Martedì 24 Luglio 2018 18:01 |
La Corte di Cassazione bacchetta se stessa
Nuovo giro di valzer sull’assegno divorzile
avv. Francesco Valentini*
La Corte di Cassazione Civile, a sezioni unite, con la sentenza n. 18287 dell’ 11 luglio 2018, appena un anno dopo, rivede profondamente la sentenza della I sez. (sent. n. 11504 del 10.5.2017) con la quale aveva stabilito che l’assegno divorzile deve essere calcolato non sul “tenore di vita matrimoniale” (criterio introdotto nel 1990) ma esclusivamente sul principio dell’autosufficienza del richiedente perché, argomentavano i giudici, “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili … il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.)”.
Gli ermellini, al fine di agevolare la valutazione dell’indipendenza economica del richiedente e l’adeguatezza dei mezzi a sua disposizione, proponevano gli indicatori da tener presente: “: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
L’attuale sentenza, a sezioni unite (quindi inclusi i giudici che avevano espresso il parere ora contestato) sconfessa quella della I sez. Civ. perché, a loro dire, lede il principio della solidarietà post-matrimoniale ”sottolineato, invece, dal legislatore sia in ordine al diritto alla pensione di reversibilità che in relazione alla quota del trattamento di fine rapporto spettanti al titolare dell’assegno” ed abrogano di fatto l’art.5 della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni.
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Mercoledì 04 Luglio 2018 09:37 |
Centri antiviolenza, i minori, la legge e le istituzioni
Avv. Francesco Valentini
Quando si parla di violenze nell’ambito della famiglia, stampa, televisione e cultura di genere fanno in gara a sbattere in prima pagina “il mostro” e il rumore, attraverso le solite manifestazioni pilotate arriva fino al Parlamento. Qui la debolezza di genere prende il posto della discussione o dell’analisi più seriamente approfondita, per concludersi in fretta con un provvedimento più significativo contro il " maschio. Casualmente, si fa per dire, la strategia di genere ne approfitta nei periodi più propizi delle feste natalizie o di quelle estive, in pieno ferragosto (basta leggere le date di approvazione), quando i parlamentari uomini sono già con la mente nei meritati luoghi di riposo. Meno male che la rivolta culturale popolare con le elezioni del 4 marzo ha posto fine ad un sistema sconsiderato, confusionario e lontano dai veri problemi del Paese.
La violenza è sicuramente la peggiore espressione dell’essere umano. Essa non ha una connotazione genetica. Si può sviluppare in qualsiasi persona e trova la sua origine in fattori a cui la scienza ancora non ha saputo dare la esatta collocazione.
La violenza si manifesta in diversi modi e con modalità diverse, da quella fisica a quella più sottile di natura psicologica. Il legislatore commette un gravissimo errore allorquando la definisce come fenomeno solo contro la donna, trascurando che questa avviene anche da parte della donna contro l’uomo. Quando è l’uomo a fare violenza, questa si fa ricadere in normative e trattamenti speciali; quando invece è la donna a usare violenza all’uomo il fatto si tratta con la legge del codice penale. Nel primo caso si parla di femminicidio, nel secondo caso di semplice abuso, in qualche caso aggravato. Eppure i dati ministeriali, a cui il legislatore dovrebbe attingere, prima di legiferare, contraddicono le decisioni.
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Lunedì 18 Giugno 2018 11:48 |
Un falso problema
Una casa per i padri separati “poveri”
per coprire le colpe dei tribunali e della politica
Si fa un grande parlare dei padri poveri e tutti esternano la loro “umanità” nel proporre rimedi per alleviare la loro misera condizione: mense della Caritas (mantenute con i soldi di tutti), un tetto provvisorio, contributi economici per sostenere le spese legali … ma nessuno parla di una giustizia troppo schierata con le madri, un patrocinio a spese dello Stato (soldi pubblici) e graduatorie per l’accesso all’edilizia popolare che permettano la detrazione dai redditi del padre le somme che versa alla controparte per i figli e non più in sua disponibilità. Una riforma che spetta ai politici a livello nazionale e locale.
Nessuno ha il coraggio di affrontare il problema dalle radici perché intorno al malloppo vi girano interessi politici, economici e sociali. Nessuno ha il coraggio di mettere all’indice le istituzioni che non funzionano e la giustizia che è la prima e maggior responsabile del disastro familiare. Il business è troppo grande per parlarne!
La stampa è solo interessata a chiedere alle associazioni dati statistici sui nominativi dei padri finiti sul lastrico, ma evita di indagare sugli errori giudiziari e sul mal funzionamento dei tribunali e dei servizi sociali.
Le difficoltà economiche dei padri separati sono la conseguenza delle decisioni di alcuni tribunali italiani che nelle separazioni, nei divorzi e nell’affido dei figli, determinano condizioni economiche (mantenimento figli e spese straordinarie) non proporzionate ai reali redditi dei due genitori. E’ sempre l’uomo a subire il gravame del peso e quasi mai la donna, che per il solito benevolo sguardo di genere riesce a farla franca, anche nelle attività non dichiarate e nel lavoro a nero. Eppure la legge ha disposto l’obbligo degli accertamenti fiscali che in questo paese funzionano bene nel potere della guardia di finanza. Forse per questo non viene incaricata. Chi teme la verità: la giustizia di genere o il sistema che ruota intorno alle questioni?
Ora siamo invasi dall’istituto del Protocollo, stabilito tra le pari decidenti, come modus operandi, senza la partecipazione degli interessati, con carattere vincolante, per stabilire l’assegno di mantenimento dei figli e la natura delle spese straordinarie Tutto condiviso dagli ordini forensi. E la politica sta a guardare, timorosa di intaccare la sensibilità del magistrato, del giudice, dell’avvocato o del dirigente dei servizi sociali.
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Venerdì 18 Maggio 2018 16:51 |
Cassazione Civ. I, ordinanza n. 11553 del 13.4/11.5 2018
Riconosciuta la nullità del matrimonio
decade il diritto della moglie al mantenimento
avv. Francesco Valentini*

Se il Tribunale ecclesiastico decreta la nullità del matrimonio concordatario ed il tribunale civile competente, attraverso la delibazione riconosce la validità della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi originari che annullano l’unione tra i due coniugi, il dovere dell’assegno di mantenimento verso il coniuge più debole viene meno dopo la separazione. Al contrario, se il riconoscimento di nullità del matrimonio avviene dopo il divorzio passato in giudicato, le statuizioni di quest’ultimo – scrivono gli ermellini - rimangono in piedi e l’assegno divorzile va versato perché nella separazione “il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la fedeltà, la convivenza, la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale permangono, sebbene assumendo forme confacenti alla nuova situazione (cfr. Cass. n. 12196 del 2017)”.
Nel divorzio passato in giudicato – continua la Cassazione - la delibazione della nullità del matrimonio non ne inficia le statuizioni economiche sentenziate dal Tribunale civile perché “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, (…) il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge che sia stato ritenuto, tramite accertamento giudiziale, sprovvisto di «mezzi adeguati» o effettivamente impossibilitato a «procurarseli», così scattando quella solidarietà post coniugale (cfr. Cass. n. 11504 del 2017)”. Infatti – è scritto nell’ordinanza – il giudizio di divorzio e il giudizio di nullità presentano differenti petitum e causa petendi, e che, dunque, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ostacola la delibazione della sentenza canonica di invalidità del vincolo”, la Corte “ha ritenuto, tuttavia, che, relativamente ai capi del provvedimento di divorzio contenenti statuizioni di natura economica, debba essere applicata la regola secondo cui, una volta accertata con sentenza passata in cosa giudicata la spettanza di un diritto, stanti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 del codice civile, questa non è suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio «al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 cod. proc. civ.».
Le statuizioni economiche prese durante la separazione decadono con la delibazione della nullità del matrimonio, mentre permane l’assegno divorzile se il pronunciamento del tribunale ecclesiastico interviene dopo la cessazione degli effetti civile del matrimonio (passato in giudicato).
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Venerdì 11 Maggio 2018 10:01 |
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Venerdì 11 Maggio 2018 09:23 |
In Valle d’Aosta
Nel patrocinio a spese dello Stato
tollerate le tante false dichiarazioni
Molte persone chiedono l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentando la dichiarazione dei redditi propri e dell’intero nucleo familiare. Per garantire a tutti i cittadini il diritto alla difesa nei processi, lo Stato concede il patrocinio gratuito a quelli che hanno un reddito lordo annuo non superiore ad euro 11.369,24 così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, aumentata in base ai figli.
L’accoglimento della domanda d’ammissione a tale beneficio spetta al giudice nei procedimenti penali e al consiglio dell’ordine degli avvocati per tutti gli altri procedimenti ai quali compete valutare la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità. Copia del provvedimento d’ammissione viene trasmessa all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Tutti costoro, dunque, hanno il dovere di valutare la veridicità e completezza delle dichiarazioni.
Resta incomprensibile che molte persone usufruiscano del patrocinio gratuito nonostante, sia il richiedente che i familiari, svolgano una regolare e continuata attività occupazionale retribuita, come in tanti sanno. Le ragioni possono essere tante e la più rilevante è quella dei redditi truccati per il lavoro a nero che svolgono ma che, con complicità varie, non viene dichiarato.
Il patrocinio concesso ma non dovuto danneggia noi tutti perché i costi dei processi vengono pagati con i soldi pubblici e danneggia in modo particolare alcuni genitori nelle separazioni e divorzi dove con estrema facilità e superficialità e con spirito di vendetta il beneficiario denuncia l’ex marito o compagno e il genitore dei loro figli per qualsiasi cosa, costringendo l’ex partner a doversi difendere nelle sedi giudiziarie per continue denunce infondate che al denunciante non costano nulla.
Non è facile, per alcuni soci valdostani, far fronte alle continue e pretestuose denunce di controparte, a cui non sono estranei alcuni legali, - denunce che ad Aosta non sono mai archiviate quando sono contro un padre e marito/compagno - poiché non hanno risorse economiche per difendersi (in caso di condanna questi genitori rischiano di perdere anche i figli) e nemmeno possono accedere al beneficio di cui usufruisce controparte.
E’ noto a tutti che quando finisce una convivenza, il padre ed ex-marito o compagno si ritrova quasi sempre senza casa, con un mutuo sulle spalle, un pesante assegno di mantenimento per i figli, oltre alle spese straordinarie per gli stessi – mai condizionate al suo consenso – e, nella quasi totalità dei casi, non può permettersi nemmeno una minuscola abitazione per sé, non può accogliere dignitosamente i figli quando sono con lui e molto spesso è costretto a ritornare a vivere con i familiari o essere ospitato da amici. Se a ciò si aggiungono le spese legali per difendersi dalle denunce di controparte, al padre non resta che chiedere l’elemosina per poter mangiare, pur lavorando, e non potrà mai rivendicare, in tribunale, il diritto alla bigenitorialità dei figli perché senza un quattrino e i legali, si sa, non lavorano gratuitamente.
I milioni messi a disposizione ogni anno dalla Stato non servono per coprire tutte le richieste di chi ne avrebbe diritto e gli “abusivi” negano loro il diritto al patrocinio a spese dello Stato.
Le false dichiarazioni economiche, il diffuso lavoro nero – solo raramente coperto da un part-time altrettanto non veritiero – danneggia il padre separato anche nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli e nella suddivisione delle spese straordinarie calcolate, in solidarietà, sui redditi dichiarati dai due genitori.
Le problematiche legate alle false dichiarazioni economiche e alla assai diffusa evasione fiscale verranno sottoposte dall’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori alla Procura della Repubblica, al Tribunale, alla Corte dei Conti, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all’Ispettorato del Lavoro della Valle d’Aosta, come pure di tutte le altre regioni, perché ciascuna istituzione indaghi in modo approfondito su questo fenomeno noto a tutti gli abitanti valdostani e non solo.
Ai politici si chiede di denunciare a chiare lettere il fenomeno del lavoro in nero.
Inoltre si chiedono severi provvedimenti nei confronti di chi permette tale lavoro e di chi presenta dichiarazioni mendaci; altresì si chiedono provvedimenti disciplinari nei confronti di chi le sottoscrive, di fatto avallando la richiesta del cliente.
Ubaldo Valentini - presidente
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Venerdì 11 Maggio 2018 09:22 |
Il patrocinio a spese dello Stato è un diritto
ma le dichiarazioni mendaci sono un reato penale
Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Aosta, avv. Paolo Sammaritani, in risposta alla nostra denuncia sull’incontrollato abuso del patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto di far conoscere le modalità applicative della legge, quasi a volerle chiarire all’associazione, ignara delle procedure seguite dall’Ordine. L’esimio professionista quindi ha diramato: (Gazzetta Matin del 7 c.m). “l’avvocato ha l’obbligo, disciplinarmente sanzionato in caso di violazione, di segnalare ai clienti la possibilità di usufruire del patrocinio … L’istanza di patrocinio va presentata personalmente o tramite il legale che si sceglie liberamente, con il cliente che deve presentare un’autocertificazione del reddito e l’avvocato deve limitare ad autenticarne la sottoscrizione in calce alla domanda. L’analisi delle domande spetterà poi alla commissione costituita presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati che lavora gratuitamente e insieme alla segreteria dell’Ordine stesso che viene pagata dagli Avvocati per esercitare questa funzione sociale, ammette in via provvisoria i cittadini al beneficio. I controlli sulla correttezza della domanda e del provvedimento spettano poi al Tribunale di Aosta e all’Agenzia delle Entrate. Per questi motivi, il richiesto intervento disciplinare del Presidente sull’attività e il ruolo che gli avvocati svolgono in questa procedura è fondato su una non piena conoscenza del ruolo e delle funzioni degli stessi e dell’organo costituito all’interno del Consiglio dell’Ordine. Tengo a ripetere che lavoriamo non solo gratuitamente, ma addirittura con oneri ad esclusivo carico degli avvocati iscritti all’Ordine”.
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Conosciamo bene la legge, se non altro per l’attività che svolgiamo da oltre vent’anni, a tutela di soggetti vittime di abusi e di strumentalizzazioni, ma soprattutto conosciamo le finalità che il legislatore ha voluto raggiungere, finalità disattese per distrazioni generalizzate, che finiscono poi per aggravare la spesa pubblica. Diritto sì, ma vigilato e controllato in nome e per conto di tutti quei cittadini che da Aosta a Palermo lo mantengono con la propria tasca. Il cittadino si fida e delega e spetta a tutti coloro che sono investiti del merito e delle procedure tutelare il corretto uso dei benefici messi a disposizione dei meno abbienti o presunti tali, ma non dei furbi. Il Patrocinio a spese dello Stato è un diritto, ma le dichiarazioni mendaci dell’aspirante sono un reato penale (art. 537 c.p.p) anche quando tali dichiarazioni risultino ininfluenti sull’ammissione al beneficio. “L’omessa indicazione di qualsivoglia reddito proprio e familiare da parte dell’istante – sentenzia il tribunale di Campobasso il 12-16.2.2016 - e la dichiarazione mendace resa in sede di istanza di ammissione e di dichiarazione sostitutiva di notorietà che, … in quanto atta ad ingenerare un inganno “potenziale” è un reato di pericolo e pertanto sussiste “anche quando le alterazioni od omissioni di fatti veri sono ininfluenti ai fini della ammissione al beneficio” (cfr. Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 6591/2009 del 16.2.2009; ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002)
Rientrano nel reato di falsità ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici” (Cass. pen., IV, sent. n. 20580 del 27/01/2011).
Il legale ha sì l’obbligo di informare il cliente sull’esistenza del patrocinio gratuito, ma anche il dovere deontologico di far presente che si debbano dichiarare anche i redditi da lavoro in nero o da attività non dichiarate. Le dichiarazioni mendaci danneggiano gli onesti cittadini che potrebbero restarne esclusi, per la limitazione del badget messo a disposizione dallo Stato. La legge non vieta al professionista di svolgere anche la funzione di controllo. Ciò rientra nei doveri pubblici di chi riceve danaro sotto diverse voci.
Tutti hanno il dovere di dichiarare onorari o rimborsi a qualsiasi titolo, perché tutti partecipano a formare il badget per il gratuito patrocinio. Eppure i furbi non li dichiarano e quindi evadono, mentre i buon temponi, per timore dello Stato, dichiarano e pagano.
L’associazione vive la vita difficile e grama di tanti genitori finiti sul lastrico per colpa della Giustizia che non funziona e dei satelliti istituzionali che girano intorno.
Il nostro articolo ha voluto porre all’attenzione di chi di dovere la pratica dell’uso sconsiderato dell’istituto del gratuito patrocinio (Costituzione art. 24), nato per nobili intendimenti, ma che si sta radicando nel solco del famoso detto “Fatta la legge trovato l’inganno”.
Siamo convinti della bontà delle precisazioni del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Aosta, ma auspichiamo che le Istituzioni di controllo, a cominciare dalla Corte dei Conti, all’Agenzia delle entrate, alla Polizia tributaria, all’Ispettorato del lavoro, ai Tribunali prestino più attenzione alle dichiarazioni dei redditi dei cittadini, senza distinzione di genere, che affrontano il problema della separazione. Specialmente di quei cittadini che in Valle d’Aosta lavorano e/o collaborano con istituzioni o associazioni che beneficiano di contributi regionali e disattendono le richieste di accesso agli atti, per non far conoscere il reddito percepito da una dipendente, se è tale, mettendo in disperazione l’ex. E’ protezione o altro?
Questa pericolosa cultura deve finire! Non intendiamo avallare situazioni che già in passato hanno fatto vittime per gesti estremi. Il gratuito patrocinio è un diritto, che deve essere esercitato e concesso nel rispetto del principio del buon uso del danaro pubblico, in favore di chi ne ha diritto.
L’Ordine non ce ne voglia. (U.V.)
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Mercoledì 18 Aprile 2018 18:33 |
Fare subito chiarezza su una inaccettabile e assurda vicenda! A seguire il parere giuridico dell'avv. Gerardo Spira
Due bambini da Roma collocati
in una casa rifugio in Sicilia
Una madre, artista circense stanca di quel mondo, vuole ritornare in Olanda con i figli di 13 e 11 anni ed abbandonare il compagno e il mondo in cui i bambini erano nati e cresciuti. Il compagno (artista circense, italiano) non si oppone al suo ritorno in Olanda ma non è d’accordo a lasciarle. Anzi la informa che se si allontanerà sottraendogli i figli farà di tutto per riprenderli con sé.
La donna, all’insaputa del compagno, si rivolge al centro antiviolenza romano “Telefono Rosa”, affiliato alla ampia rete di genere e alle Pari opportunità nazionali, ed una loro legale le prepara la querela da presentare ai Carabinieri dove si dice che il padre sarebbe violento non solo contro di lei (ma si guarda bene dal fornire la dovuta documentazione di medici e/o dei ricorsi al pronto soccorso) ma anche contro i figli e le fa chiedere la loro collocazione in un centro-rifugio ad indirizzo segreto e un provvedimento che vieti al padre di poterli vedere ed incontrare.
Un classico nella sottrazione dei minori al genitore, quasi sempre il padre, a seguito delle denunce dell’altro per maltrattamenti. Fatti dichiarati, spesso generici e facenti parte della dialettica genitoriale, mai documentati perché la donna denunciante dichiara di temere la reazione violenta del marito/convivente.
I figli e la madre vengono spediti, in appena un giorno dalla denuncia, in una struttura di Favara (AG) che da due anni è sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica per episodi di violenza sulle ospiti e in presenza dei loro figli avvenuti dal 2011 in poi! Dopo 6 giorni, la P.M. chiede al Tribunale minorile palermitano la conferma della collocazione, il divieto di avvicinarsi ai minori da parte di chiunque, l’iter per la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il tutto, ovviamente, basato su fatti generici e quasi sempre identici in certe situazioni dove mancano ragion i calzanti, senza alcun riscontro oggettivo. Il Tribunale, senza porsi alcun problema, accetta in toto le richieste della solerte P.M. del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
E qui arriva il bello.
La struttura era sotto indagine da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento per maltrattamenti verso gli ospiti che continuavano dal 2011! Dopo appena venti giorni alla struttura vengono messi i sigilli e i minori spediti, nuovamente, in un’altra struttura, sempre ad indirizzo segreto, collocata in un’altra provincia siciliana. I genitori verranno sentiti da un giudice onorario del T.M. palermitano solo dopo tre mesi dal momento in cui i minori sono stati sottratti al padre e ai suoi parenti.
Nasce spontanea una domanda: chi doveva controllare queste case-rifugio segrete di Agrigento? Sicuramente ai Tribunali che vi collocano i minori e, sovente, con la loro madre! Il pubblico ministero che ha chiesto la conferma della loro permanenza in una struttura le cui criticità erano sicuramente note agli ”addetti” al controllo e tutela dei minori.
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