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Venerdì 05 Febbraio 2016 16:52

Abolizione dei Tribunali per i minorenni

Verranno costituite sezioni speciali nei Tribunali ordinari

Stesso personale, stesse incompetenze, stessi stipendi !

 

Il Parlamento sta discutendo della riforma della giustizia e un emendamento del presidente della commissione giustizia, on. Ferrante, propone l’abolizione dei tribunali minorili, trasferendo le loro competenze - comprese le Procure della Repubblica c/o i tribunali minorili – ai Tribunali e Corti d’Appello che istituiranno sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori. I tribunali per i minorenni hanno sezioni e ciascuna ha quattro giudici: due togati (di cui uno relatore) e due onorari esperti in pedagogia o psicologia.

Il personale verrà trasferito nelle sezioni specifiche create nei tribunali ordinari e verrà garantito loro lo stesso stipendio. Cosa cambierà? Nulla perché resterà sempre lo stesso personale con pregi e difetti, anzi, in molti casi, con le stesse incompetenze.

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Venerdì 05 Febbraio 2016 16:50

Grande dibattito sulle adozioni gay

ma dimenticano i figli dei separati


di Ubaldo Valentini

 

Da settimane i politici, le associazioni e le varie confessioni religiose discutono sulle adozioni gay. Ovviamente ognuno dal proprio punto di vista. Per fini elettoralistici, essendo alle porte le amministrative, c’è l’urgenza di fare questo salto in avanti per cancellare ataviche incrostazioni culturali che, a dire di molti, sono la negazione della civiltà odierna. La polemica o meglio il gioco delle parti non ci interessano anche perché la nostra associazione lotta da diciannove anni per la tutela dei diritti dei minori ad avere un padre e una madre e per il diritto alla genitorialità del genitore troppo spesso estromesso dalla vita dei propri figli.

Il governo e il partito che lo guida si vanta di aver apportato modifiche alle separazioni, riducendo di trenta mesi il tempo necessario per il divorzio e, in casi specifici, di aver delegato ai comuni la materia. Parliamo sempre di gestione di separazioni e divorzi tranquilli. La realtà, però, è ben diversa.

La conflittualità, alimentata spesso dal genitore collocatario/affidatario, riguarda la maggior parte delle coppie non più conviventi e tutti lo sanno, compresi i volutamente distratti politici. Tale conflittualità troppo spesso è provocata dai tribunali che non decidono o formulano provvedimenti iniqui e penalizzanti in primis i minori e il genitore che non vive con loro.

Ci sono poi i servizi sociali investiti “abusivamente” di un ruolo decisionale che spetta esclusivamente al giudice, come ci ha ricordato più volte Strasburgo.  La maggior parte degli operatori dei servizi sociali sono arroganti, presuntuosi, ideologicamente schierati e paladini della superiorità di genere nell’educazione dei figli. Sottraggono i figli ai legittimi genitori (per favorire strutture a loro collegate o collegate al partito di cui loro sono collettori di voti) o al genitore che osa chiedere il rispetto del proprio diritto ad una genitorialità equa.

Non parliamo della maggioranza dei giudici onorari, presenti nei tribunali minorili e nelle sezioni minorili delle corti d’appello, che dovrebbero affiancare i giudici con la loro esperienza scientifica e professionale ma che di fatto finiscono per sostituirli. Nessuno, proprio nessuno, valuta la professionalità e preparazione scientifica di questi giudici e degli operatori dei servizi sociali indispensabili per affrontare problematiche delicate che, se mal poste, finiscono per produrre danni irreversibili nei minori.

 

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Lunedì 25 Gennaio 2016 19:13

­­­­Al Dipartimento Pari Opportunità


La verità fa male!

 

Il Dipartimento delle Pari Opportunità, a cui compete verificare come vengono utilizzati i soldi pubblici erogati ai vari Centri antiviolenza, non sembra particolarmente propenso a fare controlli sul loro impiego. Una madre convivente abbandona la casa familiare con il figlio di due anni perché, a suo dire, non voleva più vivere in quella casa. Ai carabinieri da lei chiamati conferma di non aver subito violenze. Il giorno dopo rilascia dichiarazione spontanea in cui afferma di aver subito violenze anche fisiche, lei e il figlio, da parte del convivente e che la loro esistenza sarebbe stata a rischio. Tre settimane dopo presenta una querela dove accusa il padre di essere anche un drogato e un alcolizzato. Stesse accuse vengono riformulate anche al ricorso presso il Tribunale per i minorenni di Perugia per chiedere la decadenza della responsabilità genitoriale del compagno. Presenta ricorso al Tribunale civile di Terni per chiedere l’affido esclusivo del figlio, un assegno di mantenimento mensile per lo stesso di €.800.00 (il padre è operaio agricolo!), oltre tutte le spese straordinarie (senza alcuna autorizzazione delle stesse) a totale carico del padre, con la richiesta specifica che il padre venga estromesso da qualsiasi decisione sul figlio.

La Procura della Repubblica di Terni archivia definitivamente la querela perché i testimoni amici della signora e da lei citati nella querela hanno escluso le violenze del compagno ed hanno attestato, al contrario, l’aggressività anche in pubblico della signora nei suoi confronti e i rapporti affettuosi padre-figlio.

Il Tribunale per i minorenni rigetta l’istanza di decadenza della potestà genitoriale e il Tribunale civile di Terna rigetta l’affido esclusivo e dispone l’affido condiviso, stabilisce un mantenimento mensile per il figlio di €. 250,00, le spese al 50% ed ha disposto incontri liberi padre-figlio.

Il Sert di Orvieto sottopone ad esami clinici il compagno per alcolismo e uso di stupefacenti ed ha sconfessato l’accusa della signora.

Alla madre, pochi mesi prima che incontrasse il padre di suo figlio, rimanendo subito incinta, non aveva avuto il rilascio del permesso di soggiorno dalla Questura di Frosinone a causa della sua pericolosità sociale in quanto era stata deferita all’A.G per molestia o disturbo alle persone (luglio 2011); per stupefacenti (settembre 2010); veniva denunciata per lesioni personali e violazione del domicilio (novembre 2009); nel novembre dello stesso anno veniva convocata al Commissariato di Fiuggi come persona indagata del reato di furto in abitazione”.

La Procura di Terni scagiona il padre a metà settembre e la stessa continua ad essere ospitata nel Centro antiviolenza Liberetutte di Terni pur non avendo più titolo. In quattordici mesi la collettività ha pagato alcunde decine di migliaia di euro al Centro che indebitamente l’ha ospitata e che ha l’interesse a tenerla. Non solo, la signora da Agosto percepisce l’assegno di mantenimento per il figlio e dichiara di non poter sostenere le spese dei viaggi del figlio perché disoccupata, ma anvanza continue richieste di potersi allontanare da Terni con il figlioper andare al mare o fare viaggi in Italia per incontrare i suoi parenti guardandosi bene dall’indicare la città e dove porterà il minore. Visto che il minore vive in comunità a spese dello Stato, tutto o parte dello stesso dovrebbe essere versato a copertura di quanto pagato con soldi pubblici

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Lunedì 25 Gennaio 2016 19:03

Art. 709 ter c.p.c.


Incomprensibile titubanza dei Tribunali

quando è la madre ad essere condannata


di Ubaldo Valentini*

 

L’affido condiviso avrebbe dovuto contenere la conflittualità tra i genitori sulla gestione dei figli e garantire la bigenitorialità. Ma non è così poiché la violazione del diritto di visita e di permanenza dei figli con il genitore non affidatario e collocatario è in continua crescita. L’impunità del genitore che non rispetta i provvedimenti del tribunale “autorizza” il trasgressore a continuare nel suo scellerato intento di estromettere l’altro genitore dalla vita dei propri figli.

Come porre rimedio a questo abuso?

L’art.709 ter cpc prevede che il giudice possa modificare i provvedimenti in vigore ed applicare, anche contemporaneamente, ben quattro sanzioni. Il genitore danneggiato deve presentare specifico ricorso per l’applicazione dell’art. 709 ter. La richiesta viene fatta saltuariamente - anche su consiglio del difensore - per paura di  inasprire i già difficili rapporti con l’altro genitore che, di fatto, detiene il potere di farti vedere i figli a sua discrezione, contravvenendo ai provvedimenti dei tribunali e che potrebbe vendicarsi, peggiorando la situazione. Il giudice sovente sorvola sulla gravità delle responsabilità del genitore inadempiente, fa resistenza ad emettere i previsti provvedimenti, togliendo, se ricorrono le condizioni,  lo stesso affido o collocazione dei minori.

Le tante violazioni, quando prese in considerazione con insistenza anche del difensore, non vengono valutate equamente, cioè si mostra una diversa attenzione se il genitore inadempiente è di sesso maschile o femminile. La violazione, invece, non ha distinzioni. Se il genitore non collocatario,  però, non può pagare l’assegno di mantenimento per intero per sopraggiunte difficoltà lavorative ed economiche la spada della giustizia è drastica: condanna; se lo stesso genitore chiede le modifiche dell’assegno di mantenimento, il ricorso viene rigettato perché, a dire del giudice e di controparte, le modifiche economiche non sono degne di considerazione!

Nei tribunali, però, con troppa facilità si sorvola sulle responsabilità del genitore  che mette i propri figli contro l’altro, procurando loro prevedibili danni esistenziali perché la crescita equilibrata e serena non può avvenire senza il pieno rispetto della bigenitorialità. Si arriva a tutelare l’invadenza e l’arroganza del genitore che si crede autorizzato di poter disporre della prole a proprio piacimento e di utilizzarla per assurde guerre economiche o, ancora più assurdo, per vendicarsi del partner.

Tutto ciò, al contrario, finisce per inasprire ulteriormente i rapporti tra i genitori perché in assenza di giustizia si finisce per favorire e legalizzare gli abusi in atto. Il giudice applica il diritto e non si può fare paladino di teorie di fantapsicologia, prive di fondamento scientifico, estranee al codice civile e penale.

Tali teorie, pertanto, non possono essere avvalorate in nome di un buonismo che non riguarda i magistrati che, al contrario, sono chiamati a decidere  in prima persona in base ai codici italiani e, indebitamente, senza delegare i sevizi sociali a prendere iniziative che, di fatto, arrecano pregiudizi ai minori ed ostacolano l’affidamento dei figli.

L’art. 709 ter del c.p.c. è molto chiaro e facilmente comprensibile da tutti.

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Giovedì 07 Gennaio 2016 19:19

Sperpero di danaro pubblico

e ... il silenzio delle istituzioni

 

La volpe cambia il pelo ma non perde il vizio recita un detto popolare che, nel corso dei secoli, non ha minimamente perso la sua veridicità. La conclamata lotta allo sperpero del danaro pubblico non sembra riguardare strutture di genere sostenute con finanziamenti pubblici (europei, nazionali, regionali, comunali ...) che dovrebbero essere monitorate con puntualità e severità perché quei soldi provengono dalle tasse di tutti i cittadini, compresi quelli che sono vittime del loro indebito operato.

I fatti a cui ci riferiamo sono già noti, ma li riportiamo per meglio far comprendere gli inspiegabili atteggiamenti delle istituzioni.

Un padre di un bambino di appena due anni viene accusato dalla compagna di maltrattamenti verso di lei e verso il figlio. Con congruo anticipo concorda con alcune strutture di genere – e forse con gli stessi servizi sociali - l’abbandono della casa familiare assieme al figlio per essere ospitata in una struttura gestita dal CAV (centro antiviolenza) di Terni. Tutto organizzato nei minimi particolari: telefonata ai carabinieri per maltrattamenti da parte del compagno e per comunicare che avrebbe immediatamente abbandonato la casa e chiedendone la presenza di una pattuglia perché temeva una possibile reazione del compagno convivente, padre del minore.

Il padre viene tenuto all’oscuro dove si trovasse il figlio per mesi e per tanti mesi non lo vede. Solo dopo viene disposto, in attesa delle indagini, che il padre lo possa vedere in modalità protetta e, durante l’incontro settimanale, gli viene vietato perfino di dargli una caramella perché l’educatrice del Cav – che si fa chiamare dottoressa – reputa tale gesto come un atto di “corruzione” del minore!

Si comprende in quali mano vengono affidati questi bambini?

Nessuno, compresi i servizi sociali che hanno accesso ai fascicoli, ha preso in seria considerazione che, come da documenti giudiziari in atti, alla signora – ritenuta dal Cav di Terni e dai servizi sociali di Orvieto una ottima madre – la Questura di Frosinone non gli aveva rinnovato il permesso di soggiorno – pochi mesi prima che fosse rimasta incinta – a causa della sua pericolosità sociale, perché “era stata deferita all’A.G per molestia o disturbo alle persone (luglio 2011); per stupefacenti (settembre 2010); veniva denunciata per lesioni personali e violazione del domicilio (novembre 2009); nel novembre dello stesso anno viene convocata al Commissariato di Fiuggi come persona indagata del reato di furto in abitazione”.

Alla pattuglia intervenuta dichiara di  non aver subito violenza ma che, comunque, non voleva stare più in quella casa. Il padre del bambino incredulo, dinnanzi alla pattuglia, la invita a non andarsene da casa per non disorientare il figlio e la riassicura che se ne sarebbe andato subito via lui fino a quando le cose non fossero state chiarite. La signora, però, si allontana da casa con una amica. Nei giorni successivi poi si trasferirà a Terni nella casa protetta come donna e madre che assieme al figlio venivano maltrattati in famiglia e che erano a forte rischio esistenziale.

I giorni successivi poi, denuncia il compagno per violenza e maltrattamenti in famiglia contro di lei e contro il figlio e cita alcune persone a lei vicine come testimoni. Contemporaneamente si rivolge al Tribunale per i minorenni di Perugia per chiedere la decadenza della responsabilità genitoriale del padre chiedendogli, però, molte centinaia di euro come mantenimento per un figlio di due anni.

I testi indicati, interrogati dai carabinieri, sconfessano le accuse della signora, confermano le capacità genitoriali del padre che provvedeva al figlio con molta cura e competenza e, alcuni, addirittura asseriscono che la vittima non era la signora ma il suo compagno che veniva da lei continuamente offeso e violentemente maltrattato anche in pubblico.

Il Gip archivia le denuncia per l'assenza di elementi comprovanti gli asseriti maltrattamenti avendo, due persone informa te sui fatti escusse, escluso che .........  abbia mai aggredito la donna ma anzi, di aver sentito più volte quest'ultima aggredire verbalmente l'uomo, nonché l'educatrice parlava del

minore come di un bambino sereno...”.

 

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Giovedì 07 Gennaio 2016 12:53

Il genitore affidatario può trasferirsi con i figli

in altra città per motivi di lavoro e di sicurezza

 

avv. stabilito Francesco Valentini*

 

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 9633/2015 fa chiarezza sul diritto del genitore collocatario a trasferirsi in altra città con i figli: diritto sempre contrastato dall’altro genitore e, talvolta, negato anche dal tribunale adito identificando, erroneamente, la collocazione dei minori con la residenza presso la casa coniugale e/o familiare. Il condiviso, come giurisprudenza insegna, può essere concesso anche quando i genitori abitano in città diverse e lontane fra loro.

I motivi del trasferimento sono vari e vanno dalle esigenze lavorative del collocatario per garantirsi la relativa autonomia economica, al clima ostile talvolta creato artificiosamente dall’altro genitore che mette in seria difficoltà la serena crescita psico-fisica dei minori stessi. Si viene a creare una situazione intollerabile che mette a rischio la sicurezza dei figli e del genitore collocatario.

Il codice civile, art. 155, sancisce il diritto del minore alla presenza significativa di ambedue i genitori e il giudice, in caso di divorzio, deve valutare in via prioritaria l’affidamento del minore ad ambedue i genitori, per garantirgli un sereno sviluppo. L’affidamento ad un solo genitore o ai servizi sociali dovrà essere previsto solo qualora l’affidamento ad entrambi i genitori risultasse – secondo la discrezione del giudice – contrario all’interesse del minore.

Il riconoscimento del diritto all’affido condiviso non è compromesso dalla conflittualità tra i genitori, spesso provocata da uno solo, ma dall’assenza in loro della consapevolezza della primaria importanza per il minore di vivere in modo armonico con genitori dialoganti.

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Mercoledì 30 Dicembre 2015 10:51

Riceviamo e condividiamo

Il falso sorriso per apparire buono

Caro Ubaldo,

in questo periodo l’uomo mette in bella evidenza tutto il falso sorriso per apparire buono e disponibile.  La cattiveria viene  castigata per qualche giorno e tutti si affannano a bussare alle porte dei potenti, con i piedi.

Viene messo a tacere il dolore umano e si aprono le porte ai buoni propositi verso gli altri. Per qualche giorno vengono insabbiate le asce di guerra. I luoghi, gli  uffici e gli  spazi pubblici vengono illuminati di luci colorate per ingannare il cuore degli altri alla speranza e rassegnazione. Davanti alle porte delle abitazioni vediamo i segnali del falso simbolo della pace, in segno di tregua. L’umanità esprime un

grande sforzo di immagini e di segnali di auguri a tutto il mondo civile. Sprechi e spese vistose mortificano e umiliano quelli che vivono ai margini della società, quelli che hanno i diritti come gli altri, ma che non contano o dipendono, per condizione o necessità, da quelli che decidono sulla loro vita, sui sentimenti e sugli affetti.

Eppure se ognuno di noi, prima di parlare e  di decidere avesse a mente che:

-        I minori nel mondo sono 2,2 miliardi.

-        I minori che vivono in paesi in via di sviluppo sono il 86% del totale e che in questi paesi il 95% dei bambini che non muoiono prima dei 5 anni, non hanno accesso all'istruzione elementare e sono vittime del lavoro forzato o di abusi sessuali.

-        Un terzo dei bambini nel mondo soffre di malnutrizione durante i primi 5 anni di vita. Un sesto, soprattutto femmine, non frequenta la scuola elementare.

-        Più di 10 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni muoiono ogni anno di malattie che sarebbe facile prevenire o curare.

-        Un miliardo di bambini soffre di problemi fisici, di sviluppo intellettuale e/o psicologico.

-        218 milioni di bambini sono costretti al lavoro forzato.

-        1,2 milioni di bambini sono vittime della tratta degli esseri umani.

-        10.000 bambini combattono come soldati in conflitti armati.

-        Più di 200 milioni di bambini sono gravemente disabili.

-        140 milioni di bambini sono orfani.

-        Più di 100.000 bambini sono vittime di violenze per mala giustizia,

Ognuno di noi dovrebbe vergognarsi di illuminare a festa questo periodo, di indossare vestiti nuovi , indossare la toga di parlare di leggi e di diritti, di decidere sulla vita dei minori e di percepire  compensi, parcelle e stipendi per le attività e le professioni svolte per allontanare i figli dai genitori.  il mio abbraccio intenso ed infinito va a tutti questi volti invisibili e a tutti coloro che ogni giorno dedicano il tempo a difendere il valore della vita e della famiglia.  (gerardo spira)

 
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Mercoledì 23 Dicembre 2015 19:05

Psicoterapia e mediazione familiare

non possono essere imposte dal giudice


avv. stabilito Francesco Valentini *

 

Parole chiare su un errato modus operandi dei tribunali e dei servizi sociali che “consigliano” e, in taluni casi, addirittura esplicitamente impongono ad un genitore, quasi sempre il non collocatario, la mediazione familiare e/o il percorso di psicoterapia come conditio sine qua non per vedere i figli.

Queste richieste erano motivate a seguito delle accuse della parte vincente (quasi sempre la madre) contro l’altro genitore per mettere in discussione le sue capacità genitoriali. La mediazione, invece, doveva servire per stemperare il clima di tensione esistente tra i due genitori quasi sempre a causa di disposizioni di affidamento dei figli e di determinazione dell’assegno di mantenimento non eque. La conflittualità dei genitori è sempre presente nelle relazioni dei servizi sociali e nelle disposizioni del tribunale, soprattutto quelle emesse durante l’udienza presidenziale.

Nella fase iniziale della separazione giudiziale - la stessa cosa dicasi per l’affido dei figli dopo la fine di una convivenza - la dialettica tra i due genitori esiste è vero e non potrebbe essere diversamente visto che il genitore non affidatario e non collocatario è e/o si sente estromesso dalla vita dei figli.

La conflittualità è la negazione dei bisogni effettivi ed affettivi dei propri figli, la negazione della bigenitorialità, cioè la negazione del diritto dei propri figli ad avere un padre e una madre. Contrariamente a quanto talvolta si afferma in alcuni tribunali, la conflittualità è provocata non da ambedue i genitori – come spesso avviene – ma da un solo, quello sicuro della collocazione dei figli presso di sé e che considera la presenza dell’altro genitore ingombrante per la realizzazione dei propri progetti affettivi e relazionali per i quali ha rotto la convivenza. Questo è un atteggiamento devastante per i figli e per il genitore non collocatario e troppo spesso sfocia nella PAS (sindrome da alienazione parentale) che induce il minore a rifiutare il genitore perdente, il non collocatario.

I tribunali e i servizi sociali, per i quali esiste la conflittualità tra i genitori anche quando uno di loro è vittima di questo conflitto, propongono come rimedio la mediazione familiare per la coppia e la psicoterapia per il genitore non collocatario e solo eccezionalmente per ambedue. Nelle carte spesso si parla di consigli, ma in realtà sono veri e propri  vincoli che rinnegano i diritti personali e che se un genitore rifiuta, come suo sacrosanto diritto, viene penalizzato.

La Corte Suprema, 1° sez. civile,  con sentenza n. 13506 del 1 luglio 2015, ha definito  queste imposizioni (o condizionamenti psicologici) lesive del diritto alla libertà.

 

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