Assenza del contraddittorio nella fase amministrativa e conseguenze sulla decisione
I Servizi sociali e la Giustizia minorile
Avv. Gerardo Spira*
Da più parti si sostiene la necessità e l'urgenza di intervenire nel mondo della giustizia minorile in quanto gli Istituti che disciplinano la materia in diritto civile ed in quello processuale sono stati superati dall’evoluzione dei rapporti sociali e dal cambiamento che hanno subito la famiglia e la convivenza tra soggetti.
Il giudice minorile non si è adeguato neppure all'evoluzione normativa della legge 54/2006. Infatti la giurisprudenza dopo l’entrata in vigore della legge ha privilegiato quasi sempre, se non sempre, la donna con l’affidamento esclusivo, attraverso ragionamenti di pura alchimia giuridica, affondando definitivamente il concetto di matrimonio e aprendo un solco profondo nel rapporto genitore-figlio.
Più che di giustizia abbiamo avuto una giurisprudenza di genere, quasi che il problema riguardasse la donna vittima del conflitto di coppia e non la società che ne subisce poi le conseguenze.
Abbiamo davanti agli occhi e nella mente le immagini strazianti di bambini trascinati nei tribunali, allontanati dai genitori o da uno di loro, famiglie intere che vivono il dramma della situazione, nonni in pena davanti al Tribunale per vedere il nipote o per averlo in famiglia per qualche tempo di vacanza. Cultura questa che non ha trovato adeguata attenzione nella giurisprudenza se non a latere del conflitto.
Insomma il diritto di famiglia viene sottoposto a condizioni e limitazioni contro anche la morale comune della convivenza civile.
E’ opinione diffusa che le istituzioni e coloro che le rappresentano non facciano bene e giustamente il loro mestiere.
Nei provvedimenti giudiziari, oltre alle corbellerie formali leggiamo di tutto: di premesse e presupposti che portano a decisioni che sono veri e propri obbrobri giuridici, come se la giustizia fosse un bene di proprietà privata e non invece un valore della Comunità amministrato per il bene e l’interesse pubblico.
Il giudice minorile non ragiona secondo rito processuale, ma sotto l’effetto di una cultura pseudo-psico-pedagogica. Egli non fa il giudice, ma l’interprete di situazioni sentimentali, sostituendosi alle teorie scientifiche, manipolate e adattate malamente al momento.
Nessun tribunale può emettere provvedimenti che riguardano affetti e sentimenti del minore.
Nei conflitti troviamo poi i servizi socio-sanitari, pur essi, quasi sempre di genere, che soggiogati alla volontà del giudice non si muovono come ausilio di mediazione familiare, bensì come supporto interpretativo che porta alla sottrazione del minore alle cure di entrambi i genitori, aggravando il conflitto e pregiudicando la vita di relazioni con i figli.
Premesso che la volontaria giurisdizione non esiste, per tante ragioni ben fondate nella discussione sul giusto processo, il processo poggia su tre momenti essenziali: contraddittorio, difesa, impugnabilità. Se questi mancano il processo non è processo.
Parto da qui per sviluppare il tema che mi sono posto.
Il giudice, quando chiamato in una questione di separazione o di divorzio, apre la fase processuale, attiva anche le strutture socio-sanitarie, per eventualmente avere a disposizione il quadro completo per una decisione giusta ed equilibrata.
I servizi sociali, invece di porre la vicenda in un percorso corretto secondo una metodologia scientificamente disciplinata e legislativamente normata, agiscono con criteri discrezionali e soggettivi, favorendo quasi sempre una decisione che risulta contro gli interessi del minore e contro i principi ed i valori della società.
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