Venerdì 20 Luglio 2012 12:38 |
I figli possono fare a meno del padre
E’ allucinante la facilità con cui alcuni servizi sociali arrivano alla stesura di relazioni contenenti conclusioni inverosimili e dannose proprio per quei minori su cui sono chiamati ad intervenire per finalità istituzionale o a pronunciarsi su richiesta dei tribunali al fine di determinare l’affido dei minori stessi e il diritto di visita dei loro genitori separati.
Oggi anche il tribunale ordinario, chiamato a gestire le separazioni giudiziali, delega questa struttura pubblica a valutare i genitori e a proporre provvedimenti a tutela dei loro minori. Nei tribunali dei minori e nelle sezioni minorili delle corte d’appello, alcuni operatori sociali svolgono contemporaneamente, oltre alla professione, anche l’incarico – retribuito a parte - di giudici onorari o di Ctu, anche se, per svolgere queste delicate mansioni dovrebbe essere indispensabile conoscere scientificamente la psicologia generale e, in specifico, quella dell’età evolutiva oltre alla psichiatria, avere personale esperienza professionale in questo settore e, non sarebbe male, essere anche genitori. Si eviterebbero tanti provvedimenti antieducativi e dannosi per l’equilibrio psico-fisico dei minori.
Siamo consapevoli che chiedere ciò vorrebbe dire
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Venerdì 20 Luglio 2012 12:33 |
Anche il giudice prende fischi per fiaschi!
Capita di leggere sentenze dei tribunali senza alcun senso per un palese scambio di persone. Accade ciò perché nelle sentenze, oltre al consueto copia ed incolla per “economizzare” il tempo, si arriva ad attribuire al genitore che fa ricorso figli che non ha, oppure si fa riferimento a situazioni processuali inesistenti, cioè si confondono i fascicoli o parte di essi.
La sentenza e il decreto, nei Tribunali per i minorenni, decidono su situazioni inesistenti o su argomenti oggetto delle controdeduzioni e non dell’istanza del genitore ricorrente.
Un socio dell’associazione si è visto attribuire più figli piccoli
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Giovedì 28 Giugno 2012 10:48 |
Il diritto di famiglia è ancora valido?
Analizzando certe sentenze non si può che asserirne la sua fine. La giustizia è una istituzione intoccabile i cui operatori beneficiano di innumerevoli privilegi, non rendono mai conto a nessuno del proprio operato, non pagano quando commettono errori delegando a risarcire le loro inadempienze e superficialità. Non parliamo, poi, di ciò che la cronaca in tutti questi decenni è stata costretta a riferire. Nelle separazioni e nei divorzi sorge spontanea una domanda: chi emette la sentenza ha letto attentamente i fascicoli delle parti?
Lettori di fascicoli cercasi
Vengono emesse sentenze di separazione e divorzi - o di modifica di queste - che ci lasciano allibiti. Il contraddittorio non c’è stato o non è servito a nulla e, nonostante le richieste documentate, i voluminosi fascicoli non sono stati aperti e si ha la netta sensazione che ogni processo è copia di altri e che ci sia una prassi che rispetta solo formalmente la procedura civile mentre il libero arbitrio resta fortemente condizionato da ideologie e mode culturali.
Restano incomprensibili certe valutazioni giustificative della sentenza – talvolta veramente inaccettabili perché basate esclusivamente su luoghi comuni e senza alcun riscontro scientifico – che sembrano dar ragione non ai fatti oggettivi, oggetto del contendere, ma ad un’etica familiare basata sulla sopraffazione di un coniuge sull’altro o di un genitore sull’altro senza minimante garantire ai minori i loro diritti e la loro inalienabile dignità di persona.
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Martedì 26 Giugno 2012 17:03 |
OLTRE LA SEPARAZIONE
dott. Francesco Valentini
Il dibattito in corso tra le forze politiche e sociali sulla riduzione ad uno/due anni il periodo della separazione per accedere al divorzio non costituisce una novità a beneficio dei separati ma solo una “prorogatio” di una atavica convinzione che ci possa essere una riconciliazione tra i coniugi dopo la iniziale crisi. Ma in quarant’anni si è dimostrato che la crisi della coppia si conclude proprio con la separazione e rarissimi sono i casi di coloro che sono tornati “sotto lo stesso tetto”. Negli altri stati europei non esiste la separazione e il divorzio e con un solo atto si dichiara la fine di un matrimonio. La doppia lettura della crisi coniugale, così come si vuol continuare a fare, serve solo ad aumentare i costi della fine di un progetto matrimoniale. A chi giova? Non certamente a chi deve sostenere questi costi. Non ha senso parlare di novità nel diritto di famiglia, ma sarebbe opportuno dire che così facendo si incrementa solo il “turismo divorzile”in altri paesi e la confusione nel diritto di famiglia italiano con la relativa gestione dei figli.
Contraddizioni nella determinazione e nell’applicazione delle condizioni di separazione
L’introduzione dell’affido condiviso non ha risolto problemi che accompagnano la maggior parte delle separazioni. Esistono norme non sempre chiare e non sempre rispettose delle pari opportunità tra i coniugi sia per le questioni economiche che per la gestione della genitorialità. I provvedimenti
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Martedì 24 Aprile 2012 17:45 |
IL COLLOCAMENTO DEL MINORE DA 0 A 3 ANNI
dott. Ezio Ciancibello
Nella XIV legislatura il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli riconoscendo a questi ultimi il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e di ricevere da loro cura, educazione ed istruzione. La legge cercava di riequilibrare una situazione in cui l'88 per cento degli affidamenti avevano carattere esclusivo, con la conseguenza di attenuare se non addirittura compromettere ogni significativo rapporto dei figli con il genitore non affidatario. Nei primi quattro anni in cui questa legge è entrata in vigore, risulta però una diffusa sostanziale inapplicazione da parte dei diversi tribunali della Repubblica, dovuta principalmente alla difficoltà, da parte dei giudici, a distaccarsi da precedenti prassi consolidate. Molti tribunali continuano infatti a sostenere che l'affidamento condiviso può essere concesso solo in un numero limitatissimo di casi, e debba invece essere negato laddove vi sia conflittualità fra i genitori, soprattutto in presenza di minori in tenera età. Anche la distanza tra le abitazioni dei due genitori può diventare una ragione per non concedere l’affido condiviso. La legge n. 54 del 2006 pone invece dei limiti precisi
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Martedì 28 Febbraio 2012 12:13 |
DALLA PARTE DEI FIGLI
Le separazioni sono al centro delle attenzioni dei media - talvolta per recondite ragioni personali, per celati giustificativi o per ritorni economici – ricorrendo all’apporto di professionisti di grido (spesso tali anche per le salate parcelle), dei cosiddetti collettori di gossip, di conduttori di trasmissioni radio-televisive a cui interessa particolarmente l’indice di ascolto (senza scrupoli si costruiscono ipotetiche situazioni con attori e si spacciano per vere) e la riconoscenza dei colleghi e del mondo che conta, di genitori separati con un certo conto in banca e di separati alla ricerca di un protagonismo che uccide il garantismo che invece dicono di difendere.
Mancano, come protagonisti, genitori separati comuni, la cui quotidianità è impegnata tra lavoro poco retribuito, problematiche esistenziali, con o senza la presenza dei figli, e non hanno capacità o possibilità di ergersi a eroi, talvolta solo di carta. Di loro nessuno si occupa, soprattutto se le difficoltà della vita li relega ai margini di una società avida
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