Dossier
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Conferenza Aosta (8.5.2017) e Cesena (9.5.2017).

 

L'affido condiviso alternato

per la centralità dei minori

 


Avv. Gerardo Spira *

Prima di parlare di centralità dei minori in caso di affidamento alternato, dobbiamo porci la domanda: è stata attuata in Italia la legge n.54/2006 cosiddetta legge sul condiviso? I figli minori sono stati sempre posti al centro della problematica delle coppie separate?

Ancora oggi, dopo la convulsa discussione sul problema delle famiglie separate e nonostante qualche voce isolata ponga con forza la necessità di applicare la legge, nella maggioranza dei casi i figli vengono collocati presso la madre e soltanto in caso di incapacità riconosciuta a questa (disturbi mentali, uso di sostanze e abbandono o per serie difficoltà personali) vengono collocati presso il padre.

La prassi, per la Giurisprudenza italiana, è la collocazione dei minori presso la madre e soltanto in via eccezionale e residuale i figli vengono collocati presso il padre.

E' diffusa nella convinzione dei giudici l'idea che i figli devono convivere prevalentemente con la madre, e qualsiasi prova contraria ben documentata e sostenuta con relazioni e pareri di eccellenze scientifiche si infrange sul muro del diritto. Insomma la legge 54/2006 secondo la teoria dell'umore del cordone ombelicale non va applicata.

Ognuno di noi ormai, direttamente o indirettamente è stato toccato dal problema e ognuno sulla scorta della cultura giuridica o delle nozioni di diritto, si è inevitabilmente scontrato con due istituzioni deputate per legge a risolvere “il caso”: la giustizia e i servizi sociali.

Mentre la legge italiana, pur con evidenti difficoltà politiche, si è adeguata alle trasformazioni sociali e all'evoluzione della scienza che insiste nel ritenere la funzione del padre di primaria e fondamentale importanza per una crescita equilibrata del figlio sin dalla nascita (legge 54/2006, legge 219/2012, d.lgs. 154/2013), nelle aule dei tribunali riscontriamo difformità tra legge e prassi, le cui conseguenze ritroviamo nei provvedimenti rifiutati anche da un comune uomo della strada.

Non solo la Giustizia ha mancato di rispettare la legge, ma soprattutto lo Stato con le sue istituzioni, trascurando l’importante ruolo di vigilanza e di controllo nelle fasi di applicazione della stessa.

Clamorosa è stata l'emanazione della direttiva del ministero dell'Istruzione n.5336 del 2.9.2015, diramata a tutte le scuole italiane con la quale, dopo il solito preambolo di riconosciuto sostegno giuridico, il ministro, dopo oltre dieci anni dall'approvazione della legge 54/2006, ha dichiarato che “nei fatti, la legge non ha mai trovato una totale e concreta applicazione”.

Intanto in questi dieci anni nella società e nelle famiglie è accaduto di tutto: dalla discussione sulla delega ad accompagnare il bambino a scuola a quello della riconsegna nelle fasi alterne dell'affidamento, con le conseguenze interpretative ed applicative da parte delle dirigenze scolastiche, rifiuti e omissioni che hanno inciso sulla vita dei figli e su quella dei genitori non collocatari. Insomma una guerra inutile e stupida che ha aggravato le situazioni conflittuali e provocato tensioni e piazzate davanti alle scuole, finite inevitabilmente davanti alle forze dell’ordine e quindi in sede penale.

Ciò per assenza di coordinamento giudiziario nella fase esecutiva dei provvedimenti o di una direttiva chiarificatrice. Eppure la legge obbliga il Giudice a vigilare durante la fase esecutiva dei procedimenti e sui provvedimenti. I provvedimenti infatti vanno inviati al P.M il quale deve interessare il Giudice tutelare.

Purtroppo, nel nostro Paese chi decide non controlla e quando viene denunciata questa mancanza, il funzionario chiamato si appella alla competenza di altri, come   buona scusante per lo scarico barile.

Invece non è così. Nel Nostro Ordinamento Giuridico vale il principio della responsabilità funzionale che lega ciascuno di noi alle decisioni assunte.

Il ministro della Istruzione si è ricordato dopo dieci anni dall’approvazione della legge 54 di emanare una circolare esplicativa. I dirigenti scolastici, preoccupati della corretta applicazione della legge si rivolgono al Ministero per una risposta puntuale sul caso interposto. E intanto il genitore ha dovuto attendere davanti ai cancelli della scuola i lenti tempi della burocrazia, prima di vedere chiarito e riconosciuto il suo diritto.

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Ciò che nessuno dice

Percorso protetto:

contraddizioni e mancate garanzie


avv. Gerardo Spira *

 

Del cosiddetto percorso protetto la legge non parla, e nel DPR n. 616 del 1977 si discute in generale della materia dell'assistenza sociale affidata ai Comuni. La delega ne prevede la competenza disciplinare alle Regioni.

Le leggi regionali pur intervenendo sul tema dell'assistenza sociale, lo hanno trattato in via generale negli aspetti più marcatamente avvertiti, delegando ai Comuni l'organizzazione strumentale di supporto alle Istituzioni come la Magistratura. Non troviamo alcuna disciplina riguardante la tutela del minore nei rapporti con la famiglia e con i genitori separati o divorziati. Troviamo invece molto approfondito l'argomento sui minori dalla legislazione internazionale e da quella Europea come: La Carta delle convenzioni internazionali, le direttive europee, la Carta di Noto, le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Scheda dei diritti umani, leggi e documenti che insistono sull'obbligo di prestare ascolto al minore, di rispettare la sua personalità e i suoi diritti. L'art 9 della ”Convenzione dei diritti dell'infanzia O.N.U 1989” stabilisce “che il bambino deve mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando è contrario al maggior interesse del bambino”.

Dunque la convenzione privilegia due condizioni: le relazioni personali con entrambi i genitori e il superiore interesse del minore. Gli operatori, giudici e servizi, hanno l'obbligo di indirizzare le norme in tale direzione. E' violazione di legge quando si toglie un genitore al minore. E' un abuso quando si impone un percorso protetto al genitore col quale il minore vive ottima relazione. Nell'uno e nell'altro caso giustizia e servizi si muovono contro il superiore interesse del minore.

Che cosa è il percorso protetto?

È un cammino imposto, in spazi neutri, teoricamente a sostegno dei diritti dei bambini e degli adolescenti per il mantenimento della relazione con i genitori non collocatari.  La legge non ne parla e neppure esistono normative di settore regionali o locali. Gli studi di settore, attraverso l'evoluzione scientifica della problematica, hanno portato alla nascita di un metodo capace e idoneo a mantenere e garantire i rapporti tra genitori e figli, allorquando insorgono cause di frattura dell'equilibrio familiare e del minore.

La prassi metodologica è divenuto sistema di regime attraverso il protocollo, richiamato in Regolamenti o convenzioni approvati dalle Regioni. Il percorso protetto è tracciato per linee nella convenzione che tiene conto degli interessi del minore e soprattutto degli obiettivi finalizzati a recuperare e mantenere le relazioni tra genitori e figli.

Pertanto, è errato e pregiudizievole un percorso imposto al genitore che ha una normale relazione col figlio, perché viene alterato il rapporto e il benessere vissuto. Questa fase deve essere delicatamente e approfonditamente affrontata da tutte le parti in causa. Poiché la vita di relazioni tocca aspetti sentimentali ed affettivi, al giudice del tribunale minorile è riservato un compito di grande equilibrio nel superiore interesse del minore e cioè quello di assicurare la partecipazione e la presenza di entrambi i genitori.

Il tribunale ha l'obbligo quindi di usare e adottare tutti gli strumenti utili per valutare condizioni e circostanze, prima di disporre un percorso limitativo della relazione vissuta tra il genitore ed il figlio. Quando poi sorge la necessità accertata concretamente secondo la quale è utile ed importante il cammino, per avvicinare il genitore al figlio, il progetto non deve limitarsi ad una generica ed astratta dichiarazione di intenti, ma deve riportare la linea guida e concreta adatta al caso, con la metodologia da seguire.

 

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