protocollo nella fase di separazione o peggio ancora in quella che scoppia subito dopo?

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