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Art. 709 ter c.p.c.


Incomprensibile titubanza dei Tribunali

quando è la madre ad essere condannata


di Ubaldo Valentini*

 

L’affido condiviso avrebbe dovuto contenere la conflittualità tra i genitori sulla gestione dei figli e garantire la bigenitorialità. Ma non è così poiché la violazione del diritto di visita e di permanenza dei figli con il genitore non affidatario e collocatario è in continua crescita. L’impunità del genitore che non rispetta i provvedimenti del tribunale “autorizza” il trasgressore a continuare nel suo scellerato intento di estromettere l’altro genitore dalla vita dei propri figli.

Come porre rimedio a questo abuso?

L’art.709 ter cpc prevede che il giudice possa modificare i provvedimenti in vigore ed applicare, anche contemporaneamente, ben quattro sanzioni. Il genitore danneggiato deve presentare specifico ricorso per l’applicazione dell’art. 709 ter. La richiesta viene fatta saltuariamente - anche su consiglio del difensore - per paura di  inasprire i già difficili rapporti con l’altro genitore che, di fatto, detiene il potere di farti vedere i figli a sua discrezione, contravvenendo ai provvedimenti dei tribunali e che potrebbe vendicarsi, peggiorando la situazione. Il giudice sovente sorvola sulla gravità delle responsabilità del genitore inadempiente, fa resistenza ad emettere i previsti provvedimenti, togliendo, se ricorrono le condizioni,  lo stesso affido o collocazione dei minori.

Le tante violazioni, quando prese in considerazione con insistenza anche del difensore, non vengono valutate equamente, cioè si mostra una diversa attenzione se il genitore inadempiente è di sesso maschile o femminile. La violazione, invece, non ha distinzioni. Se il genitore non collocatario,  però, non può pagare l’assegno di mantenimento per intero per sopraggiunte difficoltà lavorative ed economiche la spada della giustizia è drastica: condanna; se lo stesso genitore chiede le modifiche dell’assegno di mantenimento, il ricorso viene rigettato perché, a dire del giudice e di controparte, le modifiche economiche non sono degne di considerazione!

Nei tribunali, però, con troppa facilità si sorvola sulle responsabilità del genitore  che mette i propri figli contro l’altro, procurando loro prevedibili danni esistenziali perché la crescita equilibrata e serena non può avvenire senza il pieno rispetto della bigenitorialità. Si arriva a tutelare l’invadenza e l’arroganza del genitore che si crede autorizzato di poter disporre della prole a proprio piacimento e di utilizzarla per assurde guerre economiche o, ancora più assurdo, per vendicarsi del partner.

Tutto ciò, al contrario, finisce per inasprire ulteriormente i rapporti tra i genitori perché in assenza di giustizia si finisce per favorire e legalizzare gli abusi in atto. Il giudice applica il diritto e non si può fare paladino di teorie di fantapsicologia, prive di fondamento scientifico, estranee al codice civile e penale.

Tali teorie, pertanto, non possono essere avvalorate in nome di un buonismo che non riguarda i magistrati che, al contrario, sono chiamati a decidere  in prima persona in base ai codici italiani e, indebitamente, senza delegare i sevizi sociali a prendere iniziative che, di fatto, arrecano pregiudizi ai minori ed ostacolano l’affidamento dei figli.

L’art. 709 ter del c.p.c. è molto chiaro e facilmente comprensibile da tutti.

“Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

 

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

Spetta al genitore penalizzato – è bene sottolinearlo - chiedere i provvedimenti punitivi previsti dal codice nei confronti di chi, nei fatti, non permette il rispetto del diritto alla genitorialità. Pretendere i propri diritti e quelli dei figli è il primo dovere del genitore che non viene rispettato come tale. e non lo fa si rende complice del loro malessere.

Le argomentazioni dissuasive, dirette o indirette, dei magistrati e dei servizi sociali devono essere prontamente rifiutate e, se perdurano, denunciate, anche penalmente, agli organi competenti. Le istituzioni deputate alla tutela dei minori non possono ignorare questo diritto contenuto nell’art. 709 ter cpc. Se è il proprio legale a dissuadere il genitore emarginato dai figli, la prima cosa è quello di revocargli il mandato.

Sempre più frequenti sono i casi in cui abbonda l’opera dissuasiva e persuasiva del genitore che trascorre la maggior parte del tempo con i figli, ma tale pericolosa problematica non viene presa seriamente in considerazione da coloro che sono investiti della tutela dei minori, soprattutto quando i genitori vivono separati. I figli, messi contro l’altro genitore ed indotti a rifiutarlo, subiscono un danno psicologico irreversibile con pesanti conseguenze personali, familiari e sociali.

Alcuni tribunali incominciano ad ammettere la P.a.s. (sindrome di alienazione genitoriale) e condannano il genitore che abusa del suo ruolo predominante con i figli per danneggiare l’altro.

L’associazione è a disposizione di tutti coloro che si sentono estromessi dalla vita dei propri figli e che i legali e le pubbliche istituzioni vorrebbero tener buoni in nome di un falso bene per i figli e per non contrastare il giudice. Ci trovate al 347.6504095 con email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . e sarete richiamati.

* presidente Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori

 

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