Attualità
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Aosta: separazioni senza garanzie


Pretendere gli accertamenti sui redditi

del genitore collocatario


Ubaldo Valentini

Per combattere la Giustizia ingiusta nell’affido dei figli di genitori non più conviventi occorre, in primo luogo, la volontà del genitore non collocatario e, quindi, obbligato al mantenimento dei figli e, se sposati, talvolta anche della moglie, a pretendere che il giudice, dinnanzi alla segnalazione dell’altro genitore, predisponga seri accertamenti sui redditi del richiedente l’assegno di mantenimento per i figli o per sé, da parte della Guarda di Finanza,  dell’ispettorato del lavoro e/o delle altre istituzioni competenti. Fare le indagini dinnanzi al computer non risolve il problema, perché l’accertamento (o l’indagine) va fatta sui redditi evasi, che, certamente, non si trovano nelle dichiarazioni dei redditi.

Bisogna lasciare il comodo posto dinnanzi al computer ed andare ad indagare sul tenore di vita tenuto dal genitore collocatario, sul vasto mondo del lavoro a nero, partendo dalle indicazioni che il genitore obbligato e/o i suoi figli possono fornire, e colpire chi dalla evasione fiscale ne trae veri vantaggi che offendono chi le tasse le paga (anche mandando personalmente i funzionari dipendenti delle istituzioni competenti a fare accertamenti sul posto).

Meraviglia, e non poco, che, stando a quanto è dato sapere, l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanzia e la Corte dei Conti della VdA lascino cadere nel dimenticatoio le denunce che, da anni, la nostra associazione sta facendo. L’evasione si combatte con il colpire chi la pratica, rendendo pubbliche le condanne (modificando la legislazione ed introducendo la regola secondo la quale dette condanne devono riportare le generalità complete del soggetto sanzionato) – se prese – degli evasori, a monito di chi si muove in questo perverso mondo.

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Gli assegni di mantenimento

se non dovuti vanno restituiti


Spesso il giudice, con rituale pressapochismo, stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento che uno dei due coniugi deve versare all’altro per il suo mantenimento ma la stessa cosa si potrebbe dire per il mantenimento dei figli economicamente autosufficienti, anche se lavorano a nero, affidati/collocati presso di lei (lei e non lui, perché a pagare è quasi sempre lui). La Cassazione (Cass. civ, sez. I, ord. n. 31635 del 14.11.2023) ha stabilito che, nella separazione dei coniugi, se l’assegno di mantenimento fin dal momento della sua determinazione, non era dovuto, il beneficiario (in questo caso una beneficiaria) deve restituire le somme percepite indebitamente.

La scoperta dell’inganno non è facile poiché spesso le dichiarazioni dei redditi sono incomplete, non risulta il lavoro a nero che il beneficiario nasconde per non perdere il mantenimento, si nascondono, con molta facilità perché non si dichiarano, tutti i redditi e gli investimenti finanziari. Il tribunale non fa nulla per verificare la veridicità delle accuse che l’obbligato rivolge al futuro beneficiario sulla incompletezza dei dati economici riferiti al giudice.

Questo comportamento, secondo i giudici della Cassazione, non solo non doveva avere accesso al mantenimento ma andava "censurato ex art. 96 c.p.c., per la malafede e il dolo processuale palesemente conclamati negli atti del giudizio e nella sentenza di prime cure".

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