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Un Fondo statale di solidarietà in


Tutela del genitore in stato di bisogno


avv. Francesco Valentini

Nella legge di stabilità del 2016 è prevista l’istituzione in via sperimentale di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno per gli anni 2016 e 2017 con la relativa dotazione di euro 250.000 e di 500.000 euro per l'anno in corso.

Il coniuge in stato di bisogno è quello “che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”.

Il Fondo verrà gestito dal Ministero della giustizia in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il genitore che si trova in questo stato sociale deve fare “istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo; che il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; che il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate; che, quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile”.

In data 15.12.2016 è stato emesso il decreto d’istituzione da parte del Ministro della giustizia che diverrà operativo dal 13 febbraio 2017 e da quella data potranno essere inoltrate le istanze alle cancellerie dei tribunali designati.

I Tribunali legittimati a ricevere l'istanza sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello e precisamente i tribunali di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

L’istanza, da consegnare alla cancelleria del tribunale dove si ha la residenza, deve contenere: “le generalità e i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale, l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore del lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza, la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni”.

All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità: “copia del documento di identità del richiedente, copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente, visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili, l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge il procedimento amministrativo di cui al presente articolo non è assoggettato al pagamento del contributo unificato”.

 

Al termine di ogni trimestre, il Fondo intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata entro il termine di 10 giorni dall'intimazione e secondo le modalità nella stessa indicate.

 

Il coniuge, che, ricevuta l'intimazione, dovrà, nel termine previsto al versamento, trasmettere al Fondo entro 5 giorni la prova dell’avvenuto pagamento.

Al contrario, se il coniuge inadempiente non ha provveduto al pagamento e se dotato di possibilità patrimoniale, il Fondo, surrogandosi nei diritti del coniuge che ha beneficiato dell'erogazione, promuoverà azione esecutiva per il recupero delle somme erogate.

Le somme recuperate saranno riassegnate al Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno.

Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre andranno ad incrementare le disponibilità del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

All’avente diritto verrà corrisposto (in modo proporzionale alla somma del Fondo disponibile in ciascun trimestre e alle istanze pervenute) un rateo mensile che non potrà mai essere superiore all'assegno di mantenimento (M.G).

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