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Mercoledì 08 Febbraio 2017 10:24

Ciò che nessuno dice

Percorso protetto:

contraddizioni e mancate garanzie


avv. Gerardo Spira *

 

Del cosiddetto percorso protetto la legge non parla, e nel DPR n. 616 del 1977 si discute in generale della materia dell'assistenza sociale affidata ai Comuni. La delega ne prevede la competenza disciplinare alle Regioni.

Le leggi regionali pur intervenendo sul tema dell'assistenza sociale, lo hanno trattato in via generale negli aspetti più marcatamente avvertiti, delegando ai Comuni l'organizzazione strumentale di supporto alle Istituzioni come la Magistratura. Non troviamo alcuna disciplina riguardante la tutela del minore nei rapporti con la famiglia e con i genitori separati o divorziati. Troviamo invece molto approfondito l'argomento sui minori dalla legislazione internazionale e da quella Europea come: La Carta delle convenzioni internazionali, le direttive europee, la Carta di Noto, le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Scheda dei diritti umani, leggi e documenti che insistono sull'obbligo di prestare ascolto al minore, di rispettare la sua personalità e i suoi diritti. L'art 9 della ”Convenzione dei diritti dell'infanzia O.N.U 1989” stabilisce “che il bambino deve mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando è contrario al maggior interesse del bambino”.

Dunque la convenzione privilegia due condizioni: le relazioni personali con entrambi i genitori e il superiore interesse del minore. Gli operatori, giudici e servizi, hanno l'obbligo di indirizzare le norme in tale direzione. E' violazione di legge quando si toglie un genitore al minore. E' un abuso quando si impone un percorso protetto al genitore col quale il minore vive ottima relazione. Nell'uno e nell'altro caso giustizia e servizi si muovono contro il superiore interesse del minore.

Che cosa è il percorso protetto?

È un cammino imposto, in spazi neutri, teoricamente a sostegno dei diritti dei bambini e degli adolescenti per il mantenimento della relazione con i genitori non collocatari.  La legge non ne parla e neppure esistono normative di settore regionali o locali. Gli studi di settore, attraverso l'evoluzione scientifica della problematica, hanno portato alla nascita di un metodo capace e idoneo a mantenere e garantire i rapporti tra genitori e figli, allorquando insorgono cause di frattura dell'equilibrio familiare e del minore.

La prassi metodologica è divenuto sistema di regime attraverso il protocollo, richiamato in Regolamenti o convenzioni approvati dalle Regioni. Il percorso protetto è tracciato per linee nella convenzione che tiene conto degli interessi del minore e soprattutto degli obiettivi finalizzati a recuperare e mantenere le relazioni tra genitori e figli.

Pertanto, è errato e pregiudizievole un percorso imposto al genitore che ha una normale relazione col figlio, perché viene alterato il rapporto e il benessere vissuto. Questa fase deve essere delicatamente e approfonditamente affrontata da tutte le parti in causa. Poiché la vita di relazioni tocca aspetti sentimentali ed affettivi, al giudice del tribunale minorile è riservato un compito di grande equilibrio nel superiore interesse del minore e cioè quello di assicurare la partecipazione e la presenza di entrambi i genitori.

Il tribunale ha l'obbligo quindi di usare e adottare tutti gli strumenti utili per valutare condizioni e circostanze, prima di disporre un percorso limitativo della relazione vissuta tra il genitore ed il figlio. Quando poi sorge la necessità accertata concretamente secondo la quale è utile ed importante il cammino, per avvicinare il genitore al figlio, il progetto non deve limitarsi ad una generica ed astratta dichiarazione di intenti, ma deve riportare la linea guida e concreta adatta al caso, con la metodologia da seguire.

 

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Venerdì 03 Febbraio 2017 16:13

Un Fondo statale di solidarietà in


Tutela del genitore in stato di bisogno


avv. Francesco Valentini

Nella legge di stabilità del 2016 è prevista l’istituzione in via sperimentale di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno per gli anni 2016 e 2017 con la relativa dotazione di euro 250.000 e di 500.000 euro per l'anno in corso.

Il coniuge in stato di bisogno è quello “che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”.

Il Fondo verrà gestito dal Ministero della giustizia in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il genitore che si trova in questo stato sociale deve fare “istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo; che il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; che il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate; che, quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile”.

In data 15.12.2016 è stato emesso il decreto d’istituzione da parte del Ministro della giustizia che diverrà operativo dal 13 febbraio 2017 e da quella data potranno essere inoltrate le istanze alle cancellerie dei tribunali designati.

I Tribunali legittimati a ricevere l'istanza sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello e precisamente i tribunali di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

L’istanza, da consegnare alla cancelleria del tribunale dove si ha la residenza, deve contenere: “le generalità e i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale, l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore del lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza, la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni”.

All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità: “copia del documento di identità del richiedente, copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente, visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili, l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge il procedimento amministrativo di cui al presente articolo non è assoggettato al pagamento del contributo unificato”.

 

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Martedì 31 Gennaio 2017 16:52

I centri antiviolenza

 

Un fenomeno dai contorni sommersi!


Avv. Gerardo Spira

 

La Corte dei conti con la relazione del 2016 ha acceso il faro sul fiume di danaro speso per i centri antiviolenza.

Con la delibera n. 9 del 2016 la Corte dei Conti ha approvato la relazione concernente “La gestione delle risorse finanziarie per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (d.l. n. 93/2013)”

La suprema Corte ha incentrato l'indagine sulla gestione delle risorse assegnate con il predetto decreto.

Il Giudice contabile in sintesi evidenzia che dopo tre anni di impegno legislativo ancora vi sono carenze e ritardi nell'applicazione della legge.

Risulta insoddisfacente la gestione delle risorse assegnate per gli anni 2013-2014 e sono risultate carenti le comunicazioni conoscitive circa l'effettivo impiego delle risorse finanziarie.

Sulla linea del finanziamento, scrive la Corte, “l’amministrazione statale è sollecitata a recuperare il ruolo di amministrazione vigilante sull’impiego delle risorse statali assegnate alle regioni. Nel contempo, raccomanda alla Segreteria della Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di adottare le misure necessarie per impegnare le regioni a una maggiore attenzione verso il rispetto (sostanziale, e non solo formale) delle modalità di leale collaborazione individuate dal d.p.c.m. 24 luglio 2014, con particolare riguardo alla comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità del concreto impiego delle risorse e delle valutazioni quali-quantitative effettuate sui risultati conseguiti, di modo che lo stesso possa, a sua volta, rassegnare al Parlamento le informazioni a questo dovute sulla concreta attuazione della legge”.

La relazione sviluppa in oltre 90 pagine l'indagine sistematica in tutte le regioni, riportando carenze e inadempienze rilevate fino al 2016.

La notizia, montata a grossi titoli locali e nazionali, ci fa apprendere che il 24 gennaio di quest'anno l'associazione “Libera...Mente Donna” della regione Umbria ha superato il concorso nazionale con il progetto “Non solo rifugio”.

Il progetto avallato dai Comuni di Perugia, Terni, e Narni, con una vasta rete di altre associazioni, prevede il potenziamento dei centri antiviolenza dell'Umbria e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e il rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

Il progetto impegna finanziamenti pubblici per un importo di oltre 250.000 euro per 24 mesi.

Alla conferenza pubblica del 24 gennaio non sono stati forniti, benché richiesti, i dati esplicativi per la redazione del progetto, usati per superare le valutazioni ministeriali, né sono stati resi pubblici i rendiconti dei finanziamenti assegnati ai precedenti progetti.

La trasparenza di cui tanto si parla risulta ancora un miraggio nelle associazioni antiviolenza. Eppure anche per queste valgono le regole di pubblicare dati, contabilità, convenzioni e protocolli, per consentire a qualsiasi cittadino di conoscere e avere notizie delle attività, degli obiettivi e dei risultati.

Durante il convegno alla domanda specifica sull’argomento, l’interlocutore è stato rimandato agli atti di progetti che ancora non sono stati rendicontati.

Eppure la legge precisa che eventuali altri progetti presentati non possono essere ammessi a finanziamento se non sono stati conclusi, rendicontati ed approvati quelli precedenti.

Sono proprio questi dati dichiarati e non accertati, peraltro non ancora rendicontati, come scrive la Corte dei Conti nella relazione per le singole regioni, che ci hanno portato a rivolgere lo sguardo su di una questione che è divenuto evento impegnato con danaro pubblico.

In un momento in cui si raccolgono fondi attraverso il 45500 per le disgrazie del terremoto nella martoriata Italia centrale, le istituzioni e le associazioni s’impegnano a sottrarre risorse pubbliche per progetti diversi. Sarebbe stato più qualificante se Governo, Regione, Comuni ed associazioni avessero rinunciato in favore di così immenso disastro. Non potevano essere realizzati progetti con risorse del solo volontariato privato?

Ma tant’è!

Molti governi, tra cui il nostro, ha raccolto il messaggio di Istanbul per aprire uno spazio in cui muovere pedine e praticare i soliti giochi di cordata.

 

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Venerdì 27 Gennaio 2017 17:42

Legali e Giudici: al servizio di chi?


Gentile Associazione,

vi seguo sul web da tanto tempo e condivido le vostre battaglie per i figli e per il genitore impotente dinnanzi ai Giudici e ai servizi sociali.

Mi sono deciso ad inviarmi alcune mie considerazioni sulla Giustizia per sottolineare il calvario a cui siamo condannati noi padri separati, quasi sempre intimoriti a pretendere il rispetto dei nostri diritti e di quelli dei nostri figli. Chi ha sperimentato la separazione giudiziale sconsigliano di mettersi contro le decisioni dei giudici perché così si peggiora la nostra posizione.

Ho avuto due legali, prima una donna e poi un uomo, ed ambedue mi sconsigliarono di insistere sulle mie richieste per ottenere una separazione che garantisse a me e ai miei figli la bigenitorialità.

Leggendo i vostri articoli ho avuto l’impressione che non volevano contrapporsi al giudice e, purtroppo, alla mia moglie la cui famiglia è economicamente potente. Dinnanzi alle mie insistenze mi veniva ripetuto che così operano i tribunali e che col tempo poi le cose cambieranno, facendomi capire che se insistevo sulle mie ragioni dovevo cercarmi un'altra difesa. Le parcelle erano sempre elevate.

In questa situazione non mi è restato che fare buon viso a cattiva sorte.

Al divorzio ho cercato di modificare le condizioni di separazioni, ma inutilmente perché mi è stato risposto che non c’erano stati fatti nuovi rispetto alla separazione e pertanto non c’era alcun motivo per modificarne le condizioni. I miei figli all’atto del divorzio chiesto dalla mia ex, avevano 13 e 11 anni. (lettera firmata)

 

***

Il titolo dato a questo intervento è volutamente provocatorio non tanto per discreditare l’intera categoria degli avvocati e dei giudici ma per evidenziare come alcuni loro esponenti non aiutano i cittadini ad avere fiducia nel loro operato.

Le considerazioni-denuncia del nostro lettore sono, purtroppo, conseguenti a tanti fatti che con consuetudine accadono nel variegato e complesso mondo delle separazioni. Le sentenze, con troppa facilità, sono” creative” e non giustificate in punto di diritto e si basano prevalentemente su valutazioni psicologiche - “fai da te” - che solo con tanta buona volontà e permissivismo potrebbero essere tollerate dalla scienza psicologica.

La convinzione che in alcuni collegi giudicanti prevalga la convinzione ideologica che la donna sia intoccabile e che il padre non possa assolvere adeguatamente al ruolo genitoriale è diffusa tra quei genitori che vengono “massacrati” da provvedimenti e sentenze di parte fortemente punitive e lesive del loro ruolo e della loro dignità. Si riconosce loro solo l’obbligo a pagare assegni di mantenimento non giustificati dallo stipendio percepito. Le spese straordinarie non vincolate al dovere dell’approvazione preventiva del genitore collocatario spesso sono insostenibili e costringono il padre a vivere con pochi spiccioli e, spesso, a supplicare ospitalità a parenti, amici e strutture di carità.

 

Il disagio del genitore debole, però, non interessa minimamente alcuni giudici, i quali non riescono a comprendere che senza equità economica e senza provvedimenti equi non c’è bigenitorialità e i minori non vengono tutelati proprio per le inadempienze di chi dovrebbe istituzionalmente tutelarli.

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Mercoledì 18 Gennaio 2017 11:24

Quando la giustizia sbaglia, il danno è pagato dal cittadino.


E’ obbligo dello Stato attivare

l’azione di regresso

nei confronti del giudice responsabile

 


Avv. Gerardo Spira*

La famiglia nell’evoluzione storica della moderna società, si fa per dire, ha subito una trasformazione che ha comportato inevitabilmente l’adeguamento della disciplina giuridica al diverso modo di intendere i rapporti e le relazioni.

Il disfacimento del principio e le conseguenze civili sulle persone e sulla prole hanno spinto il legislatore ad adeguare gli istituti giuridici conseguenti al matrimonio per tentare di arginare una falla divenuta metodo allargato di contenziosi e miraggio di affari incontrollati.

Il legislatore si è mal posto nella problematica e la giustizia, approfittando dell’incertezza si è posta quasi sempre di traverso alla volontà politica, aprendo un profondo solco di discussione, con interpretazioni che sono risultate nel tempo contrarie agli interessi di una società preordinata al bene comune.

Con la legge 54 del 2006 si pensava che l’istituto della famiglia separata avesse trovato pace ed equilibrio. Invece non è stato così! I conflitti portati davanti ai giudici sono finiti nell’arena degli scontri, in cui tutti hanno gareggiato a fare danni, sapendo che alla fine avrebbero pagato soltanto due soggetti: lo STATO e il MINORE.

Il giocattolo si è rotto ed invece di sostituirlo con uno nuovo, si è cercato di ripararlo, lasciandolo sempre nelle mani di coloro che lo hanno usato male.

La società, quella formata da un padre e da una madre, da nonni, da zii e da nipoti e da intrecci relazionali assorbe le notizie con sgomento perché si rifiuta di riconoscere una Giustizia che invece di unire divide persone e figli come se si trattasse di selezionare in un paniere le mele buone da quelle marce.

Nella diffusa cultura morale della nostra società il minore è ritenuto  la sintesi essenziale della famiglia, da cui nessuno può prescindere, e men che meno il Giudice, chiamato a decidere.  Un figlio non è un oggetto o una cosa qualsiasi, ma il valore primario della società, anche per quella cosiddetta globalizzata. E meno male!

Una società senza valori va riposta agli antipodi della civiltà.

I provvedimenti giudiziari, emessi dai Tribunali da Nord a Sud che dividono i figli dalla famiglia sono comunque esempio di mala Giustizia, di una giustizia che vive estranea agli umori della società e insensibile agli scontri che toccano i sentimenti.

Rinveniamo nei PQM dei Tribunali ragionamenti che non hanno nulla a che fare con la finalità della legge e con quelle di una società preordinata ad uno sviluppo pacifico ed equilibrato.

 

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Martedì 20 Dicembre 2016 09:51

Regione UMBRIA

Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini


Approda in aula il disegno di legge 341 che ha avuto un iter abbastanza travagliato. Un iter iniziato nella scorsa legislatura con un impegno di lavoro pressante, e ormai ultraquinquennale, delle associazioni femministe umbre che si era sostanziato nella presentazione da parte della Giunta dell’atto 1259, approvato in commissione ma mai approdato in aula.


Sperpero di soldi pubblici

in favore di associazioni femministe

 

Relazione di minoranza del consigliere Sergio De Vincenzi – Vicepresidente III Commissione – Consiglio Regionale dell'Umbria

***

Il ddl rientra nelle competenze previste dal titolo V della vigente costituzione e sostanzialmente

prende le mosse da convenzioni internazionali.

Fra queste, in particolare la relazione introduttiva al ddl fa riferimento alla Convenzione del Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 77/2013.

È comunque opportuno qui ricordare che ad oggi molti paesi pure firmatari di quell'accordo non hanno ancora ratificato la convenzione ed altri, come la Turchia, stanno introducendo norme contro le donne, che nello specifico ha in fase di approvazione la legge sulle bambine-spose.

Il ddl presentato dalla Giunta è stato originariamente redatto da un “comitato tecnico-scientifico” con una prima stesura che risale al biennio 2011-2013 ed il cui costo complessivo ci piacerebbe francamente oggi conoscere visto il massiccio dispiegamento di forze messo in campo su tutto il territorio regionale negli anni 2011-2015, sia da parte dell’Ente e delle varie Istituzioni locali che delle Associazioni Femministe che hanno teleguidato l’operazione, il tutto naturalmente a carico di noi cittadini.

Così se la Presidente vorrà anche renderci edotti su questo aspetto in molti Le saremmo senz’altro grati.

Ma questa è storia. Una minima premessa doverosa.

Oggi possiamo solo dire che la Giunta ha voluto caparbiamente perdere un'occasione importante per dare al nostro territorio una normativa che potesse essere sostenuta da una larga maggioranza perché veramente innovativa e rispettosa della dignità delle donne umbre, dimenticando totalmente che nonostante tutto governa la “democratica Umbria” con solo il 23% dei consensi degli aventi diritto al voto.

Il buon senso politico evidentemente alberga altrove, ma il PD non è certo nuovo a questi atteggiamenti.

Una legge che fosse organica nei contenuti e soprattutto veramente rispondente alle attese delle donne e alle loro necessità, e non solo a quelle in ambito lavorativo e nei vari contesti economico-sociali, ma anche in quello familiare, nel ruolo di moglie e di madre e, ancor più, ad esempio, a tutte quelle donne che si fanno carico di tante situazioni difficili nella società, senza essere considerate e senza far notizia sui media, a cominciare, ad esempio, da tutte quelle che dedicano con amore la loro vita nella cura di figli o familiari con disabilità, o di figli entrati nel vortice delle dipendenze e molte altre situazioni ancora.

E che dire delle donne nella terza e quarta età?

Una legge, in sostanza, che, con queste caratteristiche, avesse potuto riscuotere anche il convinto consenso della minoranza, perché sul tema della promozione della figura femminile non dovrebbero, né avrebbero dovuto, esserci distinguo né di metodi né di intenti.

Personalmente, in qualità di Vicepresidente della III Commissione ho chiesto formalmente un ripensamento attento e condiviso dell’atto proposto, perché  palesemente mal scritto e mal articolato nelle misure e negli obiettivi.

Ma la richiesta, a fronte di un’improvvisa accelerazione dell’iter, è caduta nel vuoto.

Ad onor del vero sono stati anche sollecitati degli emendamenti da parte della minoranza; ma come emendare un atto in larghissima parte non condivisibile?

Anche tutte le indicazioni provenienti dal mondo sociale audito non riconducibile al contesto del femminismo è stato totalmente ignorato.

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Lunedì 28 Novembre 2016 18:54

­­­­Convegno

Per noi, i Minori prima di tutto!


Il 19 di questo mese si è tenuto nella sala conferenze di Perugia, Piazza Italia 19, il convegno organizzato dall'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori sul tema: Per noi, i Minori prima di tutto”. Il convegno, come significato dalla stampa, ha toccato la problematica che sta corrodendo il primo e più importante valore della società: i minori ed è stato presieduto dalla giornalista e scrittrice Vanna Ugolini. Il consigliere regionale e comunale, dott. Sergio De Vincenzi ha portato il saluto del comune di Perugia che ha patrocinato l’iniziativa.

I relatori avvocati Domenico Vecchio, Gerardo Spira e Francesco Valentini, attraverso le diverse sfaccettature del problema hanno sviluppato argomentazioni sui temi della famiglia, della sua essenza, sul ruolo di questa nella società, sul mancato impegno della Pubblica Amministrazione, sulle contraddizioni dei giudicanti e sulla carenza del monitoraggio e vigilanza durante i procedimenti amministrativi e giudiziari.

L'avvocato Domenico Vecchio del foro di Salerno ha affrontato la questione del minore posto al centro dell’attenzione, per comprendere pienamente il legame intercorrente con le figure genitoriali, in particolare quella paterna. Dunque, una ricerca del fondamento naturale è imprescindibile per garantire una tutela effettiva in ogni ambito, là dove due soggetti vivono una relazione unica. Uno degli aspetti emblematici di questa stagione della storia è che il padre ha perso anche il nome, dunque c’è una figura paterna alla quale potrebbe essere sottratto facilmente il nome, per cui non si sa più dove sia il padre.

Sembra che la figura del padre sia sparita e ci siano le madri, le madri acrobate che gestiscono tutto, nel bene e nel male, spesso nel male per aver a volte contribuito a quel fenomeno che Jacques Lacan definiva “processo di evaporazione del padre”.

Invero, si tratta di un’eclisse del padre, sembra che il nostro tempo sia quello del tramonto irreversibile del padre, non c’è più il padre a cui confidare la propria fragilità. Ma la vera domanda è cosa resta del padre, rispetto ad una tradizione. E’ fondamentale che resti qualcosa, per dare senso al fondamento antropologico a partire dal quale riconosciamo la sua esistenza, e per l’aspetto giuridico tuteliamo la sua esistenza pienamente, ovvero la necessità della vita umana di avere un padre da riconoscere e da garantire sempre al figlio. Nella nostra vita possiamo decidere di non diventare mai padri, madri, sorelle, ma una sola cosa non possiamo non essere: essere figli.

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Venerdì 04 Novembre 2016 19:18

 
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