Venerdì 24 Maggio 2024 15:35 |
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Si deve essere genitori dei propri figli
anche quando finisce la convivenza
avv. Francesco Valentini *
Non è facile garantire ai figli la presenza costruttiva dei genitori dopo la fine della loro convivenza. Il conseguenziale affidamento dei minori è quasi sempre traumatico per un insieme di concause che potrebbero essere rimosse con facilità dai genitori se i figli fossero al centro degli interessi affettivi di chi li ha chiamati alla vita, senza il loro consenso, e se le diatribe degli adulti, quasi sempre economiche e di infedeltà, venissero affrontate nel rispetto dei diritti sanciti dal codice. Le stesse istituzioni chiamate a tutelare i minori (servizi sociali e tribunali) devono abbandonare retaggi culturali del passato e devono essere liberi dagli attuali condizionamenti di genere e ideologici che sono alla base delle conclamate discriminazioni di un genitore, con conseguenze deleterie sui minori stessi, che vengono privati, con molta leggerezza (superficialità giuridica ed umana), di una figura genitoriale.
La giustizia ingiusta, che rinnega i diritti dei cittadini, è legalizzata dalla volontà “dei potenti” (giudici, servizi sociali, genitore collocatario) che dimenticano quale sia la ragione del loro esistere e il superiore bene dei minori. La società, con i suoi colpevoli silenzi, è responsabile del disagio giovanile, fonte di tante devianze sociali e di tanta preoccupazione per il suo futuro, poiché saranno proprio i maltrattati minori di oggi ad amministrarla. I minori e i giovani, poiché non votano, non trovano spazio e significativa rilevanza nelle preoccupazioni dei politici.
E’ opportuno che le agenzie educative ripensino il proprio impegno per contenere un diffuso abuso giudiziario che tenta di escludere il padre dalla gestione dei figli, aggravando, però, la sua posizione con un fardello economico, chiamato assegno di mantenimento per i figli e spese straordinarie, poiché, quasi sempre (94% dei casi), di fatto, viene obbligato a pagare la madre come baby-sitter, mentre lei, non solo non versa un becco di quattrino per il mantenimento dei figli, come, invece, sarebbe doveroso prevedere nei provvedimenti in ossequio al diritto civile, all’art. 30 della Costituzione e alle Convenzioni internazionali sui minori, alcune delle quali fatte proprie (inutilmente) anche dal governo italiano.
C’è necessità, a seguito della cessata convivenza dei genitori, di riaffermare, con urgenza e determinazione, il ruolo della bigenitorialità nell’affido dei minori, senza l’abituale penalizzazione della figura paterna, in ossequio a una errata concezione delle Pari opportunità genitoriali, che vorrebbe il padre sempre marginale nel concepimento dei figli (fra non molto non sarà più nemmeno fondamentale) e nella loro crescita ed educazione, tanto che viene umiliato, perseguitato e condannato penalmente, anche con il carcere, se non riesce ad assolvere con regolarità al versamento del mantenimento e/o delle spese straordinarie alla madre dei suoi figli. Non tutti i giudici, per fortuna, nelle loro sentenze di affido sono così discriminatori e, al contrario, riconoscono al padre il ruolo di genitore, scegliendolo, talvolta, a genitore collocatario o affidatario esclusivo. Ancora sono una minoranza coloro che applicano l’affido condiviso paritario, come prevedeva la legga 54/2006, e che mettono sullo stesso piano ambedue i genitori, determinando oneri ed onori per ambedue nel supremo interesse del minore.
Gli altri giudici hanno una visione tutta propria della bigenitorialità e non riescono a sganciarsi da una cultura matriarcale della famiglia che fa perno, nell’educazione dei figli, esclusivamente sulla figura materna, mentre al padre viene lasciato l’onere del loro mantenimento, ma non quello educativo e formativo. Prevedere la sua presenza sporadica con i figli non vuol dire garantire la bigenitorialità, che è, invece, cogenitorialità in senso pieno e presenza paritetica con i figli, avendo il coraggio di imporre, ad ambedue i genitori, regole comportamentali con i figli e di intervenire con provvedimenti drastici ed immediati nei confronti del genitore che non rispetta i principi inalienabili della cogenitorialità e della bigenitorialità.
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Venerdì 17 Maggio 2024 11:13 |
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I nonni: oasi nelle turbolenze genitoriali dei separati
I nonni sono una risorsa insostituibile per i nipoti tutti ma soprattutto per coloro che si trovano, a loro insaputa, al centro delle turbolenze per la fine della convivenza dei genitori. Certo, parliamo dei nonni che mettono al servizio dei nipoti affetto e tempo per aiutarli a crescere e sottrarli ai traumatici disagi in cui i minori vengono a trovarsi quando finisce la fiducia e l’affetto tra i genitori. Non meritano considerazione alcuna, invece, i nonni che contribuiscono, e non poco, ad accelerare la fine della convivenza dei propri figli, genitori dei disorientati nipoti. I veri nonni comprendono i propri figli ma quasi mai ne giustificano la scarsa attenzione verso i loro nipoti.
Nelle separazioni conflittuali, quasi tutte quelle non condivise, la presenza operativa ed affettiva dei nonni è una insostituibile risorsa per allentare la tensione che circonda i minori, talvolta molto piccoli, che si trovano al centro di un vortice per loro di difficile comprensione. I nonni, sempre più importanti nella frettolosa società attuale, diventano fondamentali per la crescita serena dei nipoti con genitori non più conviventi poiché la permanenza con loro rappresenta una oasi di autentico affetto e amore. I veri e saggi nonni si preoccupano della serenità dei nipoti e cercano di contenere il disagio che costoro vivono a causa del goffo tentativo dei genitori di coinvolgerli in una lite che resta, per loro, una assurdità. La fine della convivenza dei genitori ha sempre delle profonde ragioni che, poi, in presenza di figli, si trasformano in aggressioni psicologiche nei loro confronti. Aggressioni che, purtroppo, talvolta diventano anche fisiche da parte del genitore che pretende di accaparrarsi il loro consenso per meglio aggredire l’altro genitore, soprattutto a livello economico.
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Venerdì 10 Maggio 2024 14:26 |
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Perseguibili le false dichiarazioni
per il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato, il c.d. patrocinio gratuito, è un istituto giuridico (DPR 115/2002) che garantisce la difesa gratuita a chi ha un reddito minimo lordo inferiore ad €. 12.838,01, compresi i redditi dei familiari (elevato, nei processi penali, di €. 1.032,91 per ogni familiare convivente) e viene concesso per i processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio). Le spese del processo vengono pagate dallo Stato e la scelta del difensore è una prerogativa del richiedente.
La veridicità del reddito dichiarato di cui si è titolari dovrebbe essere verificata, dopo il deposito dell’istanza di ammissione, dall’Agenzia delle Entrate. Il mutamento delle condizioni reddituali in corso di causa comporta la revoca o l’ammissione precedentemente negata all’istituto. La dichiarazione dei redditi complessivi viene fatta direttamente da colui che ne richiede l’ammissione, il quale potrebbe anche manomettere i dati ufficiali con dichiarazioni incomplete o, addirittura, false.
Se la dichiarazione è incompleta e/o falsa e il beneficio è stato ottenuto con l’inganno poiché chi ha sottoscritto la richiesta non poteva non sapere di non averne diritto, interviene la condanna, così come ancora una volta ha ribadito la Cassazione (ordinanza n. 12175/2024) che ha confermato la condanna in appello ad 1 anno di reclusione e 600 euro di multa inflitta ad un soggetto per il reato 110 c.p. e 95 d.P.R. n.15/2002 perché nell’istanza per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato, falsamente, di trovarsi nelle condizioni economiche previste per l'ammissione al beneficio.
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Venerdì 03 Maggio 2024 17:05 |
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Ripartiamo dai figli dei separati
Queste le iniziative che l’associazione intende portare avanti fino alla primavera 2025
Parliamo delle iniziative che verranno portate avanti dalla nostra associazione nel 2024 e primavera del 2025, ripartendo, come sempre, dai figli minori di genitori non più conviventi, cittadini ostaggi di retaggi culturali e discriminatori, con la connivenza di troppi politici che non amano la trasparenza, l’informazione e la tutela dei minori, che, un domani, saranno chiamati a gestire la società italiana ma oggi sono cittadini a cui è negato il rispetto dei diritti forse perché in tenera età e perché ancora non votano.
Non c’è trasparenza nella gestione dei sussidi elargiti dagli enti locali, dove è vincolante il rapporto patronus-cliens (elettorale), da cui ne consegue che non si fanno funzionare i servizi sociali secondo i dettami della legge 241/90 e non si effettuano i dovuti controlli sul loro operato da parte dell’ente che li gestisce effettuato da professionisti di fuori regione, perché controllore e controllato non possono appartenere alla stessa struttura. Controllo quanto mai più urgente poiché i servizi sociali sempre più vengono delegati a strutture private. La nostra associazione, in tutti questi anni, ha ripetutamente denunciato, in tutta Italia, la mala gestione dei servizi sociali e la cultura discriminante che è alla base del loro operato. Ci siamo fermati con il Covid ed ora ripartiamo e pretendiamo precise risposte alle ragioni per le quali non vengono rispettati i diritti dei minori figli di genitori non più conviventi e del genitore estromesso dalla loro vita. Vogliamo sapere perché i politici e i servizi sociali da decenni si coprono a vicenda nel silenzio di chi, al contrario, dovrebbe intervenire, cioè i tribunali civili e penali, la corte dei conti per la forte evasione fiscale che riguarda il genitore nullafacente e i professionisti che lavorano in questo settore sociale.
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Venerdì 26 Aprile 2024 16:10 |
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Venerdì 26 Aprile 2024 16:07 |
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Il mancato affido paritario dei figli
alimenta la conflittualità genitoriale
avv. Francesco Valentini *
Non è comprensibile la resistenza dei magistrati, dei servizi sociali, dei legali di entrambi i genitori a consigliare l’affido condiviso paritario, che, in Italia, si aggira sul 2%, mentre, in realtà, il 94% dei figli con genitori non più conviventi vive la situazione dell’affido esclusivo alla madre[1], anche in presenza del formale collocamento prevalente. Infatti, trascorrono la maggior parte del tempo con la madre a discapito del padre, non sempre tutelato come genitore nemmeno quando si rivolge al tribunale per il rispetto delle condizioni di affido, cioè dei diritti dei figli e suoi, spesso sottoscritti da chi poi non li applica.
Il rifiuto dell’affido paritario dei figli da parte di molti giudici, a differenza di altri, che, invece, lo applicano con successo da anni, è espressione della incapacità delle istituzioni a liberarsi da retaggi culturali, che, anacronisticamente, continuano a ritenere il genitore generalmente collocatario (la mamma) come l’unico responsabile della crescita dei figli. Le istituzioni devono fare un salto di qualità nelle loro determinazioni sull’affido dei minori, senza gli odiosi condizionamenti culturali e sociali che ritengono il padre inadeguato a crescere ed educare i figli, mentre, oggi, i fatti ci dicono che la sua sensibilità e capacità genitoriale, spesso, è superiore a quella materna e che la sua presenza insostituibile è garanzia di stabilità psicologica, di eticità e di socialità nei figli, indipendentemente dalla loro età.
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Venerdì 26 Aprile 2024 16:01 |
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Responsabilità anche del legale
nell’affido discriminante del padre
Il padre, o genitore non collocatario, viene discriminato dai servizi sociali e dai magistrati anche per responsabilità del legale di ciascun genitore, che, quasi sempre, non si batte, nemmeno pubblicamente, per un affido equo e paritario dei figli, soprattutto dove le distanze non sono proibitive o, comunque, relative rispetto ai benefici sui figli, ma, a lungo andare, anche sui genitori, da un affido che non penalizza nessun genitore. Il problema delle distanze può essere affrontato nel processo di affido, imponendo ai genitori di rispettare, prima di tutto, le esigenze dei figli, permettendo loro di rapportarsi con equità e con le pari opportunità con ciascun genitore.
Nella maggior parte degli affidi si può applicare la forma del condiviso paritario, educando i genitori a non farsi la guerra su questioni futili rispetto al benessere dei figli, imponendolo quando i genitori (soprattutto la madre) non vogliono rinunciare all’assegnazione della casa coniugale/familiare, all’assegno di mantenimento per i figli e a tutti i contributi economici clientelari che gli enti locali elargiscono con molta generosità ai moderni cliens, cioè portatori di voti, di cui l’ente erogatore non permette all’altro genitore di venirne a conoscenza con il pretesto della inesistente privacy.
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Venerdì 26 Aprile 2024 15:54 |
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Le registrazioni, anche se non autorizzate, sono lecite
La Cassazione ritorna sulla validità delle registrazioni fonografiche di una conversazione come prova testimoniale nei tribunali e, se effettuate ad opera di un soggetto partecipe o presente alla conversazione, anche se fatte in modo clandestino, non possono essere considerate come indebite intercettazioni (Cassazione penale, sent. n. 10079/2024 del 08.03.2024). Lo stesso dicasi per le telefonate fono-registrate senza il consenso di controparte sia nel corso di un colloquio telefonico o durante lo svolgimento della ctu o nei colloqui con i servizi sociali o in altre sedi.
La Corte di Cassazione ha ribadito che "le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo" possono essere utilizzate nei procedimenti penali poiché sono una “forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo".
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