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Il Protocollo per le spese straordinarie:

discriminazioni e i diritti dei padri negati


Il protocollo per la gestione delle spese straordinarie dei figli con genitori non più conviventi, formulato, quasi di nascosto tra magistrati e avvocati del foro locale con la netta esclusione dei genitori, cioè degli unici veri interessati, si sta rivelando sempre più come una furbata dei giudici e degli avvocati.

A loro dire, avrebbe dovuto fornire uno strumento per garantire equità nella determinazione delle spese straordinarie e ridurre la conflittualità tra i genitori, ma non è stato così, perché un protocollo non può escludere i genitori, i diretti interessati, non può arbitrariamente inserire tra le spese eccezionali, come sono le spese straordinarie, le spese ordinarie che sono coperte dall’assegno di mantenimento. Un esempio: la mensa è una spesa ordinaria, perché l’assegno versato copre anche i pasti e il genitore non prevalentemente collocatario non può farsi carico, per la seconda volta, degli alimenti dei figli.

 

Tante spese inserite nel protocollo, come straordinarie, sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza e, senza la preventiva concertazione tra i genitori, non possono essere pretese (Cassazione civile, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 793). Fanno eccezione solo alcune categorie di spese, espressamente indicate dal giudice, perché “solo le spese così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione» (Cass. civ. ordinanza n. 379/2021del 13.01.2021).

Le disquisizioni tra spese straordinarie per le quali necessita il consenso e quelle che devono essere pagate dal genitore non collocatario alla presentazione della ricevuta fiscale, senza il consenso preventivo, sono solo pruriti da parte delle istituzioni, che sono chiamate a deliberare in nome della legge, ma non a dettare norme, di esclusiva competenza del Parlamento, che, pertanto, alimentano solo la discriminazione verso il genitore obbligato per agevolare l’altro. Le decisioni sui figli spettano al genitore, ma non agli avvocati, che sono ben pagati per difendere il genitore che non è collocatario prevalente, ma non per sostituirsi a lui.

I beneficiari di questo abuso istituzionalizzato, come l’invenzione della collocazione prevalente presso un genitore, sono: mano lavoro per giudici e avvocati, con l’applicazione generalizzata di un cliché non previsto dalla legge. I giudici continuano, così, a non leggere le carte dei processi, a non preoccuparsi di prendere decisioni ad hoc, in nome del diritto, ma non del sesso del genitore, così come legge vuole, di non trovarsi contro femministe, centri antiviolenza e una cultura di genere che passa sopra al principio secondo cui la legge è uguale per tutti. Gli avvocati – non tutti, per fortuna, e sono sempre più quelli che si oppongono a questo andazzo della categoria - risparmiano tempo nello studio e nella compilazione degli atti da presentare a difesa del proprio assistito, lasciando integri, però, i compensi stabiliti secondo “fasce” di intervento, indipendenti dal lavoro realmente svolto. I loro onorari dovrebbero rispondere all’effettivo lavoro svolto, ma non a formali canoni, uguali per tutti. Ma stiamo parlando, purtroppo, di un mondo lobbistico, ben protetto dalla massoneria e dal falso perbenismo sociale.

Il protocollo non ha alcun senso dopo la legge 54/2006, che ha disciplinato l’affido congiunto dei minori nella direzione dell’affido paritario per garantire concretamente bi-genitorialità e co-genitorialità. L’affido paritario è una via obbligatoria, ma non una gentile concessione del giudice, poiché vengono prima i diritti dei figli e le esigenze personali del genitore collocatario.

Il protocollo sulle spese straordinarie con considera la natura impropria della collocazione prevalente, che, di fatto, mantiene intatte le prevaricazioni matriarcali. I genitori, quando termina la loro convivenza, non possono pensare solo alle proprie esigenze, tante volte pretestuose, e devono garantire la continuità sociale dei figli nell’ambiente in cui sono vissuti. Sarà loro dovere adeguarsi alle loro esigenze.

Spese straordinarie automatiche, senza concertazione tra i due genitori, non possono esistere, perché certe spese possono variare, e anche di molto, tra negozio e negozio ed occorre avere la garanzia che le spese fiscalmente documentate non contengano acquisti extra, riferibili ad altre persone. Un paio di occhiali, ad esempio, hanno costi che vanno dai 50 euro ai mille: il genitore non prevalentemente collocatario deve avere la possibilità decisionale sull’acquisto su cui, poi, deve concorrere nel pagamento. Il consenso, dunque, deve essere obbligatorio, sempre, perché i costi reali variano da un erogatore del servizio all’altro.

Gli avvocati, avendo sottoscritto il Protocollo non si oppongono alla sua applicazione, nonostante le innumerevoli contraddizioni e abusi nella determinazione delle spese straordinarie, e, pertanto, il genitore che sarà obbligato a pagare deve pretendere dal legale, pena la revoca dall’incarico e la richiesta del risarcimento dei danni (e la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’eventuale azionamento di un procedimento disciplinare a carico dell’avvocato), la richiesta di non applicazione del protocollo, perché è abusivo dei diritti dei minori e del genitore penalizzato.

Il genitore, quasi sempre il padre, deve sapere che non tutti i legali amano la deontologia professionale e troppi professionisti sono sensibili solo alle parcelle, che, spesso, paga solo il genitore non collocatario, poiché l’altro usufruisce, altrettanto spesso, del patrocinio a spese dello Stato, risultando, volutamente, senza reddito o con un reddito fittizio, che lo pone sotto il limite previsto dalla legge per accedere a questo beneficio.

Lotta contro i giudici, ma anche contro la casta di quegli avvocati che amano il quieto vivere e la riscossione di notule non sempre veritiere. E’ una battaglia di civiltà, che va fatta in nome del benessere dei figli e della loro serenità contro i vari furbetti che si aggirano in questo delicato mondo dei minori e del genitore estromesso. Anche questo è un modo per riappropriarsi dei negati diritti dei minori.

Il protocollo non ha agevolato i rapporti tra i genitori, ma li ha inaspriti, a causa delle ingiustizie che, in suo nome, vengono imposte al genitore non collocatario. La conflittualità non può essere causata da iniziative improprie, perché i giudici devono applicare la legge, ma non i protocolli, e i legali sono pagati per tutelare i figli e il genitore, ma non per sostituirlo. La “delega” riguarda la difesa nel procedimento, ma non la sostituzione del genitore, le cui prerogative sono inviolabili.

Ubaldo Valentini

 

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